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IL DECRETO “CURA ITALIA”

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Aprile 2020

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il difficile periodo che stiamo attraversando ci ha spinto a rivedere – per il presente numero – la struttura di questa sezione.

Abbiamo deciso di dedicare questo spazio all’emergenza attualmente in corso nel nostro Paese, cercando di esaminare e di riflettere insieme su quanto sta accadendo e sulle prime misure economiche messe in atto dal Governo.

L’evoluzione del Covid-19, in Italia, ha avuto caratteri non lineari, dando vita ad un’epidemia tanto devastante quanto veloce ed inaspettata.

Agli inizi di gennaio c.a., quando dalla Cina sono iniziati a trapelare i primi dati sui contagi e i decessi da coronavirus, l’atteggiamento adottato dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi dell’eurozona e non solo, può essere definito richiamando un vecchio slogan “keep calm and carry on1 ossia state calmi ed andate avanti.

Tuttavia, a distanza di poco più di un mese, si è passati da “state calmi” a “state a casa”.

Il 30 gennaio c.a., l’Organismo Mondiale di Sanità (OMS) definisce ufficialmente i focolai cinesi di Covid-19 “un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”.

Ad essa fanno seguito i primi interventi del nostro Governo con i quali, oltre a dichiarare lo stato d’emergenza, si iniziano a predisporre le prime misure di profilassi dirette a controllare, e successivamente a limitare e, infine, ad interdire, il traffico da e per la Cina.

In Italia, i primi casi di contagio si registrano a fine febbraio ed essi costituiranno l’inizio di  una escalation  veloce ed improvvisa che porterà i contagi, nel giro di qualche giorno, da migliaia a decine di migliaia.

A questa emergenza,  il Governo ha risposto con l’emanazione di una serie di decreti diretti, in primis, ad introdurre misure più stringenti per il contenimento e la gestione dell’epidemia: si va dalla prescrizione di raccomandazioni igienico-sanitarie per tutta la popolazione, a provvedimenti  in tema di isolamento sociale, di spostamenti consentiti e di chiusura delle attività produttive; tutte misure che, con il passare dei giorni e l’evolversi del virus, si sono estese a tutto il territorio nazionale ed hanno, piano piano, modificato la quotidianità e di fatto ristretto le libertà di tutti.

Benché, ad oggi, l’emergenza sanitaria abbia – giustamente – assunto carattere prioritario, non si possono sottovalutare o trascurare gli effetti negativi che questa epidemia sta lentamente facendo emergere dal tessuto economico e sociale del Paese.

Accanto alla gestione sanitaria dell’epidemia, il Governo si trova a dover far fronte alle difficoltà del sistema economico nazionale, già debilitato dalla crisi che si protrae, ormai, dal 2008 e, adesso, messo a dura prova dal blocco delle attività produttive.

C’è la necessità, quindi, non soltanto di individuare strumenti di sostegno economico immediato per il reddito delle persone in modo dai fronteggiare questo c.d. “lockdown” ma anche di definire strategie e progetti  con cui far ripartire l’economia nazionale, non appena ciò sarà possibile.

* * * *

Il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia), che succede al D.L. n. 9 del 02.03.20202, cerca di rispondere a questa emergenza attraverso l’introduzione di misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. 

Fatta questa breve premessa, cerchiamo di dare una lettura ad alcuni articoli del decreto “Cura Italia” che riteniamo possano essere utili e che sono stati richiamati anche all’interno della prima nota interpretativa divulgata della Segreteria Generale della CEI. L’analisi che seguirà terrà conto delle note e delle FAQ ministeriali oltre che dei provvedimenti adottati dalla Regione Toscana, dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

Il decreto “Cura Italia” si articola in ben 127 articoli di cui i primi diciotto sono dedicati al potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale mentre i successivi (artt. 19 e ss.) sono incentrati sulle misure di sostegno economico, oggetto della nostra analisi. In particolare:

Art. 19 – La disposizione riconosce ai datori di lavoro la possibilità di avvalersi della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)3 e dell’assegno ordinario4 in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, dovuta all’emergenza epidemiologia da Covid-19. Peraltro, il comma 5 della norma, estende la possibilità di avvalersi dell’assegno ordinario anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con più di cinque dipendenti5.

Detta previsione introduce una deroga alla normativa vigente, contenuta nel D.lgs 148/2015, che consente di accedere alle predette misure con tempi e modalità semplificate.

Nello specifico, il comma 1 inserisce “l’emergenza Covid-19” tra le cause che legittimano l’attivazione dei predetti ammortizzatori e precisa che gli stessi potranno essere attivati solo per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi tra il 23.02.2020 e il 31.08.2020, per una durata massima di nove settimane.

I commi successivi sono dedicati ai requisiti di accesso e all’iter di attivazione delle relative richieste: partendo dal comma 8, esso indica i requisiti di accesso per i lavoratori, i quali devono risultare alle dipendenze dell’azienda alla data del 23.02.2020, mentre non è richiesta la sussistenza dell’anzianità lavorativa6.

Per quanto attiene, invece la procedura da seguire per usufruire delle predette misure, la disposizione attua una semplificazione della c.d. fase sindacale, prevedendo che i datori di lavoro siano “(..) dispensati dall’osservanza dell’art. 14 d.lgs. 148/2015 (..)”, fermo restando “(..) l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva(..)”. La circolare dell’Inps n. 47 del 28.03.2020 ha chiarito che la dispensa a cui si fa riferimento riguarda quanto stabilito all’interno del succitato art. 14 comma 67.

La disposizione rivede anche i termini per la presentazione delle domande8, riconoscendo la possibilità ai datori di lavoro di poterle presentare “(..) entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione (..)”. Detto termine, ha dato vita ad un  dubbio interpretativo in merito a quale fosse il dies a quo, nel caso in cui la sospensione o la riduzione del lavoro, dovuta al COVID-19, fossero iniziate prima dell’emanazione del decreto “Cura Italia”. Con la comunicazione n. 1321 del 23.03.2020, l’Inps ha chiarito che per le attività lavorative che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività nell’arco temporale 23.02.2020-23.03.2020, il termine di decadenza per la presentazione delle domande decorre a far data dalla pubblicazione della medesima comunicazione, quindi dal 23.02.20209.

Sempre in tema di deroghe alla disciplina ordinaria, la disposizione in esame dispone che le domande non dovranno essere accompagnate da “alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa” né, tantomeno, dovranno “dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori10. L’unico documento che dovrà essere allegato alla domanda è l’elenco dei lavoratori destinatari11.

L’art. 19 comma 9, infine, stabilisce che le misure esaminate in precedenza verranno erogate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Detta disposizione, che troveremo a corredo di tutte le misure previste dal presente Decreto, ha portato, come era immaginabile, ad una sfrenata corsa alla domanda: infatti, il sito dell’Inps, così come il sito della regione toscana – per la Cassa Integrazione in Deroga – è stato bersagliato da un numero smisurato di domande. 

