Agenda

POLITICHE DI SOSTEGNO PER I MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Aprile 2018

Nella seduta del 7 novembre 2017 è stata approvata dal Consiglio Regionale la mozione n. 1012 in merito alle “politiche di sostegno per i minori fuori dalla famiglia”.

Con la mozione,  il Consiglio Regionale impegna la Giunta a valutare la possibilità di rafforzare, nell’ambito del fondo indistinto per le politiche sociali, le risorse da destinarsi sia allo strumento dell’affidamento familiare, con particolare riferimento al riconoscimento della centralità del ruolo svolto da parte dei centri affido, sia al sostegno economico alle famiglie affidatarie, intervenendo sulla regolazione dei contributi e sulle modalità di assegnazione nei vari comuni, al fine di evitare disparità di trattamento tra famiglie affidatarie ed al contempo aumentare il numero dei bambini in affido rispetto a quelli accolti in strutture residenziali.

L’istituto dell’affidamento dei minori trova una prima puntuale disciplina nel nostro ordinamento nella l. n. 184/83, successivamente modificata dalla l. n. 149/01, con cui si è cercato di dare concreta attuazione al diritto del minori alla propria famiglia.

Quest’ultima normativa, infatti, riconosce in primis il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, prevedendo a tal fine una serie di interventi di aiuto e sostegno a livello statale, regionale e locale per consentire il superamento della situazione di indigenza dei genitori, esercenti la responsabilità genitoriale.

Tuttavia, nel caso in cui detti aiuti non siano sufficienti a garantire un ambiente adeguato in cui far crescere il minore, ecco che trova applicazione l’istituto dell’affidamento, ossia un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore che prevede l’affido di quest’ultimo “ad una famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola ….. Ove non sia possibile …. è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza”.

L’affidamento si articola in due fattispecie: consensuale, nel caso in cui ci sia il consenso della famiglia d’origine oppure giudiziale, laddove esso sia disposto d’ufficio dall’Autorità giudiziaria, senza il consenso della famiglia d’origine del minore.

Premesso questo breve inquadramento normativo dell’istituto, la mozione in esame è diretta a rafforzare un aspetto che la proposta di legge n. 73/3016 – esaminata in precedenza – tende a voler limitare: l’allontanamento del minori dalla famiglia d’origine.

La necessità di questo intervento la si desume dai dati, riportati all’interno della stessa mozione, aventi ad oggetto il numero di bambini in affido: in particolare, a fine 2014 si contavano ben  2137  bambini fuori dalla famiglia, di cui 1303 italiani e 834 stranieri e di quest’ultimi 319 risultavano non accompagnanti.

NOTALe questioni che vedono al centro i minori sono sempre molto delicate, in quanto non è facile capire in che direzione muoversi al fine di “fare il bene del minore”.

Come già detto, la presente mozione è collegata alla proposta di legge n. 73/2016 poiché si sofferma ad esaminare un altro aspetto del diritto del minore alla famiglia.

Lambito di applicazione della mozione, tuttavia, risulta più esteso, infatti, listituto dellaffido non si applica soltanto ai minori con famiglie indigenti ma anche di quei bambini che non hanno più una famiglia.

 In queste circostanze, la soluzione più opportuna ed auspicabile sarebbe quella di dare una stabilità emotiva e familiare a questi bambini, favorendo ed implementando il progetto contenuto nella pdl n. 73/2016, per quanto riguarda i minori con famiglia, e agevolando le procedure di adozione per gli altri.

La famiglia, lo ripetiamo, è un luogo molto importante,  sacro per così dire. Tutti, soprattutto i bambini, dovrebbero avere il diritto di crescere in una famiglia, a prescindere dal fatto che essa sia quella di origine oppure quella adottiva, purché si instauri  con essa un rapporto emotivo  e affettivo stabile e soprattutto duraturo.

Laffido dovrebbe essere visto come una condizione di passaggio (quindi, temporanea) a cui far ricorso ( se necessario) prima che il minore faccia rientro nella famiglia dorigine o sia adottato. Quello che si dovrebbe evitare, pertanto, è che laffido diventi, invece, una condizione permanente per cui il minore rischia di ritrovarsi, fino al compimento dei 18 anni, sballotatto da una famiglia affidataria allaltra o da un istituto allaltro, vedendosi negata la possibilità di trovare quellequilibrio emotivo di cui, a quelletà, ha bisogno.

La mozione, quindi, ci lascia qualche perplessità. Tuttavia, ci auguriamo che accanto ad essa siano posti in essere gli interventi in materia di sostegno alle famiglie indigenti nonché un intervento, a livello nazionale, sulla normativa delladozione , diretta a semplificare liter previsto per la sua attuazione.

(Mozione n. 1012 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 07.11.17)