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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Giugno 2019

Legge regionale

In data 24.04.19 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la legge n. 21/2019 contenente “Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004”.

La legge apporta delle modifiche all’attuale normativa vigente in materia di demanio e patrimonio regionale  con l’intento non soltanto di estenderne la portata ad altri ambiti, finora rimasti esclusi dalla disciplina, ma anche di adeguare quest’ultima alle nuove dinamiche che interessano il settore immobiliare. Essa, pertanto, deve essere letta ed interpretata nell’ottica di una miglior gestione della res publica sotto diversi aspetti: valorizzazione, amministrazione e alienazione.

La legge regionale appena approvata si compone di 11 articoli, nello specifico:

  • Gli artt. 1 e 2 intervengono sul Capo II della l.r. 77/04 relativo agli interventi e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’art. 1 introduce il comma 1-bis all’art. 12 della l.r. 77/04 diretto a introdurre la possibilità, nel caso in cui i progetti di miglioramento e/o valorizzazione dei beni venissero realizzati da terze persone, di affidare in “concessione di valorizzazione” alle medesime gli immobili mediante procedura ad evidenza pubblica per un periodo di tempo non superiore ai 50 anni. L’art. 2, invece, introduce ex novo l’art. 12-bis diretto a destinare per finalità di pubblico interesse i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata attraverso la predisposizione di accordi con enti locali e enti del Terzo settore.
  • L’art. 3 apporta modifiche al Capo III – Amministrazione dei beni del demanio, prevedendo, nello specifico, al comma 3 dell’art. 13 l.r. 77/04 la soppressione della dicitura “di norma”: il nuovo testo, pertanto, stabilisce che nella concessione a terzi dei beni del demanio regionale “l’onere degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è posto (di norma) a carico del concessionario”. 
  • L’art. 4 interviene, invece, sul capo V dedicato all’Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile. In particolare, esso modifica il secondo comma dell’art. 17 l.r. 77/04 prospettando una soluzione al problema dell’emergenza abitativa, che interessa molti Comuni toscani. Di fatto, il nuovo testo della disposizione prevede che, laddove non sia possibile destinare i beni del patrimonio disponibile regionale ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, in alternativa alla loro alienazione, la Regione può costituire sugli stessi dei diritti di proprietà superficiaria a favore dei Comuni interessati affinché i beni possano essere utilizzati da quest’ultimi per aiutare i cittadini che si trovano in una condizione di emergenza abitativa.
  • L’art. 5 introduce nella l.r. 77/04 il Capo VI  – Valorizzazione dei beni ad opera del terzo settore e nello specifico l’art. 18-bis. L’articolo ha ad oggetto i beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e disponibile “individuati con delibera della Giunta regionale”, i quali potranno, su richiesta, essere utilizzati dagli enti del terzo settore. Quest’ultimi potranno beneficiare non solo delle condizioni di assegnazione più favorevoli stabilite dalla normativa statale di settore ma anche dell’esenzione dal pagamento degli oneri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria, che saranno sostenuti dal concessionario.
  • Gli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 riformano, invece, il Titolo III – Dismissione del Patrimonio Immobiliare, nello specifico il capo II dedicato alle alienazioni.

L’art. 6 introduce all’art. 20 l.r. 77/04 l’elenco dei beni di cui la Regioni promuove la valorizzazione, nello specifico, si fa riferimento agli immobili “a) degli enti strumentali e delle società interamente possedute; b) degli enti del sistema sanitario regionale; c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi; d) di altri enti pubblici”.

L’art. 7 apporta delle modifiche all’art. 21 l.r. 77/04 per quanto attiene l’ente competente ad effettuare la stima dei beni oggetto di alienazione. Nello specifico, il nuovo testo della disposizione elimina la precedente distinzione basata sul valore degli immobili ed individua il “settore regionale competente in materia di patrimonio” quale unico ente addetto alla stima dei beni, prevedendo la possibilità che detta funzione sia svolta da altri – nello specifico, uffici o agenzie pubbliche abilitate o da professionisti iscritti all’albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione è sito il bene – solo in caso di impossibilità a procedere da parte del primo.  

L’art. 8 interviene a modificare l’art. 24 l.r. 77/04 al fine di adattare la normativa alle evoluzioni che hanno interessato il mercato immobiliare. Per la precisione, il nuovo testo stabilisce che “l’aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e comunque non superiore ad euro 500.000,00, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi dalla chiusura delle seduta …” mentre l’anticipazione sul prezzo dovrà essere versata entro trenta giorni – e non più entro venti – decorrenti dalla seduta.

L’art. 9, poi, modifica l’art. 25-bis l.r. 77/04, relativo alle ipotesi di vendita a trattativa diretta con un singolo contraente. In particolare, viene inserito alla fine del comma 1, lett. b  il richiamo al rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza laddove la vendita avvenga a seguito di un’offerta al pubblico andata deserta.

Infine, l’art. 10 propone delle modifiche all’art. 28 l.r. 77/04 in tema di stipula del contratto di vendita. Il dirigente competente, infatti, dovrà procedere alla stipula di detto contratto entro cinque mesi – non più tre – dal versamento dell’anticipazione sul prezzo, mentre, nel caso in cui l’aggiudicatario abbia presentato richiesta di mutuo, il termine potrà essere differito fino alla data di erogazione del mutuo e comunque non oltre un anno. L’ultimo comma dell’art. 10, poi, visto l’ampliamento dei termini di cui sopra, riconosce la possibilità all’aggiudicatario di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l’autorizzazione per la realizzazione dei lavori necessari.

  • L’art. 11 contiene direttive circa la copertura finanziaria dell’intervento.