Per quanto attiene le modalità operative con cui presentare le domande, l’Inps, con il messaggio n. 1321 del 23.03.2020, ha fornito le prime indicazioni precisando, in primis, che le stesse dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’accesso all’area riservata per i servizi online dell’Istituto12.

Per accede ai servizi online dell’Inps – giova ricordare – è necessario essere in possesso del relativo codice PIN, fornito dallo stesso Istituto di previdenza. Pertanto, nel caso in cui non si fosse in possesso del medesimo, il soggetto interessato a presentare la domanda per CIGO o assegno ordinario dovrà provvedere al suo reperimento avvalendosi della procedura semplificata predisposta ad hoc dall’Inps, per fronteggiare l’emergenza in corso e velocizzare l’avvio delle pratiche13

In merito alle imprese che già usufruiscono della CIGO o dell’assegno ordinario oppure si trovano nelle more della procedura autorizzatoria14, l’Inps, nella circolare n. 47 del 28.03.2020, ha chiarito che esse possono presentare domanda ex art. 19 decreto “Cura Italia” con causale “COVID-19 NAZIONALE”; in caso di accoglimento, l’Istituto provvederà d’ufficio ad annullare le prime. 

Da ultimo, risulta utile soffermarci sulle modalità di pagamento di dette prestazioni. Le alternative previste sono tre: A) anticipazione da parte del datore di lavoro, con conguaglio successivo da parte dell’Inps; B) pagamento diretto da parte dell’Inps; C) Anticipazione da parte delle banche.

Quest’ultima opzione, che trova la propria disciplina nella convenzione promossa dal Ministero del Lavoro e sottoscritta da ABI, dai sindacati e dalle imprese, risponde all’esigenza di velocizzare i tempi di erogazione dei trattamenti di CIGO, CIGD e assegno ordinario erogato dal FIS15. per i quali sia richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps. Risultano, invece, esclusi gli altri Fondi di solidarietà.

Ovviamente, detta modalità di pagamento non trova sempre applicazione: infatti, per la Cassa Integrazione è necessario che il datore di lavoro abbia avanzato una domanda per sospensione dell’attività a zero ore, a causa dell’emergenza Covid-19, con contestuale richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps, mentre per l’assegno ordinario è sufficiente che il datore abbia fatto richiesta di pagamento diretto da parte dell’Istituto di previdenza.

Cerchiamo, brevemente, di capire come si articola questa procedura: innanzitutto, il lavoratore dovrà recarsi presso un istituto di credito che abbia aderito alla convenzione e procedere alla compilazione  e sottoscrizione della relativa modulistica.

L’anticipazione bancaria sui trattamenti di Cassa Integrazione o assegno ordinario FIS è prevista per un importo massimo forfettario pari a € 1.400,00 e viene erogata al dipendente mediante l’apertura di un conto corrente ad hoc16 con validità  di 7 (sette) mesi. Nel momento in cui l’Inps provvederà ad accreditare l’intero importo delle somme anticipate sul predetto conto, quest’ultimo si estinguerà. 

Molto interessanti, ai fini della valutazione di questo strumento, sono le conseguenze che si verificano in caso di mancata copertura dell’anticipo bancario entro 7 mesi dall’apertura del conto corrente.

L’ipotesi è tutt’altro che improbabile, poiché verrebbe ad operare nei casi di mancato accoglimento della domanda di Cassa Integrazione o assegno ordinario oppure a seguito dell’inerzia da parte dell’Inps.

In questi casi, la convenzione prevede che l’istituto di credito si rivolga, in primis, al lavoratore e, in caso di sua inadempienza, al datore di lavoro, il quale sarà tenuto a saldare l’anticipo versato dalla banca al proprio lavoratore.

Art. 20 – I destinatari della disposizione sono quelle imprese che, in base all’inquadramento previdenziale, possono usufruire sia della CIGO che della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di CIGS. 

In questi casi, dette imprese possono avanzare la domanda per la CIGO ex art. 1917, con la possibilità di richiedere il trattamento per i medesimi lavoratori soggetti alla CIGS. 

Dalla lettura della disposizione, si rileva una incongruenza del testo normativo: mentre il comma 1 afferma che “la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso” – potendo far pensare ad una sospensione automatica – il comma 2 stabilisce che “la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria”. 

Il decreto, quindi, lascia aperti dei dubbi circa l’iter e le tempistiche da seguire. Dubbi, ai quali l’Inps ha cercato di dare una sintetica soluzione con la circolare n. 47 del 28.03.2020. 

Al riguardo, la circolare stabilisce che l’azienda debba presentare sia la domanda per la richiesta della CIGO ex art. 1918, sia la domanda per la sospensione della CIGS19.

Quest’ultima domanda dovrà, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro, essere inviata tramite la piattaforma on-line del Ministero, dedicata alla CIGS. Il Ministero, una volta ricevuta la richiesta, emanerà un decreto con il quale disporrà la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso, indicando la data di sospensione del trattamento che coinciderà con quella di inizio della CIGO. Il decreto sarà, poi, trasmesso alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps, che provvederà a caricarlo on-line nel “Sistema Unico” dell’Istituto. A questo punto, l’Inps potrà procedere all’approvazione della domanda di CIGO presentata dall’azienda20.

Il comma 5, infine, stabilisce che il predetto trattamento verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 21 – Si tratta di una norma che ricalca, in parte, quanto previsto dal precedente art. 20 in relazione al passaggio dalla CIGO alla CIGS. In particolare, la disposizione riconosce alle aziende che, alla data del 09.03.2020, “hanno in corso un assegno di solidarietà” del FIS21, la possibilità di sospenderlo e di sostituirlo, per un massimo 9 (nove) settimane, con l’assegno ordinario ex art. 19, di cui possono beneficiare i medesimi lavoratori. 

Il comma 2 precisa, infine, che le settimane, per così dire, extra di assegno ordinario non saranno conteggiate ai fini dell’art. 4 e 29 del D.lgs. 148/2015. 

Art. 22 – La disposizione disciplina lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), la quale viene riconosciuta dalle Regioni o Province autonome sulla base delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia.  

La norma si apre con l’individuazione del ventaglio dei soggetti beneficiari della misura ossia “datori di lavoro del settore privato ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” per i quali non trovino applicazione “le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione del lavoro22

Sempre in tema di soggetti beneficiari, la circolare dell’Inps n. 47 del 28.03.2020 ha precisato che questa misura trova applicazione anche per i lavoratori intermittenti (artt. 13-18 D.lgs. n. 81/2015) che risultino occupati alla data del 23.02.2020 e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, a causa dell’epidemia in corso. Rimangono esclusi, invece, i datori di lavoro domestici. 

Per quanto attiene la durata del trattamento, al pari di quanto disposto per le misure di cui all’art. 19, anche la CIGD potrà avere una durata massima di 9 (nove) settimane per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti dal 23.03.2020.

