Agenda

ENTI DEL TERZO SETTORE E REGIME IVA

a cura di Martina Lumini

26 Febbraio 2024

Mozioni

Il 13 febbraio 2024 è stata presentata in Consiglio regionale la mozione n. 1501 del 13 dicembre 2023 in merito “al regime IVA per gli Enti del Terzo Settore”. 

Con il presente testo si impegna la Giunta regionale “ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, alla luce di quanto richiamato in narrativa, sia celermente individuato uno strumento normativo in grado di prevedere lo slittamento dell’entrata in vigore del regime IVA per il Terzo settore al 1° gennaio 2025 e, in prospettiva, sia introdotta una specifica disciplina di esclusione per tali soggetti”.

La mozione affronta il problema dell’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte degli enti non commerciali di tipo associativo emerso a seguito della procedura di infrazione avviata nel 2008 dalla Commissione europea contro l’Italia diretta a contestare quanto stabilito nell’art. 4, commi 4 e 7 D.P.R. n. 633/1972; dette disposizioni normative, infatti, escludevano dal campo di applicazione dell’IVA una serie di operazioni poste in essere da detti enti quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali dietro pagamento uno specifico corrispettivo.

La riforma del Terzo Settore non ha provveduto a introdurre novità in tema di applicazione dell’IVA alle attività svolte dagli Ets, rimanendo fermo il rimando alla disciplina prevista per la più ampia categoria degli enti non commerciali.

Per neutralizzare la ‘messa in mora’ da parte della Commissione europea, con il D.lgs. 146/20211 conv. L. n. 215/2021 è stata disposta l’abrogazione dell’art. 4 comma 4, secondo periodo e dei commi 6, 7 e 8 d.P.R n. 633/1972, allineando la disciplina nazionale sull’IVA alle richieste della Commissione europea.

Come riportato nel testo della mozione detta modifica normativa ha determinato la “riconduzione, da parte del legislatore, al campo dell’IVA di una serie di attività e la contestuale disciplina come ipotesi di esenzioni da IVA (a condizione di non produrre una distorsione in materia di concorrenza) di una serie di attività” tra le quali:

  • Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità allo statuto;
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
  • La somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. E L. 287/1992) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa nei confronti degli indigenti.

La mozione evidenzia che l’entrata in vigore della nuova disposizione in tema di Imposta sul Valore aggiunto era stata dapprima prevista per il 1° gennaio 2024, termine, poi, prorogato al 1° luglio 20242. L’operatività di questo nuovo regime richiede importanti adeguamenti per gli enti del Terzo Settore e, pertanto, è stata avanzata la proposta di una ulteriore proroga al 1° gennaio 2025; tuttavia, ed è questo l’oggetto della mozione in esame, la norma che avrebbe dovuto prevedere questo ulteriore slittamento rischia di non essere approvata all’interno del decreto Milleproroghe.

___

  1. Rif. Art. 5, comma 15 quater D.lgs. 146/2021. ↩︎
  2. Rif. Art. 1, comma 683 Legge 30 dicembre 2021 n. 234. ↩︎