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DIVERTIMENTO SICURO

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Febbraio 2020

Proposta di legge regionale

In data 10.01.20 è stata presentata la pdlr n. 432/2020 contenente “Disposizioni regionali per il divertimento sicuro”.

La proposta muove dall’esigenza di contrastare l’esponenziale aumento delle c.d. “stragi del sabato sera” e del numero di giovani che giungono al Pronto Soccorso in stato di coma etilico: secondo i dati forniti dall’Oms, il consumo di alcool sta aumentando soprattutto tra i giovanissimi (a partire da 11 anni).

Il facile reperimento delle sostanze alcoliche, anche da parte di soggetti minorenni – nonostante i divieti di legge che impongono di non vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni – e l’assenza di cognizione da parte dei fruitori circa gli effetti pericolosi collegati all’assunzione di dette sostanze, ci impone di affrontare il problema che sta assumendo i connotati di un “fenomeno sociale”.

La Regione Toscana si è impegnata ad “esercitare compiutamente le proprie competenze residuali in materia di politiche sociali, al fine di porre in essere tutte le azioni e le misure possibili per raggiungere l’obiettivo di garantire ai giovani un divertimento sicuro”.

Gli interventi normativi posti in essere in questi anni, sia a livello statale che regionale, non sembrano aver eliminato il problema, né tantomeno averlo attenuato: in particolare, si è intervenuti potenziando i controlli all’interno e fuori dai locali della “movida”, cercando di vigilare sul corretto rispetto delle regole sulla capienza massima dei locali e rafforzando gli strumenti a disposizione delle Autorità per prevenire la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e/o lo spaccio di stupefacenti.

L’attuazione di una normativa di contrasto al fenomeno non è facile poiché – come si legge dal testo della proposta – i giovani non percepiscono l’acol come una sostanza pericolosa, quindi da evitare, in quanto essa viene vista come un “bene ordinario di consumo il cui uso favorisce la sperimentazione di sensazioni di benessere, piacere, disinibizione (..) facilitazione delle relazioni (..)”.

Proprio con l’intento di contrastare il fenomeno, nel dicembre 2019, l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi insieme ad Anci Toscana, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Ufficio Scolastico regionale e l’Associazione di categoria dei gestori delle discoteche e degli istituti per i servizi di controllo, con l’assenso delle Prefetture toscane, hanno siglato un Protocollo d’Intesa diretto ad “ampliare il numero e l’incisività di iniziative e strategie” per garantire la sicurezza nei locali di divertimento.

È in questo contesto sociale che matura la pdl 432/2020.

La Regione Toscana, infatti, è ben consapevole che occorre attuare un percorso di sensibilizzazione e d’informazione sul tema rivolto ai giovani e alle loro famiglie e al contempo incentivare i singoli locali al rispetto delle regole, così da rendere i locali dei luoghi più sicuri.

La pdl 432/2020 si compone di nove articoli, tra cui:

  • Art. 2 – Azioni di informazione e sensibilizzazione. Detta disposizione statuisce l’impegno della Regione a promuovere e realizzare “campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dall’abuso di alcol e droghe”. Il comma 2 procede ad una puntuale elencazione delle finalità cui le predette campagne sono dirette, tra cui responsabilizzare i giovani e le loro famiglie: – sui danni legati all’abuso di alcol; – sui rischi legati al mettersi alla guida dopo aver bevuto; – sui servizi di assistenza e cura presenti sul territorio etc.
  • Art. 3 – Azioni d’informazione. Consapevole che il problema dell’abuso di alcol – così come per l’uso di sostanze stupefacenti – parte da una mancata consapevolezza da parte dei giovani fruitori circa la pericolosità di detta sostanza, la Regione in accordo con l’Ufficio scolastico regionale si impegna a promuovere le campagne di sensibilizzazione, informazione e di educazione contro l’abuso di alcol presso le scuole nonché, previa audizione del Parlamento regionale degli studenti, presso gli stessi locali nei quale si svolge la movida notturna.
  • Art. 4 – “Codice d’informazione e comportamento”. La Regione si impegna a promuovere la formazione di un “Codice d’informazione e comportamento” di concerto con le associazioni di categoria dei gestori dei locali d’intrattenimento, contenente le regole comportamentali a cui attenersi all’interno e all’esterno dei locali. Il comma 2 procede all’individuazione dei punti che dovranno essere regolamentati all’interno del Codice tra cui accesso e permanenza nel locale, somministrazione di bevande alcoliche a minori, orari di apertura e chiusura, personale abilitato al primo soccorso etc.
  • Art. 5 – “Incentivi per il divertimento sicuro”. Detto articolo introduce una disciplina diretta a stimolare i gestori dei locali ad un esercizio accorto e diligente della propria attività. In merito, la Regione si impegna: 1. ad erogare contributi “una tantum per l’anno 2020, nei limiti della regola de minimis” a favore dei gestori dei locali che doteranno il loro esercizio di uno o più defibrillatori, apparati di videosorveglianza, dispositivi per conta persone e controlli sul livello di alcol; 2. ad organizzare corsi di formazione per il personale dei locali con l’intento di insegnare le modalità di utilizzo di un defibrillatore e del metal detector, le tecniche di primo soccorso ed a fornire informazioni in tema di abuso di alcol ed altre sostanze, somministrazione di sostanze alcoliche etc.
  • Art. 6 – Logo identificativo ed elenco. In linea con quanto statuito nell’articolo che precede, la presente disposizione introduce la possibilità per i locali che si conformano alla disciplina nazionale vigente in tema di ordine pubblico e sicurezza (R.D. 773/31) e al Codice di cui al precedente art. 4 di ricevere dalla Regione il logo identificativo “Divertimento Sicuro” e il conseguente inserimento dell’attività nelle liste dei locali per il divertimento sicuro della Toscana.
  • Art. 7 – Mobilità. Sempre nell’ottica di prevenire comportamenti pericolosi dei giovani a seguito dell’assunzione di alcol, il presente articolo prevede la possibilità per i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, di programmare servizi di trasporto per e da i locali.