PREVENZIONE VACCINALE
a cura di Redazione Ogl Toscana
16 Maggio 2018
In data 14 settembre 2018 è stata pubblicata sul BURT n. 40 la legge regionale n. 51 rubricata “Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale”.
Dopo il rinvio di un anno annunciato dall’attuale Governo in merito all’attuazione dell’obbligo vaccinale per bambini delle scuole dell’infanzia, la Regione Toscana è intervenuta sulla questione attraverso la presentazione della proposta di legge regionale n. 303 del 30.08.2018 – che ha portato alla promulgazione della legge regionale n. 51/2018 – diretta ad annullare, a livello regionale, gli effetti della proroga dell’obbligo di vaccinazione introdotto con il D.L. 73 del 07.06.2017 (c.d. Decreto Lorenzin) convertito nella L. 119 del 31.07.2017.
In verità, in materia di obbligo vaccinale, la Regione Toscana era già intervenuta nel 2017 attraverso la presentazione di una proposta di legge regionale finalizzata ad introdurre detto obbligo per i bambini e i ragazzi delle scuole dell’obbligo. La proposta, tuttavia, non era stata approvata in quanto, a livello nazionale, l’allora Governo Gentiloni aveva approvato il c.d. “Decreto Lorenzin” che, nella sostanza, imponeva l’obbligo della vaccinazione per le medesime categorie di soggetti.
La legge regionale approvata, pertanto, ricalca il contenuto della precedente proposta di legge regionale del 2017 e si compone di otto articoli, ed in particolare:
– nell’art. 1, si individua la vaccinazione quale strumento di prevenzione primaria al fine di tutelare/proteggere lo stato di salute dei minori e di tutti soggetti con i quali gli stessi entrano in contatto;
– nell’art. 2, si afferma che i requisiti vaccinali prescritti nella legge statale n. 119 del 31.07.2017 sono inderogabili ed indispensabili per l’iscrizione ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell’infanzia nonché per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori previste dalla l.r. n. 41/2005, artt. 21 e 22. Si precisa, inoltre, che l’onere di accertare il rispetto di dette prescrizioni, ai fini dell’iscrizione annuale dei minori, è posto in capo ai responsabili dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia attraverso l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale. Si prevede poi che anche per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori previste dalla l.r. n. 41/2005 artt. 21 e 22 l’accertamento dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge statale;
– nell’art. 3, si introduce, in conformità alla legge 119/2017, una serie di proroghe alla vaccinazione o meglio si afferma che ai fini dell’iscrizione, ammissione e permanenza nei luoghi richiamati dal precedente art. 2 la stessa ”è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche”. Il secondo comma, inoltre, precisa che l’acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori per detto fine avviene mediante lo scambio diretto d’informazioni fra le pubbliche amministrazioni e i soggetti interessati, grazie alla consultazione via web dell’anagrafe vaccinale regionale;
– nell’art. 4, si promuove l’informazione e la sensibilizzazione dei genitori in materi vaccinale;
– nell’art. 5, si introduce un obbligo di monitoraggio da parte della Regione Toscana degli “eventi avversi a seguito di vaccinazione”;
– nell’art. 6, si stabilisce la disciplina di attuazione della presente legge regionale mediante regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima;
– nell’art. 7, si introduce un controllo sull’attuazione della legge 51/2018 posto in essere dal Consiglio Regionale,
– nell’art. 8, infine, si afferma che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT (avvenuta in data 14.09.2018).
NOTA: In Italia si è discusso e tuttora si discute sulla questione ‘vaccini si o no’. I sostenitori dell’obbligo vaccinale – e quindi del Decreto Lorenzin – vedono la vaccinazione come un “atto di prevenzione”, in quanto grazie ad essa, negli ultimi decenni, molte malattie mortali e/o invalidanti sono state debellate. Si vorrebbe, pertanto, evitare che il brusco calo di coperture vaccinali possa esporre la salute della collettività a un grave e concreto rischio di contagio.
Al contrario, i soggetti che si oppongono a detto obbligo sostengono la non necessità della copertura vaccinale ponendo – spesso – a sostegno di questa tesi le presunte controindicazioni dei vaccini, la più ricorrente tra le quali è quella che vede negli stessi la causa dell’autismo.
La scienza medica ha fatto enormi passi in avanti ed è indubbia l’importanza che le scoperte scientifiche hanno avuto per l’intera umanità: i vaccini, infatti, ne rappresentano un esempio lampante.
Basti pensare al fatto che fino a qualche decennio fa si poteva morire per pertosse, polmonite, tubercolosi, malaria, tifo etc, malattie che oggi sono debellate oppure vengono curate con farmaci antibiotici o cortisonici.
Non si comprende, quindi, l’esatta ragione da cui scaturisca questo radicato rigetto per i vaccini visto che la comunità scientifica ha da sempre smentito qualsiasi effetto negativo dei vaccini sulla salute umana, promuovendo e consigliando la vaccinazione per una miglior tutela della salute individuale e collettiva.
Dagli artt. 2 e 32 Cost., infatti, si evince che la salute dell’individuo non rappresenta soltanto un diritto personale ma anche un dovere individuale. Aspetto che troppo spesso viene messo in secondo piano o addirittura ignorato.
Infatti, l’obbligo vaccinale, oltre ad essere un atto di prevenzione e di responsabilità verso la propria salute e quella dei propri figli, è anche un dovere etico e sociale pertanto non può e non deve essere subordinato a idee od opinioni personali prive di qualsiasi fondamento scientifico.
Tuttavia, il ruolo etico-sociale della vaccinazione si riscontra anche sotto un altro punto di vista: avete mai sentito parlare di‘immunodepressione’?
L’immunodepressione è la condizione nella quale si vengono a trovare quei soggetti che a causa di varie ragioni – quali infezioni anergizzanti, malattie croniche, chemioterapia etc – presentano una deficienza immunitaria.
Per queste persone, l’abolizione della copertura vaccinale, comporterebbe l’essere costrette – per tutelare la propria salute – ad un isolamento quasi totale; sia chiaro che il rischio contagio, per questa particolare categoria di soggetti, è presente anche oggi, ma un brusco calo della copertura vaccinale, inevitabilmente, ne determinerebbe un notevole aumento del rischio.
In conclusione, con la presente legge, la Regione Toscana ha dato segno di grande responsabilità dinnanzi ad un atteggiamento poco chiaro assunto dalle istituzioni centrali. Sul punto, l’Assessore alla Salute della Toscana Stefania Saccardi ha coerentemente affermato che “Nel 2015 in molte zone d’Italia c’era stato un calo della copertura vaccinale e per questo lo Stato ha scelto di introdurre l’obbligo, esattamente come molti anni prima era stato fatto per le cinture di sicurezza in auto, il cui obbligo ha ridotto i morti in incidenti stradali, con il casco che ha salvato molte vite o con il salvavita in casa che scatta al minimo accenno di cortocircuito”.
Ci auguriamo, pertanto, che la legge possa trovare applicazione in quanto il rispetto del diritto alla salute è un bene personale ma anche e soprattutto un dovere verso gli altri.
(Legge regionale n. 51 pubblicata sul BURT n. 40 oltre alla rettifica pubblicata sul n. 51 il 14.06.2018).