Passando alla procedura da seguire per l’inoltro della domanda, il comma 1 effettua una distinzione: per i datori di lavoro con più di 5 (cinque) dipendenti la presentazione della domanda sarà subordinata all’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, mentre i datori di lavoro che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti  saranno dispensati dall’osservanza di detto adempimento. 

Il comma 3, in virtù di quanto affermato nel comma 1, demanda alle Regioni il compito di predisporre le procedure per la ricezione delle relative domande, le quali, poi, saranno trasmesse all’Inps.

La Regione Toscana, pertanto, ha comunicato la procedura da seguire per la presentazione delle domande per la CIGD, che tenteremo di riportare, per punti, di seguito:

  1. L’istanza deve essere presentata on-line attraverso il portale della regione Toscana al seguente link https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga/jsp/login.jsp;
  2. A questo punto, si deve effettuare l’accesso all’area riservata (denominata “Accesso alla procedura” presente nella parte sinistra della pagina) per il quale è necessario un Certificato digitale di autenticazione fornito da un Ente accreditato (smart card standard CNS, tessera sanitaria attivata etc)23.
  3. Laddove fossimo già muniti di un Certificato oppure una volta ottenuto, i passi successivi da compiere sono i seguenti: – se l’utente è già registrato al servizio regionale, dovrà cliccare su “Utente registrato” ed inserire le proprie credenziali; – se l’utente non è registrato si dovrà inserire il Certificato all’interno dell’apposito lettore e cliccare su “Registrazione Utente”.
  4. A seguito dell’accesso si aprirà la pagina per la compilazione della domanda, nella quale il datore di lavoro sarà chiamato ad inserire tutte le informazioni richieste.

Al fine di agevolare gli utenti che decideranno di avvalersi di questo strumento, la regione Toscana ha messo a disposizione alcuni contatti per un’eventuale assistenza, in particolare:

  • Per problemi tecnici di registrazione e di accesso derivanti dall’utilizzo del certificato di autenticazione è disponibile il servizio di assistenza tecnica dedicato:
    numero verde 800688306 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle17:00;
  • Per tutte le informazioni riguardanti la normativa e la compilazione delle domande è possibile contattare: tel. 0554382338 – 2347 -2093 martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
    cigsderoga@regione.toscana.it.

Il comma 4 precisa, poi, che le domande saranno istruite dalla Regione in ordine cronologico di presentazione e che le relative richieste saranno accolte dalla stessa sino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione. 

ART. 23 – La disposizione, che trova la sua ratio nella sospensione delle attività scolastiche e dei servizi per l’infanzia, prevede a favore dei soggetti beneficiari, laddove soddisfino i requisiti previsti dalla norma, la possibilità di usufruire di un congedo continuativo o frazionato, non superiore a 15 gg, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori e di un’indennità pari al 50 % della retribuzione. 

Andando con ordine, soffermiamoci sui soggetti che possono avvalersi di detta misura. Essi vengono individuati dalla norma nei genitori, compresi i genitori affidatari (comma 7), che siano: – lavoratori dipendenti del settore privato (comma 1); – lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata (comma 3); – lavoratori autonomi iscritti all’Inps (comma 3 ult. parte). 

Passando ai requisiti di accesso alla misura, la disposizione stabilisce che i soggetti beneficiari siano genitori con: – figli di età non superiore ai 12 anni (comma 1 e 3); – figli con disabilità grave accertata, a prescindere dall’età (comma 5); – figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito (..) o che vi sia genitore disoccupato o non lavoratore” (comma 4).

Il comma 8 introduce, come alternativa alle prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 5, la possibilità di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter, nel limite massimo di € 600,00, che sarà erogato attraverso l’attivazione del libretto famiglia. L’iter da seguire è quello previsto dall’art. 54-bis D.L. n. 50/2017 e dalla circolare Inps  n. 107 del 05.07.2017, in ogni caso sarà necessario accedere ai servizi on-line dell’Istituto, con il relativo codice PIN. 

Anche in questo caso, il comma 10 precisa che le predette misure saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

ART. 24 – Con questa disposizione si amplia la disciplina dei permessi retribuiti riconosciuti a favore dei lavoratori per l’assistenza di figli o affini con forme di handicap grave. 

La disciplina vigente, contenuta nell’art. 33 l. 104/92, prevede per questi soggetti la possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso al mese. 

Alla luce delle attuali criticità, collegate alla chiusura dei centri diurni e delle scuole nonché alla sospensione dei servizi di cura e assistenza, si è avvertita la necessità di ampliare detta tutela. Nello specifico, la disposizione in esame, per il bimestre marzo-aprile 2020, estende il numero dei giorni di permesso di ulteriori 12 giorni. 

Pertanto, se contiamo i giorni di permesso ordinari (3g a marzo e 3g ad aprile) e li sommiamo a quest’ultimi (6g a marzo e 6g ad aprile), il totale dei giorni di permesso fruibili, nel predetto bimestre, è pari a 18 giorni. 

Per quanto riguarda le modalità di accesso, l’Inps, con il messaggio n. 1281 del 20.03.2020, All. 1, ha stabilito che per coloro che hanno già un provvedimento di autorizzazione per i permessi relativi a marzo ed aprile 2020, l’aumento dei giorni opererà in automatico mentre, in assenza di un provvedimento, il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda presso la piattaforma online dell’INPS (per l’operazione sarà necessario avere il relativo codice PIN).

ART. 25 – Al pari dell’art. 23, la presente disposizione introduce la possibilità di usufruire di un congedo con relativa indennità per far fronte alla sospensione delle attività scolastiche e dei servizi educativi. 

I requisiti di accesso alla misura sono i medesimi previsti dall’art. 23 comma 1, 2, 4, 5, 6 e 7 mentre in questo caso i soggetti beneficiari sono i genitori: – lavoratori dipendenti del settore pubblico, sempre che uno o entrambi i genitori non fruiscano già di analoghi benefici(comma 1); – lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (comma 3); – dipendenti del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico (comma 3). 

Il comma 3, inoltre, stabilisce, a favore delle sole categorie di beneficiari designata dal medesimo, la possibilità di sostituire il congedo e l’indennità di cui sopra con l’erogazione di un bonus baby-sitter pari, in questo caso, ad € 1.000,00, per l’assistenza e la sorveglianza di figli di età fino a 12 anni.

Per accedere al bonus è necessario presentare la domanda sul portale dell’Inps, tuttavia il decreto non definisce le modalità, rinviando a successive indicazioni da parte dell’istituto di previdenza (comma 4). Per concludere, si rileva che, come per la maggior parte delle misure di sostegno previste dal decreto, l’erogazione sarà prevista fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione (comma 4).

