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RIMBORSI PER I TRAPIANTI ESEGUITI FUORI REGIONE

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Marzo 2019

Legge regionale

In data 21.02.19 è stata promulgata dal presidente della Giunta Regionale la legge n. 12/2019 contenente “Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane”.

La legge intende dare un sostegno ai cittadini toscani che si trovano a dover affrontare un trapianto fuori regione, laddove i centri trapianto di residenza non siano in grado di rispondere tempestivamente ai loro bisogni.  La finalità è quella di assicurare un’adeguata assistenza ai pazienti non soltanto sotto il profilo sanitario ma anche da un punto di vista economico, in quanto, fino ad oggi, i costi relativi al vitto e all’alloggio del paziente e dell’eventuale accompagnatore – nel periodo precedente, contestuale e successivo al trapianto – erano a completo carico di quest’ultimi. La legge in esame, dunque, vuole andare a colmare il pregiudizio economico che, in questi casi, va a gravare – inevitabilmente – sul paziente e sulla propria famiglia.

Il contributo economico indiretto introdotto dalla l.r. 12/2019 rappresenta un elemento di novità nel sistema sanitario regionale poiché, fino ad oggi, erano previste soltanto forme di assistenza specialistica indiretta “per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri di altissima specializzazione all’estero” o “per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione”.

La l.r. 12/2019 si compone di cinque articoli, qui di seguito meglio specificati:

  • l’art. 1 individua la finalità perseguita dalla legge ossia “assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti residenti in Toscana, che siano in attesa o abbiano subito un trapianto d’organo presso centri trapianto situati in altre regioni d’Italia”;
  • l’art. 2  individua i criteri per la determinazione del quantum del rimborso, nonché le voci di spesa coperte dallo stesso: in particolare, sono oggetto di rimborso le spese di viaggio e di soggiorno, compreso di vitto e alloggio che siano correlate alla necessità di effettuare esami preliminari, tipizzazione tissutale, iscrizione in lista, intervento di trapianto o ritrapianto presso un’altra regione italiana.

Il medesimo articolo, al comma  4, prevede la possibilità di estendere detto rimborso anche ad un accompagnatore, nel caso in cui il paziente sia minorenne, sia non autosufficiente oppure laddove la presenza di un accompagnatore sia richiesta da particolari protocolli del centro trapianto extraregione.

  • L’art. 3, al suo comma 1, riporta l’elenco delle condizioni necessarie affinché il soggetto richiedente possa beneficiare del rimborso economico, in particolare è previsto che:

-la prestazione non sia erogabile in Toscana per assenza di specifico programma di trapianto presso i centri trapianto regionali attivi;

-il paziente sia stato iscritto in una lista d’attesa regionale per un tempo superiore allo standard;

-il paziente, già iscritto in lista regionale per trapianto renale, usufruisca della possibilità di effettuare la seconda iscrizione, per il medesimo trapianto, in altra lista extra regione;

-il paziente giudicato clinicamente non idoneo al trapianto da un Centro trapianto toscano, intraprenda un percorso valutativo presso un altro centro extra regionale;

-il paziente minore di età sia già iscritto nella lista nazionale pediatrica o abbia intrapreso un percorso in tale direzione;

Il successivo secondo comma, invece,  indica la documentazione da esibire ai fini dell’erogazione del rimborso, nello specifico: – la documentazione del centro di cura ospedaliero extra regionale attestante lo svolgimento degli esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista, interventi di trapianto, ritrapianto e successivi controlli, corredata dai relativi certificati; – la documentazione diretta a giustificare la presenza di un accompagnatore nei vari spostamenti; – titoli di viaggio, fatture, scontrini fiscali o ricevute.

L’ultimo comma, infine, estende l’obbligo di presentazione della documentazione, di cui al comma precedente, anche al donatore vivente e al suo eventuale accompagnatore.

  • Gli art. 4 e 5, infine, contengono le disposizioni finanziarie e l’indicazione della data di entrata in vigore della legge.