INTERVENTI PER I POPOLI ROM E SINTI
a cura di Redazione Ogl Toscana
16 Aprile 2018
Proposte di legge regionale
In data 18 giugno 2018 è stata presentata dal gruppo consiliare Lega Nord la proposta di legge n. 282 avete ad oggetto l’abrogazione della legge regionale n. 2/2000 in tema di “Interventi per i popoli rom e sinti” attualmente in Commissione.
A livello nazionale, il legislatore non si è preoccupato di esaminare la c.d. “questione rom”, attraverso l’elaborazione di una disciplina ad hoc, pertanto, i singoli legislatori regionali, negli anni, hanno cercato di sopperire a detto vuoto legislativo attraverso l’emanazione di testi di legge regionale, diretti a risolvere le criticità territoriali collegate alle comunità rom e sinti.
La Regione Toscana il 12 gennaio 2000 ha emanato la l.r. n. 2 denominata “Interventi per i popoli rom e sinti”, la quale introduce una politica di accoglienza innovativa che prevede:
- Il riconoscimento del diritto allo stanziamento all’interno del territorio regionale attraverso la realizzazione d’interventi per la residenza e l’inserimento abitativo destinati non solo alle famiglie rom e sinti già presenti sul territorio toscano ma anche a quelle che vi si trasferiranno successivamente.
Detti interventi consistono: a) nella predisposizione di aree attrezzate per la residenza che presentino i requisiti indicati dagli artt. 3 e 4 della l.r. n.2; b) nel recupero abitativo di edifici pubblici e privati; c) nell’utilizzo degli alloggi sociali così come previsto dalla L. n. 40 del 1998; d) nel favorire e sostenere operazioni per la messa a norma e la manutenzione straordinari delle strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti.
Si disciplina, inoltre, il diritto alla sosta breve sul territorio regionale attraverso la realizzazione di aree attrezzate e la previsione di specifici requisiti che le stesse dovranno presentare: in particolare, si tratterà di aree dotate o che dovranno essere dotate di impianti di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di servizi igienici minimi, illuminazione, etc.
Oltre a ciò, la legge regionale riconosce ai singoli Comuni il compito di regolamentare la materia per quanto attiene le modalità ed i tempi della sosta nonché la manutenzione delle suddette aree (Titolo 1, att. 2-7);
- La realizzazione d’interventi in vari settori sociali, al fine di garantire una concreta e piena integrazione di queste comunità all’interno del tessuto sociale regionale. In particolare, assicurando e/o promuovendo: 1. la formazione professionale e l’erogazione di aiuti all’occupazione; 2. il riconoscimento di un supporto allo sviluppo delle attività artigianali svolte dalle comunità rom e sinti; 3. la partecipazione di dette comunità alle mostre e/o mercati nel territorio toscano; 4. la conservazione del loro patrimonio culturale, prevedendo l’introduzione di corsi di lingua Romani e il rispetto delle manifestazioni tradizionali 5. L’assolvimento degli obblighi scolastici per i rom e i sinti in età scolare (Titolo II, artt. 8-11).
Alla luce del quadro normativo sopra esposto, è possibile andare ad esaminare il contenuto della proposta di legge 282/2018, la quale si compone di soli due articoli, nello specifico:
-Art. 1, nel quale in maniera molto chiara e concisa si chiede la completa abrogazione della l.r 2/2000;
-Art. 2, che contiene una norma finanziaria diretta ad affermare che “la presente legge non comporta maggiori uscite o minori entrate per il bilancio regionale”.
Le motivazioni, che i consiglieri proponenti hanno posto a fondamento della richiesta di abrogazione, sono due: la prima è collegata ai risultati definiti “insoddisfacenti” delle politiche, sino ad ora, adottate dalla Regione Toscana; la seconda, è connessa ai campi rom definiti come “luoghi di origine e proliferazione di fenomeni di malavita e di abusivismo, in contesti normalmente caratterizzati dalla negazione delle più elementari norme igienico-sanitarie, in cui paradossalmente si riscontra spesso la presenza di beni ritenuti comunemente indicatori di un alto tenore di vita”.