COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
a cura di Redazione Ogl Toscana
26 Agosto 2022
Proposte di legge
In tema di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, sono state presentate in Consiglio regionale due distinte proposte di legge:
- la pdlr n. 133 del 5 luglio 2022, avente ad oggetto la “promozione delle comunità energetiche rinnovabili”;
- la pdlr n. 137 del 14 luglio 2022, avente ad oggetto la “promozione delle Comunità energetiche della Toscana”.
Prima di passare a esaminare i testi delle proposte, risulta utile soffermarsi brevemente a capire quale sia il contesto internazionale, europeo, nazionale e regionale nel quale esse si sviluppano, così da poter iniziare a comprendere che cosa siano le comunità energetiche rinnovabili.
Le Nazioni Unite hanno redatto nel 2015 un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità conosciuto con il nome di “Agenda 2030”. L’agenda stabilisce diciassette obiettivi per lo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente in modo che lo sviluppo di una non comprometta la salvaguardia delle altre. L’agenda individua un piano d’azione che gli Stati aderenti dovranno perseguire nei successivi 15 anni per poter raggiungere i diciassette obiettivi fissati dalla stessa, individuando, a tal fine, ben 169 traguardi da raggiungere.
I 17 obiettivi per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 sono:
- Povertà zero – sradicare la povertà in tutte le sue forme e in ogni parte del mondo;
- Fame zero – raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile;
- Salute e benessere – garantire una vita sana a tutte le età;
- Istruzione di qualità – garantire una istruzione di qualità che sia inclusiva ed equa;
- Uguaglianza di genere – raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne;
- Acqua pulita e igiene – garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti;
- Energia pulita e accessibile – garantire l’accesso all’energia a prezzi accessibili e in modo sostenibile;
- Lavoro dignitoso e crescita economica – promuovere una crescita economica che sia duratura, inclusiva e sostenibile, una piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti;
- Industria, innovazione e infrastrutture – necessità di infrastrutture resilienti, di un’industrializzazione sostenibile e inclusiva e si sostenere i processi di innovazione;
- Ridurre le disuguaglianza – intervenire sulle disuguaglianze sia all’interno che fra i vari Paesi;
- Città e comunità sostenibili – rendere le città e qualsiasi insediamento dell’uomo resiliente, sostenibile e sicuro;
- Consumo e produzione responsabili – garantire modelli di produzione e consumo sostenibili;
- Agire per il clima – predisporre misure in grado di contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze;
- Vita sott’acqua – proteggere oceani, mari e risorse marine;
- Vita sulla terra – proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, fermare la perdita delle biodiversità, arrestare il degrado dei suoli e gestire in modo sostenibile le foreste;
- Pace, giustizia e istituzioni forti – promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive;
- Partnership per gli obiettivi – rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
La transizione ecologica è, pertanto, un argomento centrale nell’Agenda 2030 che ben si sposa con i progetti del Next Generation UE e con quanto previsto dalla Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)1, che, al suo interno, prevede proprio un investimento a favore della “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto consumo”2.
Nel contesto europeo troviamo, poi, oltre al già richiamato Next Generation UE, la Direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED2) che promuove la produzione e l’autoconsumo di energia derivante da fonti rinnovabili, introducendo una prima definizione di comunità energetica rinnovabile e fornendo delle prime indicazioni sulla loro costituzione ai vari Stati membri3. Oltre a questo è presente il Green Deal Europeo, ossia una comunicazione pubblicata dalla Commissione europea avente quale finalità quella di riformulare la mappa degli impegni europei in tema di ambiente ed energia in conformità agli obiettivi fissati nell’Agenda 2030.
A livello nazionale, la Direttiva Red2 è stata recepita dapprima con il D.L. 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe), con il quale sono state introdotte nel nostro Paese le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), e poi con il D.lgs. 199/2021 (c.d. decreto Red II) che, danno piena attuazione alla direttiva, ha consentito l’avvio e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili sul nostro territorio.
Passando all’ambito regionale, invece, preme richiamare la pdlr 114/2022 con la quale vedrà la luce il Piano regionale per la transizione ecologica. L’introduzione di questo strumento si è reso necessaria per adeguare la normativa regionale in materia di ambiente ed energia ai nuovi indirizzi dettati dall’Agenda 2030, dal Green Deal Europeo e dal PNRR. In merito, all’interno di una delle pdlr in esame (n. 133/2022), si precisa che uno degli obiettivi del Piano regionale per la Transizione Ecologica sarà quello di valorizzare “il ruolo di comunità di cittadini, imprese, istituzioni e enti locali nel superare problematiche ecologiche ma anche sociali ed economiche” poiché “quando l’energia diviene un bene scarso, come già prima del conflitto in corso, i primi a pagare le conseguenze dell’aumento dei prezzi sono i soggetti già in difficoltà”.
Alla luce e nel rispetto di quanto sopra delineato, la Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, ha assunto, con le presenti proposte di legge, il ruolo di promotrice delle Comunità energetiche rinnovabili.
