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ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Agosto 2020

Proposta di legge

In data 27.11.19 è stata assegnata alla Terza commissione del Consiglio Regionale la proposta di legge n. 419 relativa all’Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

La proposta prevede la modifica della normativa regionale attualmente vigente in tema di diritti e politiche per le persone con disabilità1 attraverso l’introduzione nel suo Capo VIII – dedicato agli “Organismi per la partecipazione” – di una serie di articoli diretti a disciplinare la figura del “Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”.

A livello regionale, sino ad oggi, non si era avvertita l’esigenza di introdurre la figura di un Garante per i disabili, nonostante, a livello locale, già da diversi anni, fossero molte le amministrazioni che avevano introdotto e disciplinato questa figura.

In seguito alla presentazione della proposta in esame e dopo i tristi casi di cronaca nera verificatisi a Firenze2, l’esigenza di costituire un Garante per i diritti dei disabili si è fatta ancora più impellente, tanto che in data 21 gennaio 2020 è stata presentata al Consiglio Regionale della Toscana la mozione n. 2140/2020, diretta a sollecitare la costituzione di detto organismo.

Quella del Garante sarà una figura che costituirà un punto di riferimento e di raccordo a livello regionale per la tutela dei diritti delle persone più fragili come anziani, individui affetti da particolari patologie, non autosufficienti, oltre che ai loro familiari.

Andando con ordine, è opportuno soffermarci sul contesto sociale nel quale si inserisce detta proposta.

Oggigiorno molte sono le persone che a seguito di patologie o incidenti si ritrovano in una condizione di disabilità: alcuni cercano di avere una vita quanto più autonoma ed indipendente possibile mentre in altri casi, laddove non sussistono margini di autonomia, risulta preziosa l’assistenza dei familiari e delle varie associazioni, che vanno ad aggiungersi all’assistenza e alle cure pubbliche.

La stratificazione, anno dopo anno, del debito pubblico e politiche di tagli alla spesa pubblica – che sono andati ad incidere sulle risorse economiche destinate al sistema socio-assistenziale – hanno fatto emergere le difficoltà delle amministrazioni a garantire una piena ed efficace protezione ed assistenza sociale ai soggetti più deboli e vulnerabili.

Ma non è solo questo.

Molte sono le insidie e gli ostacoli con cui, quotidianamente, una persona con disabilità deve confrontarsi e fare i conti: dai problemi legati alla burocrazia alle barriere architettoniche per passare alle discriminazioni a cui si assiste in ambito lavorativo e scolastico.

Quanto detto mette in evidenza che, nonostante il nostro Paese e la nostra Regione abbiano fatto dei principi di solidarietà sociale, di uguaglianza e di pari opportunità i loro capisaldi, c’è ancora molto da fare affinché essi possano raggiungere un concreto ed effettivo grado di attuazione.

La figura del Garante – così come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la proposta – dovrà costituire un “fondamentale anello di congiunzione” tra i disabili, le loro famiglie, il terzo settore e le Istituzioni impegnate nell’erogazione dei servizi essenziali, al fine di perseguire la finalità di “accorciare la distanza che il cittadino percepisce nei confronti delle istituzioni”.

Il testo della pdlr 419/2019 si compone di un unico articolo (Art. 1) il quale dispone l’introduzione all’interno del Capo VIII della l.r. 60/2017 di ben sei nuove disposizioni, nello specifico:

  • Art. 27-bis Istituzione del Garante. L’articolo procede alla istituzione del Garante fissando al comma 1 la normativa  da porre alla base dell’esercizio di detto ruolo ossia la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la l. 104/1992. Il comma 2, invece, puntualizza due caratteri che contraddistingueranno il Garante nell’esercizio delle sue funzioni: autonomia ed indipendenza.
  • Art. 27-ter Funzioni del Garante. La disposizione si apre con una puntuale elencazione (comma 1, lett. a-n) delle funzioni che il Garante sarà chiamato a svolgere, tra queste: promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati alla rimozione delle insidie/ostacoli, promuovere campagne di sensibilizzazione, favorire il sostegno legale e economico della persona disabile così come favorire un sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, formulare proposte e pareri su atti normativi e d’indirizzo di competenza della Regione e degli enti locali etc.

L’esercizio di dette funzioni avviene attraverso la creazione di una collaborazione tra il Garante, le associazioni delle persone con disabilità iscritte nel registro regionale delle aps, la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale (comma 4).

  • Art. 27-quater Ufficio. L’Ufficio del Garante avrà sede presso il Consiglio Regionale e le “risorse umane e strumentali” a disposizione del Garante saranno stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
  • Art. 27-quinquies Clausola valutativa. Come si evince dalla rubrica dell’articolo, esso introduce una clausola valutativa diretta a monitorare l’andamento e gli effetti della legge al fine di individuare i profili di criticità ed intervenire con successive ed eventuali modifiche normative.
  • Art. 27-sexies Disposizioni finanziarie. La disposizione procede ad individuare, al comma 1, la dotazione economica, per il corrente esercizio finanziario, messa a disposizione della Regione stabilendo che “agli oneri derivanti dall’istituzione della figura del Garante (..) si provvede (..) mediante incremento della somma di euro 45.000,00 (..)”.

Il successivo comma 2, invece, identifica l’indennità mensile spettante al Garante pari al “35 per cento dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali”.Art. 27-septies Entrata in vigore. Essa contiene le indicazioni circa le tempistiche di entrata in vigore della legge.


1 Il riferimento è alla l.r. n. 70 del 2017.

2 In particolare, si fa riferimento ai due incidenti che si sono verificati a Firenze (uno in via Dei Pepi e l’altro in Piazza Brunelleschi) costati la vita a due persone disabili a causa di insidie presenti sul manto stradale.