Art. 26 – Il comma 1 della norma attua l’equiparazione, per i lavoratori del settore privato, del periodo di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” alla malattia, ai fine del trattamento economico; sarà necessario, pertanto, che il medico curante rediga il relativo certificato apponendo sullo stesso gli estremi dell’atto con cui è stata disposta la quarantena.

Anche nel successivo comma 2 troviamo un’equiparazione che, però, interessa i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3 l. 104/1992 e quelli in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio (si pensi all’immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita etc): oggetto di disciplina è l’assenza, fino al 30.04.2020, dal “servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie”, la quale viene paragonata al ricovero in ospedale.

È interessante, infine, soffermarsi sul successivo comma 5, il quale, a fronte dell’attivazione delle predette misure ed in deroga alla disciplina “a regime”, dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Istituto previdenziale siano messi a carico dello Stato. 

A tal fine i datori interessati dovranno presentare apposita domanda all’ente di previdenza, il quale garantirà la misura nei limiti dei fondi disponibili.

ART. 34 – La disposizione è diretta a tutelare i diritti che gli assicurati Inps e Inail possono avanzare in relazione a prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dai due istituti: si pensi agli arretrati di pensione, all’indennità di malattia e di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, ai termini per l’esercizio dell’azione per conseguire le prestazioni Inail etc. 

Nello specifico, la norma stabilisce la sospensione fino al 1 giugno 2020 dei termini di decadenza (comma 1) e prescrizione (comma 2) collegati all’esercizio di dette prestazioni.

ART. 35 – La norma è dedicata al Terzo Settore e all’ormai tormentato iter di attuazione del c.d. Codice del Terzo Settore. In merito, il comma 1, posticipa al 31.10.2020 il termine assegnato agli enti per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Tuttavia, il decreto non si ferma qui. Il comma 2, infatti, posticipa al 31.10.2020 anche il termine per l’approvazione dei bilanci relativi alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome, laddove detto termine ricada nel periodo emergenziale.

ART. 37 – La disposizione stabilisce la sospensione, per i datori di lavoro domestici, dei termini in scadenza dal 23.02.2020 al 31.05.2020 per i: – contributi previdenziali e assistenziali; – premi per l’assicurazione obbligatoria. 

ART. 39 – Si tratta di una norma diretta a favorire l’attuazione del c.d. “smart working”, o meglio lavoro agile24. Molti di noi conosceranno questa modalità di lavoro poiché utilizzata, in questo particolare periodo, da molte aziende come misura per ridurre i contatti e garantire il rispetto delle misure disposte dal Governo per il contenimento dell’epidemia. Ovviamente questa modalità di lavoro non può trovare applicazione in tutti i settori e per tutte le mansioni.

Fatta questa premessa, la disposizione in commento riconosce, fino al 30.04.2020, il diritto di lavorare in modalità agile a particolari categorie di soggetti, quali i lavoratori dipendenti disabili ex art. 3, comma 3 D.lgs. 148/15 o i lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art. 3, comma 3 D.lgs. 148/15, sempre che detta modalità sia compatibile con la mansione svolta. 

Viene riconosciuto, inoltre, dal comma 2 della norma il carattere prioritario delle istanze di lavoro agile presentate da lavoratori dipendenti del settore privato “affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa”.

ART. 43 – Si introduce, con la presente disposizione, un incentivo per le imprese, diretto ad assolvere un duplice compito: da una parte, garantire e promuovere le buone pratiche e la sicurezza nei luoghi di lavoro, collegate all’emergenza Covid-19, e dall’altra, predisporre le basi per poter, lentamente, riavviare tutti i processi produttivi che sono stati sospesi.

Il comma 1, infatti, prevede l’erogazione, a favore delle imprese, di un contributo per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale che verrà messo a disposizione da Inail tramite Invitalia25

ART. 47 – L’emergenza epidemiologica e le conseguenti restrizioni attuate dal Governo hanno determinato la sospensione delle attività svolte dai Centri semi-residenziali di cui al comma 1. Tuttavia, considerate le cure e l’assistenza di cui necessitano i soggetti che frequentano detti Centri e tenuto conto che molte famiglie presentano notevoli difficoltà  nel farsi carico di queste attività, si riconosce la possibilità alle Aziende Sanitarie locali, previo accordo con gli enti gestori dei Centri di cui sopra, di attivare interventi “non differibili” a favore  dei soggetti con disabilità che presentano “un’alta necessità di sostegno sanitario”. La norma non precisa che cosa debba intendersi per “interventi non differibili” rimettendo, quindi, la sua definizione alla discrezionalità delle ASL.

L’ultimo comma amplia ulteriormente il ventaglio di misure a sostegno dei lavoratori che siano genitori di una persona con disabilità. In merito, fermo il richiamo alle tutele previste dagli artt. 23, 24 e 39 del presente decreto, si stabilisce che l’assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di un soggetto disabile, dovuta alla chiusura dei Centri di cui sopra, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto ex art. 2119 cc26, a condizione che sia stata fornita al datore di lavoro preventiva e motivata comunicazione.

ART. 48 – Con l’intento di sopperire, per quanto possibile, al venir meno del supporto e dell’assistenza  forniti dai servizi educativi, scolastici, delle attività socio-sanitarie e socio-assitenziali nei centri diurni per anziani e persone con disabilità, il Governo ha cercato, con la presente disposizione, di fornire un sostegno in tal senso. Essa, pur lasciando ampio margine di discrezionalità alle pubbliche amministrazione locali, stabilisce che quest’ultime possano fornire prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza oppure negli stessi Centri, laddove questi siano in grado di garantire ambienti sicuri.

Gli interventi autorizzati saranno posti in essere dal personale già impiegato in dette attività.

ART. 49 – La disposizione ha ad oggetto il Fondo Centrale di Garanzia PMI. 

Prima di passare ad esaminare le novità introdotto dal decreto “Cura Italia”, è utile soffermarci, brevemente, sulla funzione svolta da detto fondo. Esso è stato istituito con la l. n. 662/199627 con la finalità di agevolare e favorire l’accesso al credito per le piccole e medie imprese28. In particolare, l’art. 2, comma 100, l. 662/96 stabilisce che il Cipe29 può destinare delle somme per il finanziamento di un fondo di garanzia, costituito presso il Mediocredito Centrale spa “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.

L’articolo in commento, che deroga alla disposizione appena vista, stabilisce, per la durata di 9 (nove) mesi, nuove regole per l’operatività del predetto Fondo.

La misura dispone che l’impresa, che necessiti di un finanziamento per sostenere e sviluppare la propria attività, possa ottenerlo mediante l’attivazione del Fondo Centrale di Garanzia PMI, il quale offre una garanzia pubblica a copertura di parte del denaro erogato da istituti di credito, società di leasing, Confidi etc.

In questi casi, quindi, le aziende non ricevono un contributo a carattere economico ma potranno ottenere una garanzia da parte dello Stato per poter accedere alla liquidità. 

