RIORDINO DEL MERCATO DEL LAVORO
a cura di Redazione Ogl Toscana
16 Giugno 2018
Leggi regionali
In data 08.06.2018 è stata approvata la legge regionale n. 28 relativa all’ “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”.
Prima di esaminare il contenuto della l.r. 28/2018 risulta opportuno fare un breve excursus sull’evoluzione normativa nazionale e regionale in questa materia.
A fine 2014 è stata approvata dal Parlamento la legge delega n. 183/2014 (Jobs Act) con cui si attribuiva al Governo il compito di predisporre una normativa di riforma del mercato del lavoro avente ad oggetto gli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive, nonché il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva, di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
I decreti attuativi varati successivamente dal Governo sono numerosi – ben 9 – e tra questi risulta utile soffermarsi brevemente sul contenuto del d.lgs. 150/2015 contenente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Come confermato durante l’audizione del Presidente di ANPAL Prof. M. Del Conte in Commissione Lavoro lo scorso 18.07.18 “(..) il d.lgs 150/15 ha delineato una nuova impostazione dei servizi per il mercato del lavoro istituendo la Rete Nazionale dei servizi per le politiche attive coordinate dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL (..)”.
In particolare, con l’art. 4 di detto decreto veniva istituita l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che doveva assumere il ruolo di coordinatore della rete dei servizi per le politiche del lavoro sotto il potere di indirizzo e di coordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: la funzione di ANPAL era, ed è tuttora, quella di rendere più efficace il mercato del lavoro cercando di intrecciare nel miglior modo possibile la domanda e l’offerta di lavoro e, al contempo, di assistere i lavoratori nell’inserimento ma, soprattutto, nel reinserimento nel mercato del lavoro.
Il nuovo assetto delle politiche del lavoro aveva evidenziato, tuttavia, l’esigenza di sviluppare forme di coordinamento anche a livello regionale, ciò al fine di garantire un coordinamento più efficiente: per questa ragione, il d.lgs 150/15 aveva disposto il passaggio della gestione dei Centri per l’impiego dalle Province alle Regioni.
Parallelamente a quanto appena esposto, la Regione Toscana aveva dato avvio, già prima della Legge Delega di riforma del 2014, ad un iter di modifica dell’assetto di erogazione dei servizi per il lavoro: in particolare attraverso la l.r. 59/2014 – che è andata a modificare la l.r. 32/02 introducendo gli artt. 21-ter e ss – veniva istituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), quale Ente regionale di riferimento per l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego sul territorio regionale e del relativo personale.
Nei fatti, l’attuazione degli artt. 21 ter e ss. della l.r. 32/2002 è rimasta sospesa – così come stabilito dalla successiva l.r. 82/2015 all’art. 30, II comma – fino a poco tempo fa, quando si è giunti alla definizione, a livello nazionale, dell’assetto delle competenze istituzionali in materia di lavoro.
Con la legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017, commi 793-799) le Regioni sono state chiamate a provvedere – entro il 30.06.2018 – non soltanto agli adempimenti necessari per definire il trasferimento dei centri per l’impiego alla dipendenza delle Regioni, ma anche “alla costituzione dell’Agenzia o di altro Ente strumentale della Regione competente in materia e/o ad hoc costituito”.
Con l’emanazione della l. 205/2017, prima, e della l.r. 28/2018, poi, si è giunti alla conclusione dell’iter iniziato con il d.lgs 150/2015 (a livello nazionale) e con la l.r. 59/2014 (a livello regionale).
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, è possibile adesso passare ad esaminare il contenuto della recentissima l.r. 28/2018 che modifica il testo della l.r. 32/2002 andando, da una parte, a dare concreta attuazione alle norme relative all’ARTI, fino ad ora rimaste inattuate, ed, in parte, predisponendo una normativa di riordino del mercato del lavoro.
La presente legge si compone di trentacinque articoli suddivisi a loro volta in tre Capi, in particolare:
- Capo I – Modifiche alla legge regionale n. 32/2002: l’art. 2 riscrive totalmente il testo dell’art. 21 della l.r. 32/02 individuando in primis le finalità perseguite dalla Regione Toscana, ossia essa “sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale (..)”, e per il loro perseguimento la norma provvede ad individuare le funzioni attribuite all’uopo alla Regione (Art. 2).
Le disposizioni successive sono dedicate, invece, all’istituzione e alla disciplina dell’ARTI andando a definirne le funzioni (art. 5) ma anche la struttura organizzativa, la gestione contabile e patrimoniale ed il relativo personale (artt. 6-19);
- Capo II – Disposizioni di riordino del mercato del lavoro: in esso sono contenute disposizioni dirette a stabilire le tempistiche e le modalità con cui avverrà il passaggio di competenza dalle Provincie o Città Metropolitane alla Regione e quindi i tempi di messa in moto dell’Arti. In particolare, gli artt. da 20 a 24 disciplinano le modalità con cui si darà attuazione al trasferimento del personale mentre i successivi artt. 25 e ss si occupano del trasferimento dei beni mobili ed immobili.
- Capo III – Disposizioni finali: gli artt. 29 e ss. hanno lo scopo di garantire la corretta applicazione della l.r. 28/2018 andando a disciplinare vari aspetti tra cui l’incidenza finanziaria, le modalità di attuazione della legge, le modifiche da apportare alla normativa previgente etc.