ART-BONUS TOSCANA. SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL PAESAGGIO TOSCANO
a cura di Redazione Ogl Toscana
19 Gennaio 2018
Il 13.12.17 è stata approvata dal Consiglio Regionale e promulgata dal Presidente della Giunta la legge regionale n. 72/2017 contenente “Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla legge regionale 18/2017”. Prima di esaminare il contenuto della l.r. 72/2017 – che costituisce un’integrazione alla vigente normativa contenuta nella l.r. 18/2017 – risulta opportuno fare un breve excursus sull’evoluzione normativa regionale in questa materia. La Toscana ha precorso i tempi nel promuovere la possibilità di investire sul patrimonio culturale e paesaggistico con lo scopo di favorire la tutela, lo sviluppo ma anche la crescita del territorio locale. In particolare, l’incentivo a procedere in tale direzione è stato determinato dalle sempre maggiori difficoltà economiche riscontrate dagli enti pubblici nella gestione del patrimonio pubblico (manutenzione, tutela, valorizzazione, restauro). Si è sentita, quindi, l’esigenza di predisporre una normativa che incentivasse la cooperazione tra risorse pubbliche e private al fine di tutelare i beni culturali e paesaggistici toscani. Il primo intervento legislativo risale al 2012 con la legge regionale n. 45: con essa si è introdotto uno sgravio fiscale sull’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) pari al 20% delle erogazioni liberali destinate a finanziare progetti d’intervento locale promossi da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione delle attività culturali e della valorizzazione del paesaggio. La suddetta legge escludeva in maniera esplicita dalla categoria dei soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali le imprese in difficoltà economica, le fondazioni bancarie, le banche e le compagnie ed imprese di assicurazione. L’attuazione della l.r. 45/12, tuttavia, ha evidenziato le criticità di questo progetto ricollegate per lo più alla sua poca competitività rispetto al successivo e parallelo modello nazionale (c.d. Art Bonus) entrato in vigore con la l. 106/14. L’Art Bonus nazionale, infatti, rispetto alla normativa regionale, prevede sgravi fiscali maggiori e una rosa di soggetti destinatari delle agevolazioni più ampia comprendente anche le fondazioni bancarie, ossia i soggetti più attivi nelle donazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale. Queste circostanze hanno concorso ad una applicazione ridotta e limitata della misura di agevolazione regionale: a fine 2014, infatti, si conta che i progetti che hanno beneficiato di questo “Art Bonus” regionale sono stati solo quattro di cui uno non accolto perché promosso da un istituto di credito. La questione ha assunto ancor più rilievo considerando il fatto che molti dei soggetti finanziatori, benché in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. n. 45, abbiano preferito finanziare progetti culturali toscani attraverso lo strumento dell’Art Bonus nazionale piuttosto che avvalersi di quello regionale. L’intero impianto normativo ha subito, quindi, una notevole modifica con l’entrata in vigore della l.r. 18/2017 la quale, oltre ad abrogare la previgente l.r. 45/2012, ha ampliato la potenzialità del progetto iniziale – attraverso un’analisi comparata tra il modello regionale e quello dell’Art Bonus nazionale – creando una politica di agevolazioni fiscali più efficiente e competitiva. La l.r. 18/2017, contenente “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”, si compone di dieci articoli nei quali vengono trattati vari aspetti tra cui: L’individuazione dei destinatari delle agevolazioni fiscali (art. 2). Si precisa, in merito, che sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell’Art Bonus regionale i privati cittadini poiché l’agevolazione fiscale riguarda l’IRAP ossia l’unica imposta su cui la regione può intervenire (ciò a differenza di quanto previsto dall’Art Bonus nazionale che, essendo calcolato sull’IRPEF e sull’IRES, coinvolge anche i privati cittadini); L’indicazione delle tipologie di interventi finanziabili; in particolare, vengono individuate due categorie:
1) Progetti d’interesse regionale (Art. 3, lett. a). Questi progetti saranno valutati tenendo conto della loro coerenza con quanto previsto dal piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o con il piano regionale in materia culturale;
2) Progetti già previsti dall’art. 1 della L. 106/14 (Art. 3, lett. b) In questi casi sarà la Giunta regionale che annualmente dovrà individuarli dando priorità ai progetti presentati da enti locali, in forma associativa o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale;
Le misure delle agevolazioni fiscali e le modalità attuative; ai soggetti di cui all’art. 2 è riconosciuto un credito d’imposta sull’IRAP pari al 40% della erogazioni aventi ad oggetto i progetti rientranti nell’art. 3, primo comma, lett. A e del 20% per quelli previsti dall’art. 3, primo comma, lett. B (in quest’ultimo caso il 20% è cumulabile con le detrazioni previste dall’Art Bonus nazionale). Viene, inoltre, indicato il credito d’imposta complessivo annuo riconosciuto dalla Regione (pari ad € 1.000.000,00) e le modalità di ripartizione tra le due tipologie di progetti finanziabili (Art. 4). L’introduzione di una clausola valutativa diretta ad evidenziare non soltanto i risultati derivanti dall’attuazione della l.r 18/2017 ma anche e soprattutto gli eventuali elementi di criticità al fine di poter effettuare interventi correttivi sulla stessa. Alla luce del quadro normativo sopra esposto è possibile andare ad esaminare il contenuto della recentissima l.r. 72./2017 che va ad integrare il testo della l.r. 18/2017 intervenendo su due aspetti: quello dei destinatari delle agevolazioni fiscali e quello dei progetti d’intervento finanziabili. La presente legge si compone di due articoli:
L’art. 1 modifica l’art. 2 della l.r. 18/17 andando ad introdurre un’elencazione analitica dei soggetti ammessi all’Art Bonus Toscana, in particolare chiarendo che l’applicabilità della norma si estende anche alle fondazioni ivi comprese quelle bancarie; L’art. 2 modifica l’art. 3 della l.r. 18/17 ampliando il ventaglio dei progetti finanziabili ed includendo tra questi anche quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi sede legale in Toscana.
NOTA: La l.r. 18/2017, così come modificata dalla recente l.r. 72/17, è espressione di uno dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione: in particolare l’art 9, secondo comma, Cost. promuove la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. L’inclusione della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nei principi costituzionali è, infatti, testimonianza del ruolo sociale ed educativo che esse svolgono per i cittadini e soprattutto per le nuove generazioni.
In questa prospettiva, la normativa regionale sopra esaminata rappresenta un importante strumento per poter incentivare la crescita delle nostre comunità e per poter tutelare il nostro immenso patrimonio che è espressione della storia che ha attraversato ed influenzato la nostra Regione.
La modifica da ultimo apportata alla l.r. 18/2017 inserisce tra i progetti finanziabili quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti poiché spesso impegnati nel sostegno di attività culturali e artistiche.
Al riguardo, molti sono gli edifici e i manufatti espressione della storia della comunità cristiana che necessitano di urgente e costante manutenzione e ci auguriamo che questa opportunità possa essere sfruttata nel miglior modo possibile.
(Legge regionale 13 dicembre 2017 n. 72 pubblicata nel BURT N. 54 del 18.12.17)