Il comma 1, lett. c prevede una copertura del Fondo in percentuale diversa a seconda che si tratti di interventi di garanzia diretta o di interventi di riassicurazione, fino ad un massimo garantito di 1,5 milioni per impresa mentre la successiva lett. k) dispone che i finanziamenti concessi a favore di persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni, con durata fino a 18 mesi e d’importo fino ad € 3.000,00 siano ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario.

Infine, si richiama quanto stabilito al comma 1, lett. g) in tema di requisiti di accesso al Fondo: il Mef ha chiarito che si terrà conto soltanto delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi ed approvati oppure, per le imprese non soggette all’obbligo della redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate; non verranno, dunque, considerate le informazioni di tipo “mandamentale” della Centrale dei Rischi. Questa previsione dovrebbe facilitare l’accesso al Fondo a tutte quelle aziende che, prima dell’emergenza da Covid-19, si presentavano economicamente e finanziariamente sane e che, ad oggi, presentano situazioni di tensione finanziari dovuta al virus. 

Con riferimento a questa misura, si segnala che la Regione Toscana, con delibera della Giunta Regionale del 30.03.2020, ha previsto l’attivazione, sui prestiti delle PMI, del Fondo centrale di Garanzia attraverso i Confidi regionali, i quali sono già muniti della documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica. 

La delibera ha, inoltre, apportato anche una semplificazione dei tempi d’istruttoria, ridotti a quindici giorni ed ha stabilito il rimborso, da parte della Regione, dei costi sostenuti dalle imprese, mediante voucher.

ART. 54 – La disposizione, che si inserisce all’interno delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, estende il ventaglio dei beneficiari della moratoria sui mutui “Prima Casa”.

Per chiarezza espositiva, è opportuno precisare che il “Fondo solidarietà mutui Prima Casa” detto anche “Fondo Gasparrini” è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la l. n. 244/200730 e prevede la possibilità per i titolari di un mutuo fino ad € 250.000,00, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate per 18 (diciotto) mesi. Nella normativa “a regime” le cause che consentono di avvalersi di questa moratoria sono: – la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; – la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409, comma 1, n.3) cpc; – la morte o il riconoscimento di un handicap grave31 ad uno dei titolari del mutuo.

Tra le prime misure di sostegno economico varate dal Governo per l’emergenza Covid-19, il D.L. n. 9 del 02.03.2020 interviene sul Fondo Gasparrini, stabilendo – all’art. 26 – un primo ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dello stesso: in particolare, si prevede la possibilità di accedere al Fondo anche per i “lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”. 

L’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure restrittive e la conseguente chiusura di gran parte delle attività produttive, hanno evidenziato la necessità di mettere nuovamente mano alla materia.  

L’articolo in esame, infatti, introduce una deroga alla normativa vigente, riconoscendo, a decorrere dal 17.03.2020 e per una durata di 9 (nove) mesi, la possibilità ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti32 di poter usufruire dei benefici connessi al Fondo Gasparrini (comma 1). 

Per queste categorie di soggetti, tuttavia, l’ammissione al Fondo è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione con la quale l’interessato dovrà dichiarare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra quest’ultima data e quella della domanda, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019, dovuto alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Non è richiesta l’allegazione del documento ISEE.

ART. 56 – In tema di misure a sostegno della liquidità delle aziende, la disposizione in commento introduce – al comma 2 – tre moratorie, in tema di: – aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (lett. a); -prestiti non rateali (lett. b); – mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (lett. c).

I destinatari di questa misura sono le micro, piccole e medie imprese33 che non presentino una posizione debitoria classificabile come “posizione deteriorata”34 (comma 4 e 5). 

A distanza di alcuni giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nota, ha chiarito, in primis, che la moratoria ex art. 56 può essere richiesta dalle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia ed appartenenti a qualsiasi settore, precisando che devono intendersi ricomprese in detta categoria anche i lavoratori autonomi titolari di partita iva35.

In ogni caso, l’articolo subordina l’accesso alla moratoria a due adempimenti posti a carico dei beneficiari: 1. comunicazione da inviare agli istituti di credito o agli intermediari, nella quale si indicano e si descrivono le singole posizioni debitorie pendenti dinnanzi a ciascuno di essi; 2. Autocertificazione, nella quale si dichiara di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità a causa del Covid-19 (comma 2 e 3).

ART. 57 – L’articolo in commento introduce un’ulteriore misura di sostegno alla liquidità delle imprese, prevedendo che le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti spa siano garantite, fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, dallo Stato. A tal fine, il comma 3 prevede la costituzione di un Fondo a copertura delle garanzie rilasciate da Cassa Depositi e Prestiti ad istituti di credito o intermediari abilitati al credito, che abbiano concesso finanziamenti alle imprese.

Nessuna altra indicazione è contenuta nel testo della norma. Al riguardo, il comma 2 rinvia ad una successivo decreto del Mef la determinazione non soltanto dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la concessione della garanzia  ma anche per l’individuazione dei soggetti che potranno beneficiare della misura.

ART. 60 – La disposizione in commento apre il Titolo IV del decreto, dedicato alle misure fiscali e ci consente di comprendere, sin da subito, l’entità degli interventi che troveremo in questa sezione.

La logica che è stata seguita, nella maggior parte delle misure che vedremo, è quella di voler dare respiro ai contribuenti non attraverso una riduzione dei versamenti bensì mediante la posticipazione delle scadenze.

L’articolo, in particolare, prevede il differimento al 20.03.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi delle assicurazioni obbligatorie in scadenza il 16.03.2020.

Parliamo, pertanto, di una proroga di soli 4 (quattro) giorni, di cui si sono avvalsi in pochi – preferendo procedere al regolare versamento di quanto dovuto – sia per l’incertezza sull’introduzione di detta moratoria nel Decreto, sia per la paura di incorrere in sanzioni poiché – è opportuno ricordarlo – il decreto “Cura Italia” è stato pubblicato il 17.03.2020 ossia il giorno dopo la scadenza dei predetti versamenti.

ART. 61 –  Punto focale di questa disposizione è sicuramente il comma 2, il quale estende il ventaglio dei soggetti destinatari della proroga già prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a)36 e b)37 del D.L. n. 9/2020. 

Nello specifico, quest’ultimo articolo introduceva, solo per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggi e turismo e per i tour operator, una moratoria, fino al 30.04.2020, avente ad oggetto i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del Dpr n. 600/79 nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei primi per l’assicurazione obbligatoria. La nuova disposizione estende a numerose nuove categorie di operatori detta misura, tra le quali si rammentano, a titolo meramente esemplificativo, i gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, le Onlus iscritte nei registri regionali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali.

Preme precisare che i soggetti che potranno beneficiare della misura  dovranno avere domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio nazionale.

ART. 62 – La norma dispone la proroga dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi. 

Il comma 1 prevede, a favore dei soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, la sospensione dal 08.03.2020 al 31.05.2020 degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” (comma 1). Il comma 6, inoltre, precisa che i versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 30.06.2020, senza l’applicazione di sanzioni. 

