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AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SOSTEGNO ALLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

a cura di Redazione Ogl Toscana

27 Ottobre 2023

Proposte di legge

Il 12 settembre 2023 è stata presentata in Consiglio Regionale la proposta di legge n. 216/2023 rubricata “Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017”.

La proposta di legge interviene sulla normativa fiscale prevista a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Prima di esaminare il contenuto della pdl 216/2013 – che costituisce un’integrazione alla vigente normativa contenuta nella l.r. 18/2017 – risulta opportuno fare un breve excursus sull’evoluzione normativa regionale in questa materia.

La Toscana ha precorso i tempi nel promuovere la possibilità di investire sul patrimonio culturale e paesaggistico con lo scopo di favorire la tutela, lo sviluppo ma anche la crescita del territorio locale. In particolare, l’incentivo a procedere in tale direzione è stato determinato dalle sempre maggiori difficoltà economiche riscontrate dagli enti pubblici nella gestione del patrimonio pubblico (manutenzione, tutela, valorizzazione, restauro). Si è sentita, quindi, l’esigenza di predisporre una normativa che incentivasse la cooperazione tra risorse pubbliche e private al fine di tutelare i beni culturali e paesaggistici toscani.

Il primo intervento legislativo risale al 2012 con la legge regionale n. 45: con essa si è introdotto uno sgravio fiscale sull’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) pari al 20% delle erogazioni liberali destinate  a finanziare progetti d’intervento locale promossi da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione delle attività culturali e della valorizzazione del paesaggio.

La suddetta legge escludeva in maniera esplicita dalla categoria dei soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali le imprese in difficoltà economica, le fondazioni bancarie, le banche e le compagnie ed imprese di assicurazione. 

L’attuazione della l.r. 45/12, tuttavia, ha evidenziato le criticità di questo progetto ricollegate per lo più alla sua poca competitività rispetto al successivo e parallelo modello nazionale (c.d. Art Bonus) entrato in vigore con la l. 106/14.

L’Art Bonus nazionale, infatti, rispetto alla normativa regionale, prevede sgravi fiscali maggiori e una rosa di soggetti destinatari delle agevolazioni più ampia comprendente anche le fondazioni bancarie, ossia i soggetti più attivi nelle donazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale. 

Queste circostanze hanno concorso a una applicazione ridotta e limitata della misura di agevolazione regionale: a fine 2014, infatti, si conta che i progetti che hanno beneficiato della versione regionale sono stati solo quattro, di cui uno non accolto perché promosso da un istituto di credito.

La questione ha assunto ancor più rilievo considerando il fatto che molti dei soggetti finanziatori, benché in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. n. 45, abbiano preferito finanziare progetti culturali toscani attraverso lo strumento dell’Art Bonus nazionale, anziché che avvalersi di quello regionale.

L’intero impianto normativo ha subito, quindi, una notevole modifica con l’entrata in vigore della l.r. 18/2017 la quale, oltre ad abrogare la previgente l.r. 45/2012, ha ampliato la potenzialità del progetto iniziale – attraverso un’analisi comparata tra il modello regionale e quello dell’Art Bonus nazionale – creando una politica di agevolazioni fiscali più efficiente e competitiva. 

La l.r. 18/2017, contenente “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”, si compone di dieci articoli nei quali vengono trattati vari aspetti tra cui: 

  • L’individuazione dei destinatari delle agevolazioni fiscali (art. 2). Si precisa, in merito, che sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell’Art Bonus regionale i privati cittadini, poiché l’agevolazione fiscale riguarda l’IRAP, ossia l’unica imposta su cui la regione può intervenire (ciò a differenza di quanto previsto dall’Art Bonus nazionale che, essendo calcolato sull’IRPEF e sull’IRES, coinvolge anche i privati cittadini);
  • L’indicazione delle tipologie di interventi finanziabili; in particolare, vengono individuate due categorie: 

1) Progetti d’interesse regionale (Art. 3, lett. a). Questi progetti saranno valutati tenendo conto della loro coerenza con quanto previsto dal piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o con il piano regionale in materia culturale;

