REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
a cura di Martina Lumini
28 Febbraio 2022
Legge regionale
In data 29 dicembre 2021 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la legge regionale n. 53/2021 rubricata “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in Toscana”. La legge regionale in esame contiene le disposizioni dirette a regolamentare l’organizzazione e il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d’ora in poi Runts, sul territorio toscano.
Prima di passare in rassegna le singole disposizioni della legge regionale, appare utile soffermarsi su che cosa sia il Runts.
Con la legge delega n. 106/2016, che dà avvio al processo di riforma del Terzo Settore, veniva fatta richiesta al Governo, tra le altre cose, di “riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti (..) attraverso la previsione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale”1.
Il D.lgs. 117/2016 (Codice del Terzo Settore o C.t.s.), che costituisce il decreto attuativo più corposo tra quelli emanati dopo la legge delega 106/2016, dedica al Runts il Titolo VI, nello specifico gli articoli da 45 a 54.
Il Runts è stato istituito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 53 C.t.s., con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, il quale ha definito le procedure di iscrizione nel Runts, nonché le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione dello stesso. Infine, il Decreto direttoriale n. 561/2021 ha individuato la data dell’inizio dell’operatività del Runts, fissata nel 23 novembre 2021.
Entrando nello specifico, il Runts è un registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito su base territoriale con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome che costituisce lo strumento con cui si cercherà di dotare di maggior trasparenza agli assetti organizzativi e funzionali degli enti che andranno a comporre il c.d. Terzo Settore. Sul punto, l’art. 48 C.t.s. riporta un elenco delle informazioni che gli Enti del Terzo Settore dovranno inserire/aggiornare sul Runts: denominazione, forma giuridica, sede legale e eventuali sedi secondarie, data di costituzione, attività di interesse generale svolta, codice fiscale o partita Iva, eventuale possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo così come previsto dall’art. 22, c. 4 C.t.s., generalità legale rappresentante e dei soggetti che ricoprono cariche sociali con l’indicazione dei relativi poteri e limiti. Oltre a quanto appena citato, il comma 2 della norma prevede che siano iscritte nel Runts le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le delibere di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione sia prevista dalla legge. Il comma 3, infine, dispone l’obbligo di deposito dei rendiconti e dei bilanci d’esercizio nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.
Preme ricordare che l’iscrizione al Runts non è obbligatoria, ma è rimessa alla libera scelta di ogni ente; tuttavia, essa risulta necessaria per poter diventare enti del Terzo Settore, poterne utilizzare il relativo acronimo/locuzione2 e, conseguentemente, poter usufruire della legislazione di favore prevista dal C.t.s.
Il Runts, così come previsto dall’art. 46 C.t.s., si articola in sette sezioni che identificano sette diverse tipologie di enti del Terzo Settore:
- Organizzazioni di volontariato (Odv);
- Associazioni di Promozione Sociale (Aps);
- Enti filantropici;
- Imprese sociali incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo Settore3.
La scelta da parte degli Ets della sezione del Runts nella quale collocarsi sarà un’operazione che gli enti dovranno svolgere con attenzione, anche se, una volta iscritti al Runts e nel rispetto dei requisiti di legge, potranno sempre decidere di cambiare successivamente.
Le valutazioni da compiere nella fase di scelta della sezione del Runts si collegano non solo alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, ma anche alla valutazione della disciplina specifica prevista per ogni categoria, che va ad aggiungersi alla normativa di carattere generale applicabile a tutti gli Ets: l’art. 3 comma 1 C.t.s., infatti, stabilisce che le disposizioni generali presenti nel C.t.s. si applicano a tutti gli Ets “ove non derogate ed in quanto compatibili” con le disposizioni particolari previste per le singole categorie di Ets4.
Per quanto riguarda la gestione operativa del Runts, e qui torniamo al testo della legge regionale 53/2021, l’art. 45 C.t.s. parla di un Registro “operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma”, le quali dovranno individuare una struttura a tale scopo competente denominata “Ufficio regionale/provinciale del Registro Unico del Terzo Settore”.
Con la l.r. 53/2021 la regione Toscana ha provveduto a definire l’organizzazione e il funzionamento del Runts sul proprio territorio di competenza.
Prima di passare ad esaminare le singole disposizioni della legge, merita rilevanza la scelta compiuta dalla Regione Toscana, la quale ha ritenuto di “dare continuità al ruolo dei comuni capoluogo e della Città metropolitana (..) ritenendo il livello comunale il più idoneo a rispondere alle istanze degli enti del Terzo Settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta (..)” in relazione alla tenuta dei registri regionali delle O.d.v, A.p.s. e cooperative sociali.
Pertanto, ferma restando l’operatività a livello regionale dell’Ufficio del Runts e l’attribuzione al medesimo livello di tutte le funzioni previste dall’art. 3 della legge regionale, tutta l’attività di gestione o meglio di istruttoria verrà svolta dagli uffici dei Comuni capoluogo e della Città Metropolitana di Firenze.
