Agenda

PIANO REGIONALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (PRTE)

a cura di Redazione Ogl Toscana

22 Ottobre 2022

Leggi regionali

In data 5 ottobre 2022 è stata approvata in Consiglio regionale la pdlr 114/2022 rubricata “Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE)1.

Prima di soffermarci sul contenuto della nuova legge regionale, risulta utile inquadrare il contesto nel quale nasce l’esigenza di questo intervento normativo; la Regione Toscana ha dovuto aggiornare la propria programmazione in materia ambientale ed energetica con i nuovi indirizzi e le nuove strategie emerse a livello internazionale, comunitario e nazionale. Nello specifico ci si riferisce:

  • Agli obiettivi e relativi target o traguardi fissati nell’Agenda 2030 a livello internazionale2;
  • Al Green Deal europeo e al Reg. UE 2021/1119 detto anche “Normativa europea sul clima”, che si inserisce nel quadro di riforme europee dirette a dare attuazione al Green Deal europeo3;
  • Al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 20304.

Il quadro delineato poco sopra ha reso evidente la necessità di aggiornare il quadro programmatico regionale a quelle che sono le nuove linee d’indirizzo in tema di transizione ecologica.

A tal fine, si è avvertita la necessità di istituire un nuovo strumento programmatico che fosse in grado di coordinare le politiche e le azioni dirette all’attuazione della transizione ecologica regionale “anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il Piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) andrà a sostituire l’attuale Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER), istituito con la l.r. 14/2017, il quale non risulta più in linea con l’attuale quadro normativo e programmatico adottato a livello internazionale, comunitario e nazionale. 

Passiamo ad esaminare il testo della legge regionale, cercando di capire che cosa sia e come si articola il Piano regionale per la transizione ecologica.

La legge, che si compone di nove articoli, risulta così composta:

  • Art. 1 – Piano regionale per la transizione ecologica. La disposizione riporta, in linea generale, le finalità che il Piano regionale intende perseguire, ossia la tutela, la valorizzazione e la conservazione “delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell’economia e lo sviluppo ambientale sostenibile”. Il secondo e terzo comma dell’articolo, inoltre, chiariscono che il Piano costituisce un’attuazione del Programma regionale di Sviluppo (PRS)5 oltre a costituire un piano intersettoriale all’interno della programmazione regionale di sviluppo ai sensi dell’art. 10 l.r. 1/20156;
  • Art. 2 – Finalità e contenuti del PRTE. Il primo comma individua i sette settori d’intervento su cui il Piano andrà a intervenire, determinando per ognuno di essi “obiettivi, tempi di realizzazione ed indirizzi”; i settori d’intervento individuati dalla legge sono: 
  • Neutralità climatica;
  • Economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
  • Energia pulita ed efficienza energetica;
  • Comunità energetiche rinnovabili;
  • Ecosistemi e biodiversità;
  • Inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
  • Difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.

Il secondo comma della disposizione fissa la struttura che il Piano regionale per la transizione ecologica dovrà avere, stabilendo che, in attuazione di quanto previsto al comma precedente, “il PRTE (..) individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili” per i settori d’intervento poc’anzi individuati, coordinandosi, in quest’ultimo caso, con le normative regionale richiamata dalla stessa legge.

Il terzo comma, poi, chiarisce che il Piano regionale per la qualità dell’aria e il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica mantengono la loro autonomia pur facendo riferimento, in termini programmatici, agli indirizzi del PRTE. Nelle more dell’approvazione e dell’aggiornamento dei piani di settore indicati al terzo comma, il quarto comma stabilisce che “il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie d’intervento (..) definendo il quadro delle risorse attivabili”.

Il quinto comma, poi, introduce un elemento di novità, poiché stabilisce che il PRTE non solo individui gli indicatori d’impatto delle politiche in coerenza con quelli definiti nell’Agenda 2030, ma anche un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti, che tenga conto sia delle emissioni sia degli assorbimenti;

  • Art. 3 – Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE. La disposizione stabilisce che l’attuazione del PRTE avverrà a opera della Giunta mediante delibera annuale, in coerenza con il DEFR, la nota di aggiornamento e il bilancio di previsione. Il monitoraggio e la valutazione sono, invece, assicurati ai sensi dell’art. 10 l.r. 1/2015;
  • Art. 4 – Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica.

Il primo comma intende riconoscere all’interno dell’azione regionale un ruolo importante alla “partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata” in quanto identificati quali “attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo”.

A tal fine, la Regione Toscana promuove “anche attraverso il sistema informativo di cui all’art. 15 della l.r. 54/2009”: – ampia attività di consultazione e partecipazione per il PRTE e per i piani/ e programmi di cui al precedente art. 2; – coordinamento e gestione unitaria delle inchieste pubbliche; – accesso alle informazioni ambientali “nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente (..)”;

  • Art. 5 – Comitato scientifico per la transizione ecologica. La disposizione prevede che la Giunta regionale si avvalga di un comitato scientifico “al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l’evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica”. Il secondo comma, inoltre, specifica che sarà la stessa Giunta a definire le modalità organizzative del Comitato. Per quanto riguarda la composizione del Comitato, il terzo comma stabilisce che esso sarà coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui incaricato e che sarà composto da un soggetto dell’Agenzia regionale recupero risorse spa, un altro dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, un altro dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana e un altro del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale. Il Comitato svolgerà una funzione “propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE”, fornendo, nello specifico, un supporto: – in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare; – in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica; – sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE;
  • Art. 6 – Norma transitoria. Come anticipato, il Piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) andrà a sostituire il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Al fine di garantire continuità all’azione amministrativa, l’articolo in commento stabilisce che il PAER resterà in vigore fino all’approvazione del PRTE;
  • Art. 7 – Abrogazione. In conseguenza a quanto previsto nel precedente art. 6, il presente articolo dispone l’abrogazione della l.r. 14/2007, istitutiva del PAER, a partire dall’entrata in vigore della presente legge regionale, istitutiva del PRTE;
  • Art. 8 – Clausola di neutralità finanziaria. Detta disposizione specifica che la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  • Art. 9 – Entrata in vigore.

___

1  Dobbiamo attendere la pubblicazione della legge sul BURT per conoscere il numero assegnato alla legge regionale.
2  L’Agenda 2030 è il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai Governi dei Paesi membri dell’ONU. Il programma fissa 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile e indica 169 target o traguardi per il loro perseguimento.
3  Il Green Deal europeo consiste in un pacchetto di strategie dirette ad avviare la transizione verde dell’UE con l’obiettivo ultimo di perseguire la neutralità climatica entro il 2050.
4 Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 costituisce uno strumento per cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese poiché con esso ogni stato stabilisce il proprio contributo per il perseguimento degli obiettivi europei previsti per il 2030. Questo Piano è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Reg. UE 2018/1999.
5 Disciplinato dall’art. 7 della l.r. 1/2015, il PRS costituisce l’atto più importante d’indirizzo della programmazione regionale.
6 In merito, si precisa che l’art. 10, comma 6, l.r. 1/2015 stabilisce che “La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione dei piani e programmi regionali”.