Il successivo comma 2, stabilisce a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione una sospensione dei “versamenti da autoliquidazione” in scadenza nel periodo compreso tra 08.03.2020 e 31.03.2020, ossia: – ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973; – imposta sul valore aggiunto (Iva); – contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Per beneficiare della moratoria i soggetti richiedenti dovranno possedere due requisiti: 1) domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia; 2) ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Infine, il comma 5 chiarisce che al termine della sospensione di cui al comma 2, i beneficiari della sospensione avranno due alternative: il pagamento in un’unica soluzione dei versamenti sospesi entro il 31.05.2020 oppure potranno richiedere un pagamento rateizzato per un massimo di 5 (cinque) rate, a decorrere da maggio 2020.

ART. 63 – La disposizione in commento introduce un premio per il lavoratori dipendenti pari ad €100,00 rapportato ad ogni giorno di lavoro prestato presso l’azienda nel mese di marzo 2020. 

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 18/E del 09.04.2020 ha precisato che “(..) il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working (..)”. La medesima risoluzione, inoltre, ha chiarito le modalità di calcolo del bonus, stabilendo che, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 03.04.2020 (basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), “può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso”. Per una miglior comprensione delle modalità di calcolo e dell’importo del bonus, si suggerisce la lettura degli esempi che l’Agenzia delle Entrate riporta alle pagg. 3 e ss della risoluzione.

I beneficiari di questa misura sono i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49, comma 1 TUIR, con un reddito complessivo annuo non superiore ad € 40.000,00.

L’accredito del bonus avverrà automaticamente nella busta paga relativa al mese di marzo o in ogni caso non oltre il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno. 

Giova precisare che i datori di lavoro, sui quali graverà nell’immediato l’erogazione dei bonus, potranno richiedere ed ottenere, a norma del comma 3, la compensazione dell’incentivo elargito38

Al riguardo si richiama la risoluzione n. 17/E del 31.03.2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici da inserire negli F24 per attivare la richiesta di compensazione39.

ART. 64 – La norma incentiva la sanificazione dei luoghi di lavoro, riconoscendo agli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta pari al 50% delle spese documentate sostenute per la sanificazione di luoghi e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun soggetto. 

Il comma 2 della norma rinvia ad un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Mef, la determinazione dei criteri e delle modalità di fruizione del credito.

ART. 65 – La disposizione riconosce a favore degli esercenti attività d’impresa, non rientranti tra le categorie previste dal Dpcm del 11.03.2020 All. 1 e 240, un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile di locazione relativo ad immobili catastalmente identificati nella categoria C/1. La misura riguarda solo i canoni di locazione relativi al mese di marzo 2020 ed i beneficiari ne potranno usufruire  portando il credito in compensazione, a norma dell’art 17, D.lgs. n. 241/97.

Appare utile evidenziare quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una propria circolare del 03.04.2020, nella quale afferma che l’erogazione del predetto credito è da intendersi subordinata al pagamento del canone di marzo 2020, poiché la finalità della norma è quella di “ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone“. 

La misura, così com’è stata strutturata nel Decreto, appare molto lontana dall’obiettivo di rappresentare uno strumento di sostegno economico alla liquidità delle imprese, poiché, in sé e per sé, non eviterà al commerciante/negoziante, nell’immediato, il gravoso onere di eseguire il pagamento del canone e quindi di dover attingere alle proprie “scarse” liquidità.

La norma in esame costituisce l’unica disposizione del Decreto che tratta il tema delle locazioni. Eppure, molte sono le attività produttive che si svolgono all’interno di immobili locati (che non rientrano nella categoria C/1!), così come sono tantissime le famiglie che vivono in “affitto”. 

Proprio quest’ultima considerazione, ci porta ad apprezzare l’iniziativa della Regione Toscana diretta a fornire un sostegno straordinario all’affitto per le famiglie più bisognose, destinando a tal fine 8 milioni di euro.

 Come ha spiegato l’assessore alle politiche abitative Ceccarelli “(..) le risorse che abbiamo utilizzato (..) sarebbero state destinate a varie tipologie di misure per tutto il 2020, ma abbiamo scelto di renderle immediatamente disponibili per fronteggiare l’emergenza (..)”.

In particolare, dette risorse verranno distribuite tra i Comuni toscani, i quali dovranno predisporre un bando a cui potranno partecipare le famiglie di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi con un Isee fino ad € 28.600,00. Ai fine dell’accesso al bando, detti soggetti dovranno attestare che, a causa del Covid-19, hanno subito una riduzione del reddito pari al 40% rispetto a quello percepito nello stesso periodo dell’anno precedente.

ART. 66 – La norma riconosce delle agevolazioni fiscali per chi, nell’anno 2020, ha effettuato una donazione, in denaro o in natura, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti o istituzioni pubbliche, delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro dirette a sostenere la gestione ed il contenimento del Covid-19.

Le tipologie di agevolazioni previste sono di due tipologie: – detrazione dall’imposta lorda ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo massimo di € 30.000,00 a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali (comma 1); – deducibilità dal reddito d’impresa delle somme donate a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa41. Al riguardo, si precisa che la deducibilità si estende anche ai fini IRAP (comma 2). 

Il comma 3, infine, rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28.11.19 in merito alle modalità e alle agevolazioni collegate alle liberalità in natura.

ART. 67 – La disposizione in esame stabilisce, ai commi 1, 2 e 3, le attività dell’Agenzia delle Entrate che subiranno una sospensione dal 08.03.2020 al 31.05.2020, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, troviamo l’attività di liquidazione, controllo, riscossione, istanze di interpello, le risposte alle istanze ex art. 492-bis cpc etc.

La previsione che ha destato maggiori perplessità, tuttavia, è quella contenuta nel comma 4, che dispone il differimento, per ben due anni, dei termini di decadenza e prescrizione dell’attività di accertamento dell’agenzia per i periodi d’imposta in scadenza quest’anno.

ART. 68 – In conseguenza delle limitazioni imposte dal Governo per il contenimento dell’epidemia, tra le misure fiscali adottate a sostegno dei contribuenti è stata prevista la sospensione dei termini per i versamenti in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020. La tipologia di versamenti interessati dalla norma vengono indicate nei commi 1, 2 e 3.

I versamenti oggetto di sospensione – prosegue la disposizione – dovranno essere adempiuti dai contribuenti in un’unica soluzione ed entro il mese successivo al termine della proroga ossia entro il 30.06.2020. 

Questa previsione, già vista per altre moratorie esaminate in precedenza, sembrerebbe porsi in contrasto con quella che dovrebbe essere la ratio sottesa alla misura, vale a dire fornire un sostegno ai contribuenti in un momento di emergenza sanitaria, economica e sociale. 