La legge regionale 53/2021 si compone di dodici articoli suddivisi a loro volta in quattro Capi, nello specifico:
- Capo I – Disposizioni generali. L’art. 1 circoscrive l’oggetto della legge, diretta, come già anticipato, a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Runts in Toscana alla luce delle procedure e delle regole previste dal Decreto ministeriale n. 106/2020;
- Capo II – Attività amministrative. L’art. 2 identifica il Direttore della direzione regionale quale figura competente in materia di Terzo Settore, stabilendo che sarà costui che, con proprio atto, individuerà l’Ufficio regionale del Runts e assegnerà le relative risorse economiche e strumentali. L’art. 3., poi, riporta un puntuale elenco delle funzioni che, ai sensi del decreto ministeriale n. 106/2020, sarà chiamato a svolgere l’Ufficio regionale del Runts tra cui: – adottare i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Runts; – provvedere alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Runts e dei provvedimenti emanati; – accertare l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente, dandone comunicazione agli amministratore e al Presidente del Tribunale ove ha sede l’Ufficio regionale presso il quale l’ente è iscritto; – effettuare le verifiche circa la permanenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente nelle varie sezioni del Runts; – provvedere ai controlli di cui all’art. 93, c. 3 C.t.s. avvalendosi anche della collaborazione delle altre amministrazioni; – rilasciare pareri obbligatori. L’art. 4, invece, in virtù della scelta fatta dalla regione Toscana di mantenere una gestione decentrata del Runts, indica i compiti a cui saranno chiamati i Comuni capoluogo e la Città Metropolitana di Firenze, tra cui si richiamano: – la verifica della regolarità formale della documentazione presentata dagli enti per l’acquisto della personalità giuridica; – lo svolgimento della fase istruttoria relativa alle domande d’iscrizione e di cancellazione degli enti dal Runts ai fine dell’adozione da parte dell’Ufficio regionale del relativo provvedimento; – la comunicazione all’Ufficio regionale del Runts dell’accertata esistenza di una delle cause di scioglimento o estinzione dell’ente ai fine dell’adozione del relativo provvedimento; – la revisione della permanenza dei requisiti da parte degli enti ai fini della permanenza nella sezione del Runts scelta; – attività di controllo nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, lett. e). Il comma 4 dell’art. 4, inoltre, pone in capo alla Giunta regionale l’adozione di indirizzi per il coordinamento “delle attività e per la gestione ordinata dei compiti di cui al presente articolo, nonché per garantire l’uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in materia di Runts, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi (..)”, ferme restando le competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 92 C.t.s. Infine, l’art. 5 riconosce gli uffici degli enti locali quali articolazioni telematiche dell’Ufficio del Runts, chiamati ad avvalersi, nell’esercizio dei compiti assegnati, delle modalità telematiche previste dal decreto ministeriale n. 106/2020;
- Capo III – Controlli e coordinamento. L’art. 6 segna il passaggio all’Ufficio del Runts dei compiti di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni del Terzo Settore, oltre che la possibilità per l’Ufficio regionale di disporre, ai sensi del successivo art. 7 e laddove sussistano i presupposti di cui agli artt. 26 e 28 c.c., “il coordinamento delle attività di più Fondazioni del Terzo Settore, l’unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni stesse”. L’art. 8, infine, pone in capo all’Ufficio del Runts le attività di controllo sugli Ets di cui all’art. 93 comma 3 C.t.s., prevedendo la possibilità per la Regione di coinvolgere, mediante specifici accordi, le reti associative nazionali e i centri di servizio per il volontariato accreditati per lo svolgimento della già menzionata attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Tuttavia, il C.t.s. e nello specifico l’art. 96 subordina quest’ultima possibilità all’emanazione di uno specifico decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Capo IV – Disposizioni finali. L’art. 9 in tema di trasmigrazione automatica delle O.d.v. e A.p.s. dai registri regionali al Runts afferma che detta operazione avrà avvio il 23.11.2021, data di operatività del Runts, e che i Comuni capoluogo e la Città Metropolitana di Firenze saranno chiamati a comunicare telematicamente al Runts i dati in loro possesso delle O.d.v. e A.p.s. già iscritte nei rispettivi registri e a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la loro iscrizione al Runts. L’art. 10 apporta modifiche all’art. 4 l.r. 22/2015 relativa al riordino “delle competenze provinciali e di attuazione delle disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”. Il successivo articolo 11, poi, pone a carico della Giunta regionale l’invio al Consiglio regionale, per finalità conoscitive, della relazione annuale trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da ultimo, l’articolo 12 costituisce disposizione a carattere finanziario.
1 Art. 4, comma 1, lett. m) legge delega n. 106/2016.
2 A seguito dell’iscrizione al Runts (e non dal momento della presentazione della domanda d’iscrizione al Runts), gli enti saranno obbligati ad utilizzare nella denominazione, nella corrispondenza, in tutti gli atti verso l’esterno e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni o gli acronimi previsti per ciascuna categoria di Ets. Si precisa che mentre gli enti iscritti nella settima sezione del Runts “Altri enti del Terzo Settore” dovranno utilizzare la locuzione Ente del Terzo Settore o l’acronimo Ets, gli enti appartenenti alle altre sezioni del Runts dovranno utilizzare i propri acronimi o locuzioni (es. ODV/Organizzazione di Volontariato, APS/Associazione di Promozione Sociale etc) con facoltà di poter aggiungere l’acronimo Ets o la locuzione Ente del Terzo Settore. Da ultimo è bene ricordare che l’utilizzo illegittimo di detti acronimo o locuzioni da parte di enti non iscritti al Runts è assoggettato ad una specifica sanzione pecuniaria prevista dall’art. 91, comma 3 C.t.s.
3 La sezione n. 7 del Runts è in realtà una categoria residuale nella quale andranno a confluire tutti quegli enti che non presentano i requisiti specifici per poter accedere ad una delle sei categorie di E.t.s. previste dal Codice o che, semplicemente, volontariamente decidono di volersi iscrivere in questa sezione generica.
4 L’unica sezione del R.t.s. per la quale trovano applicazione soltanto le disposizioni generali del Codice è la settima relativa agli “Altri Enti del Terzo Settore”. Per tutte le altre categorie di Ets la disciplina generale troverà applicazione, salvo che non sia derogata da disposizioni di carattere particolare previste dal Titolo V, artt. 32-44 C.t.s.