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ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Ottobre 2021

Proposta di legge

In data 20 settembre 2021 è stata presentata in consiglio Regionale la proposta di legge n. 71/2021 relativa all’istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani. 

L’introduzione della figura del Garante dei diritti delle persone anziane, si legge nella relazione illustrativa che accompagna la proposta, risponde ad una importante esigenza emersa soprattutto negli ultimi anni: far fronte al costante incremento della popolazione ultraottantenne mediante “una diversa programmazione e progettazione delle risorse a cui dovrà necessariamente corrispondere un adeguato assetto istituzionale”. 

Questa figura, pertanto, dovrà farsi portatore delle necessità e dei bisogni delle persone anziane, ma anche difenderne i diritti, fungendo da connettore tra tessuto sociale e istituzioni. 

La proposta si adegua ai principi europei dettati in tema di tutela dei diritti delle persone anziane e risulta in linea con le principali finalità che la Regione Toscana intende perseguire: nello specifico, il riferimento è agli artt. 211 e 252 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, alle disposizioni della Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e di assistenza a lungo termine3 e all’art. 4, comma 1, lett. e) dello Statuto regionale4.

Il testo della pdlr n. 71/2021 si compone di tredici articoli, nello specifico:

  • Art. 1 – Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani. La disposizione istituisce la figura del Garante, precisando che egli avrà “il compito di assicurare, nel territorio di competenza, la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, delle persone con età superiore ai 64 anni, fatta salva la specifica competenza in materia esercitata dagli Enti locali ascritta all’ambito delle politiche sociali”. L’ultimo comma della disposizione afferma il carattere autonomo e indipendente di questa figura durante l’espletamento delle proprie funzioni.
  • Art. 2 – Modalità di nomina, requisiti, ineleggibilità e incompatibilità. La norma indica al comma 1 i requisiti richiesti ai candidati ossia “comprovate competenze ed esperienze, almeno triennale, in ordine ai problemi connessi all’età senile e in possesso di Laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche”. Per quanto riguarda la durata dell’incarico, il comma 2 precisa che essa è collegata alla durata della Legislatura regionale e che l’incarico può essere rinnovato una sola volta. In tema di incompatibilità, il comma 3 riporta che per la durata dell’incarico il soggetto chiamato a coprire l’incarico di Garante non potrà esercitare attività professionale o di consulenza, non potrà rivestire la carica di amministratore o dipendente di enti pubblici, aziende pubbliche o di società private a partecipazione pubblica, ciò a pena di decadenza. A queste si aggiunge l’incompatibilità con altre figure di nomina regionale e con l’espletamento “di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione” (comma 5). Con riferimento ai dipendenti pubblici, il comma 6 precisa che l’acquisizione dell’incarico di Garante comporterà il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro “fatta salva la validità del periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e per il computo dell’anzianità di servizio”. Nel comma 4, invece, sono elencati i casi di ineleggibilità dei candidati.
  • Art. 3 – Nomina. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto secondo le modalità di cui al comma 2 della disposizione.
  • Art. 4 – Durata del conferimento. Al comma 1 viene ribadito quanto già detto all’art. 2 comma 2. L’iter di nomina del Garante prevede che entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio regionale (o dall’entrata in vigore della presente legge) quest’ultimo provveda all’elezione del Garante (comma 2).

Il Garante ha facoltà di rinunciare all’incarico in qualunque momento previo preavviso di almeno tre mesi mediante comunicazione da farsi ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale (comma 4). Si riconosce al Consiglio Regionale il potere di far decadere l’ufficio del Garante nel caso in cui, in presenza di cause di incompatibilità, l’incaricato della funzione non provveda a rimuovere dette cause entro 15 giorni (comma 5). In caso di preventiva cessazione dell’incarico, determinata da qualsiasi ragione (decesso, dimissioni, revoca etc.), la nuova elezione del Garante sarà inserita nell’o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio. In attesa della nuova nomina, il comma 7 precisa che le funzioni del Garante saranno espletate dal Difensore civico regionale, il quale per tale compito non avrà diritto ad alcuna indennità.

  • Art. 5 – Funzioni. La disposizione si articola in quattordici punti ognuno dei quali individua una funzione specifica che il Garante sarò chiamato ad assolvere durante il suo incarico.
  • Art. 6 – Informativa sull’attività espletata. Questa disposizione oltre a prevedere in capo al Garante l’onere di riferire al Consiglio, con cadenza annuale, sull’attività svolta durante l’esercizio del mandato, introduce, al comma 2, il potere di proporre le iniziative ritenute opportune per l’incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
  • Art. 7 – Prerogative dei cittadini. Possono ricorrere gratuitamente al Garante tutti i soggetti residenti in Toscana e le associazioni che si occupano della tutela e dell’assistenza delle persone anziane.
  • Art. 8 – Rapporti con il difensore civico. In merito al rapporto tra Garante e Difensore civico, il comma 2 della disposizione precisa che “nell’ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune”.
  • Art. 9 – Sede. La sede del Garante sarà istituita presso il Consiglio regionale, dove l’ufficio della Presidenza si occuperà dell’organizzazione della struttura operativa e dell’organico.
  • Art. 10 – Indennità. Al Garante spetta un’indennità lorda di funzione pari ad euro 2.000,00 mensili gravante sul bilancio regionale e comprensiva di ogni altro onere di spesa collegato a vitto, alloggio e trasporti. All’ufficio del Garante è assegnato un budget annuale pari ad euro 5.000,00 gravante sul bilancio regionale e da utilizzare per le spese connesse alle attività da realizzare.
  • Art. 11 – Garante Comunale. La disposizione introduce la figura del Garante comunale per i diritti degli anziani. In particolare, detta figura potrà essere istituita nei Comuni con più di 50.000 abitanti, secondo modalità e criteri autonomi mentre negli altri casi (Comuni con meno di 50.000 abitanti) l’istituzione dell’ufficio del Garante potrà avvenire mediante la creazione di un “collegamento tra comuni limitrofi con popolazione inferiore alla soglia” poc’anzi indicata. Il Garante comunale potrà raccordarsi con il Garante regionale e dovrà riferire annualmente sull’attività svolta durante il proprio mandato dinanzi al Consiglio comunale.
  • Art. 12 – Norma finanziaria
  • Art. 13 – Entrata in vigore.

1 All’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si afferma il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra le altre cose, anche sull’età.

2 L’art. 25 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea “riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”.

3 Nel preambolo della Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e di assistenza a lungo termine si afferma che “La dignità umana è inviolabile. L’età e la condizione di dipendenza non possono essere motivo di restrizione di diritti umani inalienabili e di libertà civili riconosciute a livello internazionale ed inseriti nelle Costituzioni Democratiche”.

4 La disposizione richiamata afferma “il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva”.