Le perplessità scaturite dalla lettura del comma 4, sono state oggetto di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate42 – quesito n. 3 delle F.a.q. – la quale ha riconosciuto la possibilità per i contribuenti di poter richiedere una rateizzazione, che dovrà essere avanzata entro il 30.06.2020, onde evitare l’attivazione delle procedure di recupero previste dalla legge. 

Alla luce di quanto esposto, appare evidente, pertanto, che tra le misure fiscali che abbiamo esaminato all’interno del Titolo IV del Decreto si ravvisi un palese disequilibrio tra le moratorie riconosciute ai contribuente e quelle accordate all’Agenzia delle Entrate, di cui la previsione dell’art. 67, comma 4 ne costituisce l’emblema.

ART. 91 – La disposizione tratta gli effetti dei ritardi e degli inadempimenti contrattuali derivanti dalle restrizioni governative per il contenimento del Covid-19.

La parte contraente che, nell’osservare le misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 del D.l. n. 6/2020 conv. con modif. L. n. 13/2020, non esegua correttamente la propria prestazione contrattuale può usufruire della limitazione e/o esclusione di responsabilità prevista dall’articolo in esame. 

In questi casi la responsabilità del debitore (art. 1228 cc) e il conseguente risarcimento del danno (art. 1223 cc) potranno subire una deroga nel caso in cui si accerti che per effetto delle misure di contenimento e nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza, la corretta esecuzione della prestazione contrattuale fosse impossibile. Soltanto in queste ipotesi – giova ripeterlo – potrà trovare applicazione la disposizione in esame.

ART. 104 –  Si stabilisce la proroga al 31.08.2020 dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e d’identità che siano scaduti o in procinto di scadere a far data dal 17.03.2020. In particolare, la disposizione fa esplicito riferimento: – al documento di riconoscimento ovvero “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare” (D.p.r. n. 445/2000 art. 1, comma 1 lett. c); – alla Carta d’Identità (D.p.r. n. 445/2000 art. 1, comma 1 lett. d); – alla carta d’Identità elettronica (D.p.r. n. 445/2000 art. 1, comma 1 lett. e).

L’ultima parte del comma 1, inoltre, precisa che la validità del documento ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza effettiva, senza possibilità di applicare proroghe.

Da ultimo preme richiamare la circolare del 24.03.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con cui, oltre a confermare l’applicazione della predetta proroga anche alle patenti di guida, si fa il punto sulla validità degli altri documenti abilitativi alla guida43.

ART. 120 –  La norma stabilisce, in primis, un incremento delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni Scolastiche pari ad € 85 milioni per l’anno 2020, dopodiché, nel successivo comma 2, essa passa ad indicare le modalità d’impiego delle risorse. 

La previsione di cui al comma 2 deve essere letta nella consapevolezza che l’attività scolastica in aula non potrà riprendere a breve.

Pertanto, la norma mira a potenziare oppure ad istituire ex novo gli strumenti e le competenze necessarie per una corretta ed efficace applicazione ed utilizzazione delle piattaforme di e-learning al fine di garantire, anche se da remoto, il diritto allo studio e all’istruzione a tutti i ragazzi di qualsiasi ordine e grado.

In merito, è opportuno richiamare la nota del Ministero dell’Istruzione datata 28.03.2020 con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione al testo della disposizione44. Per quanto attiene le piattaforme funzionali all’e-learning si rende noto che sul sito del Miur sono disponibili gratuitamente alcune piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui è possibile avvalersi, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

La nota, inoltre, illustra le procedura da seguire per fornire i dispositivi digitali necessari per l’e-learning agli studenti meno abbienti, prevedendo sia la possibilità di acquistare nuovi strumenti sia quella di mettere a disposizione degli alunni i dispositivi scolastici inutilizzati.


1 Keep calm and carry on” fu uno slogan che venne creato dal governo britannico del 1939, agli inizi del secondo conflitto mondiale, per infondere ottimismo al popolo inglese ed esortarlo a non aver paura di un eventuale attacco bellico nemico.

2 Il D.L. n. 9 del 02.03.2020 è stato il primo decreto con cui il Governo è intervenuto per contrastare gli effetti negativi che l’epidemia stava producendo sul tessuto socio-economico del Paese. In particolare, con esso si individuano le prime misure di sostegno economico per famiglie, imprese e lavoratori con residenza o sede operativa nei Comuni che, all’entrata in vigore del Decreto, risultavano compresi nelle c.d. zone rosse, individuate “(..) nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 (..)”.

3 Il riferimento è all’art. 10 del D.lgs. 148/2015.

4 L’assegno ordinario costituisce uno strumento di integrazione salariale che può essere utilizzato dai datori di lavori che rientrano negli ambiti di applicazione del Fondo di Integrazione salariale (decreto interministeriale n. 94343 del 03.03.2016 e artt. 28 e 29 D.lgs 148/2015) e dei Fondi di solidarietà (artt. 26 e 27 del D.lgs. 148/2015). Per un elenco completo si rinvia al messaggio Inps n. 1287 del 20.03.2020 pag. 3. Il decreto “Cura Italia” estende detta misura ad entrambi i Fondi.

5 Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) si estende ai datori di lavoro, con più di 5 (cinque) dipendenti che non rientrano nei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori produttivi per i quali non sono stati attivati Fondi di Solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 148/2015. Il FIS, normalmente, eroga due tipologie di prestazione: – assegno ordinario a favore dei datori che occupano più di 15 (quindici) dipendenti; assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano più di 5 (cinque) dipendenti. Il comma 5, pertanto, riconosce ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti (che, solitamente, avrebbero potuto usufruire dell’assegno di solidarietà) di poter presentare domanda per l’assegno ordinario ex art. 19.

6 Questa previsione costituisce una deroga alla disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 del d.lgs 148/15, la quale prevede, come requisito necessario per poter accedere alle relative prestazioni, l’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni.

7 L’art. 14, comma 6 D.lgs. 148/2015 stabilisce che “all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo” da parte del datore di lavoro.    

8 L’art. 19, comma 2 decreto “Cura Italia” deroga espressamente all’art. 15, comma 2 (CIGO) e all’art. 30, comma 2 (assegno ordinario) del D.lgs. 148/2015.

9 L’Inps all’interno della comunicazione n. 1321 del 23.03.2020 riporta anche alcuni esempi pratici per rendere più chiaro il computo del termine di decadenza: Esempio 1: -Per richiedere la CIGO/assegno ordinario relative al periodo dal 24.02.2020 al 10.04.2020 il termine di presentazione della domanda scade il 31.07.2020. Esempio 2: – Per richiedere la CIGO/assegno ordinario relativa al periodo dal 27.03.2020 al 30.04.2020 il termine di presentazione della domanda scade il 31.07.2020. Esempio 3: Per richiedere la CIGO/assegno ordinario relativa al periodo dal 04.05.2020 al 27.06.2020 il termine di presentazione della domanda scade il 30.09.2020.