2) Progetti già previsti dall’art. 1 della L. 106/14 (Art. 3, lett. b) In questi casi sarà la Giunta regionale che, annualmente, dovrà individuarli dando priorità ai progetti presentati da enti locali, in forma associativa o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale;

  • Le misure delle agevolazioni fiscali e le modalità attuative; ai soggetti di cui all’art. 2 è riconosciuto un credito d’imposta sull’IRAP pari al 40% delle erogazioni aventi ad oggetto i progetti rientranti nell’art. 3, primo comma, lett. A e del 20% per quelli previsti dall’art. 3, primo comma, lett. B (in quest’ultimo caso il 20% è cumulabile con le detrazioni previste dall’Art Bonus nazionale). Viene, inoltre, indicato il credito d’imposta complessivo annuo riconosciuto dalla Regione (pari un milione di euro) e le modalità di ripartizione tra le due tipologie di progetti finanziabili (Art. 4);
  • L’introduzione di una clausola valutativa diretta ad evidenziare non soltanto i risultati derivanti dall’attuazione della l.r 18/2017 ma anche e soprattutto gli eventuali elementi di criticità al fine di poter effettuare interventi correttivi sulla stessa.

La l.r. 18/2017 ha, poi, subito ulteriori modifiche a opera di leggi regionali successive, connotate dalla volontà di rendere più appetibile agli occhi della comunità questo strumento. Nello specifico:

  • La l.r. n. 72/2017 è intervenuta su due aspetti: quello dei destinatari delle agevolazioni fiscali, andando a introdurre un’elencazione analitica dei soggetti ammessi all’Art Bonus Toscana, in particolare chiarendo che l’applicabilità della norma si estende anche alle fondazioni ivi comprese quelle bancarie; quello dei progetti d’intervento finanziabili, ampliando il ventaglio dei progetti finanziabili e includendo tra questi anche quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi sede legale in Toscana;
  • La l.r. n. 8/2020, che è intervenuta su due articoli della l.r. 18/2017: A) all’art. 3, comma 3 è stato tolto il riferimento alla lett. a del comma 1 quindi il nuovo testo stabilisce che tutti i progetti d’intervento (indicati alle lett. a e b del comma 1) “sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia di cultura”; B) all’art. 4, dopo il comma 3, è stato inserito il comma 3-bis che stabilisce “Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all’articolo 2”.

Tornando alla pdl 216/2023, il testo della proposta sottolinea che dall’esame dello stato di attuazione della l.r. 18/2017 è emersa l’esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima “finalizzati a favorire in modo più incisivo le erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente regionale (che si dimostrano meno attrattivi rispetto a quelli previsti- dall’art. 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. Art Bonus nazionale) e a ridurre al minimo i residui di risorse che possono crearsi in seguito all’applicazione dell’attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d’imposta sull’IRAP in favore dei soggetti beneficiari”.

La pdl 216/2023 si compone di tre articoli, nello specifico:

  • Art. 1 – Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all’art. 4 della l.r. 18/2017. La disposizione introduce tre diverse modifiche all’articolo 4 della l.r.18/2017. La prima attiene alla lettera a comma 1, dove viene innalzata, dal 40% al 60%, la misura del credito d’imposta sull’IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali destinate a favore di progetti localizzati in Toscana finalizzati alla promozione e all’organizzazione di attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. La seconda e la terza, invece, prevedono l’introduzione, dopo il comma 4, di due nuovi commi: “4-bis. La Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, l’elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale” e “4-ter. Qualora in seguito all’approvazione dell’elenco di cui al comma 4 residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l’agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili”.
  • Art. 2 – Regolamento di attuazione. Modifiche all’art. 5 della l.r. 18/2017. La disposizione introduce, dopo la lettera d), la nuova lettera d-bis) che inserisce tra gli elementi che devono essere disciplinati dal regolamento di attuazione “i termini di cui all’articolo 4, comma 4-bis”.
  • Art. 3 – Clausola di neutralità finanziaria. La disposizione precisa che la pdl non comporta oneri a carico del bilancio regionale.