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DONAZIONI IN AMBITO SANITARIO

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Marzo 2019

Proposta di legge

In data 06.02.2019 è stata  presentata dal gruppo consiliare Lega Nord la proposta di legge n. 339 rubricata “Interventi regionali in materia di donazioni in sanità”.

La proposta in esame, così come si legge dall’intestazione della stessa, non si presenta come legge di modifica/ampliamento della normativa vigente – l.r. 40/2005 – ma si propone come nuovo strumento normativo che interviene, tuttavia, su alcuni aspetti già disciplinati dalla l. 40/2005 (il riferimento è all’art. 114, comma 3). 

Fatta questa doverosa considerazione, andiamo ad esame nello specifico la proposta, cercando di comprenderne le finalità e soffermandoci, nel dettaglio, sulle sue singole disposizioni.  

La legge muove dalla necessità di dotare la Regione Toscana di una disciplina uniforme in materia di donazioni di beni e di denaro nel settore sanitario e socio sanitario (in particolare, ci si riferisce alle donazioni in favore di Ausl, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed enti pubblici che attengono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale).

 Il contesto sociale toscano, – si legge nel secondo capoverso del “Considerato che” della proposta –  nel quale si registra una forte “partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica”, costituisce uno dei motivi che hanno spinto all’elaborazione della pdlr n. 339/2019.

Questo dato, infatti, ha portato a cercare di ottimizzare gli effetti degli atti di liberalità in ambito sanitario affinché potessero rispondere appieno ai bisogni degli enti sanitari beneficiari ed evitando, di conseguenza, che detti atti potessero essere, anche solo in parte, vanificati. Tutto ciò – come si legge dall’art. 1 della proposta – con il fine ultimo di migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti.

Il testo di legge prevede l’introduzione di un procedimento diretto a modulare il contenuto delle donazione in modo da consentire l’efficace coordinamento dell’atto di generosità con la programmazione regionale, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, e gli effettivi bisogni dell’ente beneficiario.

La proposta cerca di perseguite questo obiettivo facendo leva e valorizzando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il quale ben si inserisce in un contesto in cui lo spirito di liberalità/generosità della collettività è molto attivo.   

La pdl 339/2019 si compone di tredici articoli, nello specifico:

  • L’art. 1 individua le finalità poste a fondamento della normativa ossia non soltanto “(…) migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria (…)” ma anche la predisposizione di una disciplina regionale uniforme in tema di donazioni di beni e denaro in ambito sanitario e socio-sanitario.

Oltre a ciò, l’articolo prosegue andando ad  individuare i soggetti beneficiari della normativa: essi sono le Aziende unità sanitarie locali (Ausl), le Aziende Ospedaliero-Universitarie (Aou) e gli enti pubblici che a afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, operanti nel territorio toscano.

  • L’art. 2, invece, è dedicato ai principi regolatori della materia, tra cui assume particolare rilievo il valore strategico e la rispondenza ai requisiti di cui al successivo art. 3 che le donazioni devono presentare.
  • L’art. 3, proprio per consentire il coordinamento dell’atto di liberalità con la programmazione, le esigenze e l’oggetto dell’ente sanitario beneficiario, introduce – al primo comma – l’onere a carico degli enti sanitari di pubblicare sul proprio “(..) sito web un elenco dei beni coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell’ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 (..)”.

Il successivo comma 2, invece, stabilisce che l’iter della donazione prenda avvio con “la manifestazione di volontà del donante che comunica all’ente l’intenzione di effettuare una donazione, specificando motivazioni e finalità”. 

Infine, gli ultimi due commi dell’art. 3 introducono i requisiti che l’atto di liberalità, o meglio il bene oggetto dello stesso, deve presentare affinché l’ente sia autorizzato ad accettare la donazione, in particolare:

a. la finalità della donazione deve rientrare in quella prevista all’art. 2 della presente pdlr;

b. non deve sussistere alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l’ente;

c. la donazione non deve implicare un conflitto d’interesse tra donante e l’ente;

d. deve sussistere un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari all’utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;

e. la donazione non deve comportare impatti negativi per l’ente beneficiario sia in termini economici che organizzativi;

  • L’art. 4, introduce un elemento aggiuntivo al procedimento previsto nell’articolo precedente, in virtù della tipologia di bene oggetto dell’atto di liberalità: nello specifico, si fa riferimento alla donazione di “beni mobili o mobili registrati, quali attrezzature, grandi macchinari, macchine d’ufficio, informativa, arredi, automezzi”. In questo caso, si subordina l’accettazione della donazione all’autorizzazione della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, così come previsto dall’art. 10, comma 4-quinques l.r. 40/2005 e successive modifiche. 

Sul punto, occorre rilevare la sussistenza di una discrasia con il dettato normativo regionale contenuto nell’art. 119-bis l.r. 40/2005, in merito alle funzioni demandate alla Commissione: infatti, essa – stando al dettato del comma 3 del predetto articolo – “esprime parere obbligatorio vincolante” ai fini dell’inserimento dei progetti di investimento tecnologico e strumentale nel piano d’investimento da allegare al bilancio ma non si rinviene – nel medesimo articolo – alcun riferimento circa il  potere della Commissione di emanare provvedimenti autorizzativi.

  • L’art. 5, invece, estende l’iter poc’anzi illustrato alle ipotesi di “donazioni di denaro finalizzate all’acquisto dei beni” richiamati dall’articolo precedente.

Tuttavia, nel suo ultimo comma esclude la necessità di applicare detto procedimento in caso di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro di modica entità o somme prive di vincoli di destinazione.

  • L’art 6 estende l’applicazione delle disposizioni della presente legge anche in caso di lasciti o legati testamentari a favore delle unità sanitarie locali richiamate all’art. 1.
  • L’art. 7, così come l’articolo che lo precede, va ad estendere l’iter previsto dalla proposta di legge al caso della raccolta fondi, introducendo, tuttavia, al comma 2, un incentivo diretto a favorire detta tipologia di liberalità: in particolare, la Regione si impegna a destinare “(…) una quota del fondo sanitario regionale o di risorse regionali, alla compartecipazione alle donazioni stesse nella misura massima del trenta per cento del valore della singola donazione accolta (…)”.
  • Gli artt. 8 e 9 contengono norme in materia di trasparenza e pubblicità, oltre porre a carico della Giunta Regionale una serie di adempimenti. 
  • L’art. 10 introduce la clausola valutativa: essa ha lo scopo, decorso un anno dall’entrata in vigore della legge, di consentire la verifica dei risultati e degli effetti seguenti all’attuazione della presente legge. 
  • L’art. 11 contiene, al primo comma, il rinvio alla disciplina codicistica in materi di donazioni ed in particolare agli artt. 769 e ss cc, mentre al secondo comma  si precisa che “le disposizioni contenute nella presente legge” sono dettate nel rispetto della normativa nazionale e della legge regionale 40/2005 e successive modifiche.
  • Gli artt. 12 e 13 costituiscono disposizioni di chiusura di carattere finanziario e procedurale.