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GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Agosto 2021

Proposta di legge

In data 17 giugno 2021 è stata presentata alla prima e terza Commissione del Consiglio regionale toscano la pdlr n. 50/2021 rubricata “Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità”. 

Prima di passare all’analisi della proposta, è utile rammentare che già nel 2019 era stata presentata una pdlr diretta all’istituzione della figura del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità (pdlr n. 419/2019), che si diversificava dalla presente a livello strutturale1 e contenutistico2. Detta proposta è rimasta senza seguito.

La proposta risponde all’esigenza di istituire una figura, quale quella del Garante, che costituisca una “interfaccia fra le istituzioni regionali e i cittadini affetti da disabilità” all’interno di un percorso che sta, non senza fatica, cercando di far emergere l’ampiezza e la complessità che ruotano attorno al mondo della disabilità. 

L’auspicio, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta, è che anche mediante l’istituzione di questa figura si possa acquisire una maggiore consapevolezza da parte dei soggetti disabili con riferimento ai loro diritti vista la “diffusa tendenza a scambiarli come favori o concessioni particolari” e delle istituzioni affinché “le politiche urbanistiche, scolastiche, dei trasporti, del welfare” pongano adeguate attenzioni ai bisogni ed alle esigenze delle persone con disabilità.

Passando alle singole disposizioni della pdlr in esame, questa, a differenza della precedente pdlr 149/2019, non interviene sul testo vigente della l.r. 60/2017, ma introduce un testo di legge regionale ad hoc. Essa  si compone di nove articoli, nello specifico:

  • Art. 1 – Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. Al fine di dare attuazione sul territorio regionale ai diritti riconosciuti alle persone con disabilità mediante la legge 104/1992 e la Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia con la l. 18/2009, il comma 1 dispone l’istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. Il successivo comma 2, dopo aver precisato che al Garante “è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale” dei diritti dei soggetti disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio toscano, riconosce “piena indipendenza di giudizio e valutazione” del Garante durante l’esercizio delle sue funzioni;
  • Art. 2 – Funzioni. La disposizione contiene un puntuale elenco delle funzioni assegnate al Garante, il quale dovrà collaborare e lavorare in stretto raccordo con gli Assessori regionali competenti, con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità. Sono funzioni assegnate al Garante, così come riportate nel comma 1 della disposizione quelle di: 
  1. rappresentare sul piano istituzionale e promuove i diritti e gli interessi delle persone con disabilità presso tutte le sedi regionali; 
  2. promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato; 
  3. promuovere la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione e per agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione; 
  4. promuovere la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disabilità e la piena integrazione sociale; 
  5. porre in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori in relazione alle proprie competenze;
  6. favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare; 
  7. sollecitare, in ambito regionale, le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti, richiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento interessato, consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento, acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati e rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura;
  8. intervenire sulla base di segnalazioni relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi, violazione dei diritti e omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità, o su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali; 
  9. intervenire, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a negligenze nell’attività dei pubblici uffici al fine di concorrere al buon andamento, all’imparzialità, alla tempestività e alla correttezza dell’attività amministrativa; il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale;
  10. sollecitare i soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse; 
  11. quando la segnalazione riguarda il comportamento di un’impresa che ha sede nel territorio regionale, il Garante può suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo e qualora l’impresa continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalare al settore dell’amministrazione competente il nominativo dell’impresa;
  12. formulare proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali, anche in accordo con la Consulta regionale per le disabilità istituita dall’art. 26 l.r. 60/2017; 
  13. promuovere la sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
  14. promuovere studi e ricerche sulla condizione delle persone con disabilità, la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l’organizzazione di iniziative proprie; 
  15. promuovere forme di collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell’ art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; 
  16. promuovere visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l’assenza o presenza di barriere architettoniche.
  • Art. 3 – Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità. Il comma 1 stabilisce che per quanto attiene la nomina del Garante trovano applicazione gli artt. 5, 7 e 8 l.r. 5/2008. Il comma 2 individua due requisiti che il candidato deve avere: – offrire garanzie di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio; – essere in possesso di documentata esperienza “almeno decennale” che sia stata maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie. Il comma 3, invece, indica chi non potrà ricoprire l’incarico di Garante, nello specifico: 1) chi è membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali e di organismi esecutivi nazionali, regionali o locali oppure chi sia dipendente comunale o di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale o lo sia stato negli ultimi due anni oppure chi sia amministratore di enti, società e imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con la regione da contratti d’opera/somministrazione o che ricevano sovvenzioni regionali a qualsiasi titolo; 2) chi faccia parte della magistratura il tribunale per i minorenni e/o svolga l’incarico di giudice onorario presso lo stesso tribunale; 3) chi ha assunto il ruolo di mediatore, individuale o all’interno di un collegio, in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia d’intervento di competenza del Garante;
  • Art. 4 – Nomina e durata del mandato e proroga delle funzioni del Garante. La durata dell’incarico viene indicata in anni tre rinnovabile una sola volta. Il comma 2, poi, stabilisce che, alla scadenza del mandato, il Garante proseguirà il proprio incarico per novanta giorni o per un periodo minore in base al momento di entrata in carica del successore. Da ultimo, il comma 3, afferma che il Garante può essere sollevato dal proprio incarico dal Consiglio regionale in ogni momento laddove il primo tenga comportamenti non conformi alla legge o non adempia al proprio dovere;
  • Art. 5 – Sede e organizzazione. La sede/ufficio del Garante è istituita presso il Consiglio regionale e le relative funzioni di segreteria saranno svolte dagli uffici del Consiglio stesso. Il comma 3, infine, precisa che sarà l’ufficio della presidenza del Consiglio ad occuparsi della dotazione organica, dell’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari al funzionamento di tutto, sentito il Garante;
  • Art. 6 – Norme transitorie. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’ufficio della presidenza del Consiglio provvederà alla composizione e a rendere funzionante l’ufficio del Garante:
  • Art. 7 – Relazione annuale. La disposizione pone a carico del Garante l’onere di relazionare annualmente entro il 31 gennaio al Consiglio e alla Giunta regionale sull’attività svolta. Detto onere decorre  dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2, infine, precisa che la relazione dovrà contenere gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate, le criticità e le esigenze emerse durante il periodo relazionato;
  • Art. 8 – Trattamento economico. La norma individua i compensi spettanti al Garante per l’incarico assunto. Essi sono indicati in € 2.000,00 (duemila/00) lordi mensili comprensiva “di ogni altro onere connesso alle spese di vitto e di alloggio, oltre che di trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, autocertificate dal Garante ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente”. È prevista, inoltre, l’assegnazione di un budget pari ad € 5.000 a copertura delle spese connesse all’attività dell’ufficio del Garante;
  • Art. 9 – Norma finanziaria. La regione farà fronte agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023 del Consiglio mentre con deliberazione del Consiglio regionale si determineranno valore e modalità di copertura dei relativi oneri. 

1 La pdlr 419/2019 prevedeva la modifica della l.r. 60/2017 Capo VIII mediante l’inserimento di articoli ex novo diretti a istituire e disciplinare la figura del Garante.

2 La pdlr 419/2019 disciplinava, oltre all’istituzione della figura del Garante, le sue funzioni, il suo ufficio, l’onere in capo al Garante di relazionare annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della legge nonché i finanziamenti messi a disposizione da parte della Regione Toscana.