10 Cfr. Circolare Inps n. 47 del 28.03.2020.

11 Cfr. Messaggio Inps n. 1287 del 0.03.2020, Allegato 1, pag. 2.

12 La piattaforma è accessibile tramite il sito dell’Inps, segui link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.

13 L’ordinario iter per la richiesta del codice PIN all’Inps prevede due strade:1) presentarsi personalmente allo sportello poiché per l’espletamento di questa operazione non sono ammesse deleghe. In questa ipotesi, l’Istituto rilascia all’utente direttamente il codice PIN, il quale si compone di 16 caratteri; 2)avanzare la richiesta del codice PIN in via telematica (dal sito istituzionale) oppure per via telefonica. In entrambi i casi, tuttavia, l’utente riceverà immediatamente (in realtà, a distanza di qualche ora!) metà del codice PIN – quindi 8 caratteri) mentre la restante parte sarà inviata per posta dall’Inps all’indirizzo indicato dall’utente nella richiesta a distanza di qualche settimana (all’incirca 2 settimane). Vista la chiusura degli sportelli Inps diretta ad evitare il formarsi di assembramenti, l’istituto di previdenza ha deciso di introdurre una procedura semplificata per il reperimento del codice PIN: essa , in pratica, prevede la possibilità per gli utenti di richiedere il codice secondo la modalità di cui al punto 2) e poi di poter accedere ai servizi online di Inps utilizzando la sola metà del codice di cui l’utente è in possesso.

14 In questi casi l’accesso agli ammortizzatori sociali è stato riconosciuto o richiesto per causali diverse dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

15 Rimangono esclusi gli altri Fondi di Solidarietà.

16 L’apertura di credito ha la durata di 7 (sette) mesi.

17 Secondo le modalità illustrate in precedenza.

18 La domanda dovrà essere presentata inserendo la causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”; per quanto riguarda, invece, i requisiti e l’iter da seguire per il deposto della domanda vale quanto già detto nel paragrafo dedicato all’art. 19.

19 Riportiamo di seguito il link contenente tutte le istruzione per accedere al servizio online dedicato alla CIGS https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/CIGS/Pagine/CIGSonline.aspx.

20 La circolare n. 47 del 28.03.2020 dell’Inps precisa, inoltre, che al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’Inps, tramite invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione per completare il programma di CIGS sospeso.

21 La comunicazione n. 1321 del 23.03.2020 dell’Inps precisa che nel caso oggetto dell’art. 21 o nell’ipotesi in cui ci si trovi nelle more dell’iter di accettazione della domanda, il datore di lavoro può “qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti”. 

22 La CIGD, pertanto, non trova attuazione per i datori di lavoro privati che possono usufruire, secondo la normativa vigente, della CIGO, Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà previsti dagli artt. 26 e ss del D.lgs 148/15 così come indicati dal Ministero del Lavoro https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/fondi%20di%20solidariet%C3%A0%20bilaterali.aspx.  Giova richiamare il messaggio n. 1287 del 20.03.2020 All. 1, e la circolare n. 47 del 28.03.2020, dell’Inps, nei quali si precisa che le aziende, con più di 50 dipendenti (es. settore commerciale), che hanno accesso alla CIGS ma non alla CIGO possono avanzare la richiesta per la CIGD.

23 Il certificato digitale di autenticazione, necessario per accedere all’area riservata, costituisce elemento indispensabile per iniziare l’iter di presentazione della domanda CIGD.

24 Il lavoro agile trova disciplina nel nostro ordinamento nella l. 81/2017 artt. 18-23 ed, in estrema sintesi, consiste in una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (..) senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (..)”.

25 Le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda non sono definite né nell’articolo in esame né in altre disposizioni del decreto “Cura Italia”, pertanto sarà necessario attendere un successivo ed apposito provvedimento. 

26 Art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (..)”.

27 In particolare, all’art. 2, comma 100, lett. a L. 662/1996.

28 Per una chiara definizione di piccole e medie imprese  si rinvia al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del  18.04.05, All. 9 e alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.03.

29 Cipe è l’acronimo di Comitato interministeriale per la programmazione economica.

30 In particolare, all’art. 2 comma 475 l. n. 244/2007

31 Si fa riferimento alla disabilità grave prevista dall’art. 3, comma 3 l. 104/1992.

32 Per la definizione di lavoratori autonomi e liberi professionista si rinvia a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 e 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.03.2020.

33 L’articolo in commento rinvia per una definizione di piccola e media impresa a quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 06.05.03.

34 Con il termine deteriorati si fa riferimento a quei crediti che le banche vantano verso soggetti, fisici o giuridici, che, per varie ragioni, non sono in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. All’interno della categoria dei crediti deteriorati (chiamati anche Non Performing Loans) si individuano tre diversi gradi di deteriorabilità, in particolare: – le sofferenze; – le inadempienze probabili: – le esposizioni scadute.

35 Questi sono i chiarimenti che il MEF ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale avvalendosi di Faq (sezione “Liquidità a famiglie e Imprese), consultabili al seguente link http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html .

36 Il riferimento è alle “ritenute alla fonte (..) di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (..)”.

37 Il riferimento è agli “(..) adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (..)”. Detta previsione va a coprire, limitatamente a dette tipologie di versamenti, il vuoto normativo lasciato dal precedente art. 60, il quale ha disposto una sospensione solo fino al 20.03.2020 e non oltre.

38 Detta possibilità sarà possibile avvalendosi dello strumento previsto dall’art. 17 del D.lgs. 241/1999.

39 Con la risoluzione n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate indica i codici tributo con cui i sostituti d’imposta (datori di lavoro pubblici e privati) possono richiedere la compensazione del bonus erogato ai lavoratori: – Mod. F24 EP “Enti Pubblici”, codice 169E; – Mod. F24, codice 1699. L’intero documento è consultabile cliccando sul link riportato di seguito:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407.

40 Le attività produttive indicate nel Dpcm del 11.03.2020 All. 1 e 2 sono state escluse dalla misura restrittiva del blocco forzato dell’attività produttiva, pertanto, per esse non può trovare applicazione la misura oggetto dell’articolo in esame.

41 In questo caso trova applicazione la l. n. 133/99, art. 27.

42 Per la consultazione delle Faq sul Decreto “Cura Italia” dell’Agenzia delle Entrate clicca sul link che segue: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq/ .

43 Il riferimento è alla circolare del M.I.T. datata 24.03.2020, prot. 9487 di cui si riporta di seguito per link per la consultazione: http://mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-9487-del-24032020.

44 Il riferimento è alla nota n. 562 del 28.03.2020 emessa dal Miur, il cui testo è consultabile cliccando sul seguente link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.n.+562+del+28+marzo+2020.pdf/75b48ea1-c6d4-178c-55c1-f6a37a25821e?version=1.0&t=1585419275262.

45 Frammento estratto dall’omelia di Papa Francesco del 27/03/2020, di cui al link che segue: http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html.