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DESIGNAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’USURA

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Agosto 2020

Proposta di deliberazione

Nella seduta del 17.06.2020 è stata accolta con parere favorevole la proposta di deliberazione n. 552 del 12.05.2020 relativa alla designazione dei due consiglieri regionali che andranno a ricoprire il ruolo di membri del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura.

Detto organismo è stato rivisto e ristrutturato nella sua composizione e nelle sue funzioni per mezzo della recente l.r. n. 73/2019 che è andata a modificare la normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto dell’usura.

L’analisi delle singole disposizioni che compongono la l.r. n. 73/2019 è già stata affrontata da questo Osservatorio nel bollettino numero 6/2019 – al quale si fa esplicito rimando – pertanto, al fine di una chiara comprensione della proposta in esame appare sufficiente fare un breve richiamo all’excursus socio-economico che ha generato il processo regionale di riforma – che si è concluso con l’emanazione della l.r. n. 73/2019 – per poi soffermarci ad esaminare, nello specifico, la disposizione dedicata all’organismo di Coordinamento regionale. 

La crisi economica, che ormai si protrae dal 2008, ha lasciato segni evidenti sul tessuto economico e sociale del nostro Paese: un graduale e, al contempo, diversificato aumento della povertà – che, da condizione circoscritta a determinati ambiti sociali, ha acquisito carattere socialmente trasversale – e un costante aumento del numero dei soggetti sovraindebitati costituiscono la fotografia preoccupante della società attuale.

Il quadro poc’anzi delineato ha trovato conferma nei risultati dello studio svolto da I.R.P.E.T. (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana)1 da cui, tra le altre cose, è emerso che sono ben 615.000 gli individui che vivono in condizione di vulnerabilità, poiché a rischio povertà o esclusione sociale.

Molti sono gli imprenditori, i liberi professionisti, i lavoratori dipendenti e più in generale i privati cittadini che si sono trovati nell’impossibilità, nonostante gli sforzi ed i sacrifici, di adempiere alle obbligazioni contratte e/o arrivare a fine mese.  

Il sovraindebitamento e l’usura sono due fenomeni che, legati a doppio filo l’uno all’altro, stanno dando vita ad uno scenario alquanto preoccupante, non soltanto – come abbiamo già detto – per la loro trasversalità sociale ma anche e soprattutto per il loro carattere sommerso, che rende difficile qualsiasi azione diretta al loro contrasto e/o prevenzione.

Questo contesto socio-economico ha portato il legislatore regionale ad intuire la necessità di rimettere mano ad una normativa, quale la l.r. 86/2009 in tema di “Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro”, che, alla luce di quanto appena illustrato, risultava inadeguata; il risultato di questa riforma si è concretizzato con l’emanazione, nel dicembre dello scorso anno, della l.r. 73/2019.

Per quello che a noi interessa, preme soffermarci sull’art. 4 della predetta legge rubricato “Coordinamento regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 86/2009”.

L’obiettivo perseguito da questa disposizione è quello di rivedere la struttura e le funzioni svolte dal Coordinamento regionale – organismo già previsto dalla l.r. 86/2009 – cercando di renderlo più presente e più incisivo nell’opera di contrasto e prevenzione dell’usura. 

A tal fine gli interventi posti in essere vanno ad incidere su due aspetti dell’organismo: le funzioni e la composizione.

Per quanto attiene il primo profilo, l’art. 4, comma 3, l.r. 73/2019 riconosce al Coordinamento regionale il ruolo di consulente per il Consiglio e per la Giunta regionale in materia di usura e sovraindebitamento, specificando, nel successivo comma 4, che la Giunta regionale si avvale del Coordinamento per “a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all’art. 2; b) coordinare la rete degli sportelli di cui all’articolo 3; c) indirizzare le attività di cui all’articolo 4; d) individuare le linee di intervento di cui all’articolo 5”.

Per quanto attiene, invece, la composizione dell’organismo, la nuova disciplina implementa la tipologia ed il numero dei membri, introducendo nel suo organico, a modifica della vecchia struttura, due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio Regionale (art. 4, comma 1, lett. b), un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di usura dei Confidi, associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale, iscritte negli appositi elenchi e previa designazione congiunta (art. 4, comma 1, lett. d) ed un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di contrasto all’usura, degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuti, previa nomina congiunta (art. 4, comma 1, lett. e).

La proposta di deliberazione n. 552/2020 è diretta a sollecitare il Consiglio Regionale affinché provveda a dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 1 lett. b) l.r. 76/2019. 

Conseguentemente, in data 17.06.2020, il Consiglio Regionale della Toscana ha provveduto a designare quali membri del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura la consigliera Ilaria Bugetti (Pd), chiamata a ricoprire anche il ruolo di vicepresidente dell’organismo e la consigliera Irene Galletti (M5S).


1 Lo studio ha ad oggetto l’analisi del fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento all’interno del territorio toscano (2018).