Passando ad esaminare, dapprima, la pdlr n. 133/2022, essa si compone di sei articoli, nello specifico:
- Art. 1 – Oggetto. Come si desume dalla rubrica dell’articolo, la disposizione illustra l’oggetto della proposta, fornendo, al comma 2, una nozione di comunità energetica rinnovabile ossia “enti senza finalità di lucro, costituiti associando fra loro persone fisiche o giuridiche, ivi incluse imprese purché la produzione o l’immagazzinamento di energia non costituisca la loro attività principale o preponderante, attività commerciali ed enti locali con la finalità di produrre energia da fonti rinnovabili condividendo le spese di tali produzioni nonché l’utilizzo in autoconsumo in base alle esigenze. Tali enti autoproducono energia sfruttando fonti rinnovabili e provvedendo ad auto consumarla”. Il comma 3, infine, individua gli obiettivi di pubblico interesse che la proposta intende perseguire quali la tutela dell’ambiente, la promozione della coesione economico-sociale, lo sviluppo economico del territorio, risparmio da parte dei nuclei familiari e minore dipendenza dai fornitori esterni;
- Art. 2 – Bando e graduatorie. La disposizione fornisce alcune informazioni sulle modalità mediante le quali potranno essere costituite le Comunità energetiche rinnovabili (Cer): emanazione di un “bando finalizzato a raccogliere proposte di progetto per la costituzione di Cer (..)” mediante manifestazione d’interesse. Il comma 2, inoltre, precisa che “nel caso alle comunità energetiche intendano partecipare comuni o altri enti locali, questi si considerano capofila ed a tal scopo dovranno predisporre, oltre alla manifestazione d’interesse, uno specifico protocollo d’intesa, a cui aderiranno altri soggetti pubblici e privati”;
- Art. 3 – Tavolo tecnico. L’articolo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico “per la valutazione e l’istruttoria delle proposte di progetto presentate” che si avvarrà della consulenza dell’Agenzia delle Entrate;
- Art. 4 – Clausola valutativa. La Giunta sarà chiamata a monitorare l’attuazione della presente legge, predisponendo una relazione annuale con l’indicazione “del numero delle istanze presentate, di quelle ammesse e finanziate” da trasmettere al Consiglio regionale che dovrà valutarla per formulare indirizzi per la stessa Giunta. Il comma 4, infine, precisa che se il progetto non viene redatto la somma erogata viene revocata;
- Art. 5 – Norma finanziaria. Disposizione relativa alle coperture finanziarie;
- Art. 6 – Entrata in vigore.
La pdlr n. 137/2022, invece, si compone sette articoli, nello specifico:
- Art. 1 – Oggetto. Si evidenzia la volontà della proposta di “promuovere la diffusione sul territorio regionale delle Comunità di energia rinnovabile”, definendo quest’ultime quali strumenti centrali per il perseguimento degli obiettivi di conversione energetica fissati a livello europeo e nazionale, oltre che per contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la dipendenza verso i fornitori esterni di energia;
- Art. 2 – Definizione delle Comunità energetiche. La disposizione, composta da un unico comma, definisce la Comunità energetica quale “soggetto giuridico autonomo fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree in cui opera”;
- Art. 3 – Promozione e sostegno alle Comunità energetiche. La disposizione ai suoi commi 1 e 2 individua le misure attraverso le quali la Regione Toscana dovrà promuovere e sostenere le Comunità energetiche;
- Art. 4 – Criteri di priorità per interventi a carattere sociale. La norma stabilisce che, ai fini dell’attribuzione dei benefici regionali, sono previsti dei criteri di priorità per interventi a carattere sociale, nello specifico: – nel caso in cui l’atto costitutivo delle Comunità energetiche preveda forme di equità sociale volte al contrasto della povertà energetica; – nel caso in cui tra i soggetti che compongono la Comunità ci siano enti del terzo settore ed enti proprietari e che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- Art. 5 – Piattaforma delle Comunità energetiche della Regione Toscana. L’articolo prevede l’istituzione della piattaforma delle Comunità energetiche toscane “quale strumento unico di raccolta di tutte le informazioni in merito alle Comunità energetiche e restituzione di dati su scala regionale, al fine di rappresentare la capacità complessiva della Toscana in termini di produzione e consumo ed allo stesso tempo favorire la creazione di reti”. Il comma 2 introduce un obbligo di registrazione presso la predetta piattaforma a tutte le Comunità energetiche presenti sul territorio toscano. Infine, il comma 5 stabilisce che la piattaforma verrà gestita dall’Agenzia regionale recupero risorse spa;
- Art. 6 – Comitato scientifico. La disposizione prevede il supporto del Comitato scientifico per la transizione ecologica (istituito con la pdlr n. 114/2022) in materia di promozione delle Comunità energetiche rinnovabili;
- Art. 7 – Norma finanziaria.
___
1 La missione 2 del PNRR è rubricata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.
2 Il riferimento è alla Componente 2 (M2C2) denominata “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”.
3 L’art. 2 della Direttiva 2018/2001, rubricato “Definizioni”, al comma 1, punto 16, definisce la comunità di energia rinnovabile come “soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”. L’art. 22 della Direttiva fornisce agli Stati membri alcune indicazioni in relazione a dette Comunità.