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PROGETTO “DOPO DI NOI”

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Marzo 2019

Atti della Giunta regionale

Il 27.03.18 la Regione Toscana ha promulgato il Decreto n. 4872 con il quale sono stati approvati e resi noti gli ultimi 17 progetti che saranno finanziati con le risorse del Fondo nazionale costituito con la l. 112/2016 (legge sul “Dopo di Noi”).

Per comprendere che cosa stabilisca la legge sul “Dopo di Noi” e quale sia il contesto regionale nella quale essa si inserisce, appare, in primis, opportuno soffermarci sulla relativa disciplina nazionale.

Il riferimento normativo – come già anticipato –  è alla legge n. 112/2016 rubricata “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, la quale rappresenta una prima concreta risposta alle insistenti richieste di tutela per le persone con disabilità grave prive di un sostegno familiare.

La normativa, infatti, è diretta a fornire non soltanto una immediata assistenza ai soggetti disabili che risultino già privi di un sostegno familiare o pur avendolo, esso non risulta in grado di fornire l’assistenza necessaria,  ma anche una tutela graduale a favore di coloro che, pur potendo contare ad oggi su un sostegno familiare, in previsione del venir meno di quest’ultimo, decidono di intraprendere un percorso di emancipazione dal nucleo familiare in previsione del venir meno di quest’ultimo.  

La finalità perseguita è quella di far acquisire, nei limiti del possibili e, in ogni caso, potendo contare sull’aiuto dei vari operatori/volontari,  maggiore autonomia ed indipendenza alle persone disabili nella loro vita quotidiana, attraverso il riconoscimento della possibilità di poter continuare a vivere nella propria casa o in soluzioni alloggiative di tipo co-housing.

Appare opportuno precisare che gli interventi e i servizi previsti dalla legge 112/16 e specificati nel Decreto Ministeriale – che esamineremo in seguito – non sono diretti a soddisfare solo esigenze abitative dei soggetti con disabilità grave ma, accanto a queste, prevedono dei percorsi diretti a far acquisire ai soggetti beneficiari le competenze necessarie per essere e per sentirsi più autonomi nella vita quotidiana e, quindi, sentirsi più integrati nel tessuto sociale.

La l. 112/2016 rappresenta un indubbio passo avanti in tema di politiche sociali, in quanto, sino al 2016, la materia risultava parzialmente regolata solo dalla l. 104/1992. 

La Legge sul “Dopo di Noi” si compone di dieci articoli, in particolare:

  • L’art. 1, al suo primo comma, previo richiamo dei principi posti a fondamento della materia, individua quale intento della legge quello di “ favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”. 

Il secondo comma, invece, identifica i soggetti beneficiari della normativa ossia “(…) persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori (…)”

Infine, l’ultima parte del secondo comma, precisa che le misure di assistenza, cura e protezione previste dalla presente legge e volte ad evitare che le persone disabili siano “istituzionalizzate” – ossia affidati a istituti di assistenza – costituiscono parte integrante del progetto individuale di cui all’art. 14 della l. 328/2000.

  • L’art. 2 costituisce una norma di rinvio in quanto rimette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di individuare le prestazioni assistenziali da garantire ai soggetti beneficiari, attraverso un successivo decreto.
  • L’art 3 istituisce il “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” rinviando: – al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  (già richiamato nell’articolo precedente) per l’individuazione dei requisiti per l’accesso alle misure a carico dello stesso; – alle delibere regionali per l’adozione degli indirizzi programmatici e la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti una volta assegnati. 
  • L’art. 4 contiene una puntuale elencazione delle finalità cui deve essere destinato il predetto Fondo, in particolare: a) “attivare e potenziare programmi d’intervento volti a favorire  percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (..)”; b) “realizzare, ove necessario (..) e in via residuale (..) interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza (..)”; c) “realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave (..) volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento di oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi (..)”.
  • Gli artt. 5 e 6 prevedono sgravi fiscali, esenzioni ed incentivi per la stipula di polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave e per l’istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali.
  • L’art. 7 affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere campagne informative dirette a far conoscere i progetti “Dopo di Noi”, nonché le disposizioni normative nazionali e regionali.
  • Gli ultimi tre articoli contengono disposizioni a carattere finanziario, nonché l’indicazione della data di entrata in vigore della legge.

Il quadro normativo nazionale,  appena esposto, è stato successivamente completato con l’emanazione del  – già richiamato – D.M. 23 novembre 2017.

Detto decreto ha provveduto sia alla fissazione dei requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione poste a carico del Fondo Nazionale, sia alla definizione dell’ambito degli interventi e dei servizi da erogare per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 

Appare opportuno soffermarci, a questo punto, ad esaminare alcune delle disposizioni che compongono il Decreto Ministeriale, nello specifico:

  • L’art. 2 stabilisce che lo stato di grave disabilità dei soggetti interessati viene accertato attraverso una “(..) valutazione multidimensionale effettuata da un’equipe multiprofessionali (..)”.

Detta valutazione costituisce un elemento discriminante per la predisposizione del progetto personalizzato,  in quanto consente di determinare con più precisione “gli specifici sostegni” di cui la persona necessita “(..) a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui al successivo art. 3(..)”.  

  • L’art. 3 è dedicato all’individuazione degli interventi e dei servizi che fanno parte del progetto personalizzato di cui al precedente art. 2. Essi sono proposti e condivisi con le persone beneficiarie nel più completo rispetto del diritto di autodeterminazione di quest’ultime e della libertà di scelta. 

Ovviamente i programmi personalizzati, predisposti all’interno del progetto “Dopo di Noi”, sono diretti a far acquisire gradualmente ai soggetti interessati – e nei limiti del possibile – maggiore autonomia quotidiana nonché ad accompagnare i medesimi nel processo di emancipazione dal nucleo familiare o, se possibile, nel processo di uscita dalla istituzionalizzazione.

Il comma 2 e 3 disciplinano le modalità e i criteri da seguire per la graduale acquisizione dell’indipendenza abitativa sia in vista del venir meno del sostegno familiare (comma 2) sia laddove il sostegno sia già venuto meno e il soggetto si ritrovi da solo o all’interno di istituti (comma 3).

Il comma 4 illustra non solo le proposte alloggiative individuate in abitazioni, inclusa quella d’origine (se disponibile), gruppi-appartamento o soluzioni co-housing in grado di riprodurre “le condizioni abitative e relazionali della casa familiare”, ma anche le caratteristiche che queste strutture devono avere per poter essere considerate idonee.

  • L’art. 4, dedicato all’individuazione dei beneficiari, si preoccupa di precisare al comma 2 che, fermi restando gli interventi di sostegno riconosciuti in favore delle persone con gravi disabilità dalla normativa nazionale e dalla rete dei servizi regionali, viene garantito un accesso prioritario ai servizi d’assistenza posti a carico del Fondo alle “(..) persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’art. 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto (…)”.

Tenuto conto di ciò, il successivo comma 3 procede alla predisposizione di un  ordine di priorità per l’accesso ai servizi d’assistenza.

-l’art. 5, infine, previa fissazione, nel primo comma, dell’importo delle risorse che il Governo ha destinato al Fondo nazionale per l’anno 2016, prosegue  indicando, al successivo comma 2, le “quote di risorse” spettanti ad ogni Regione, secondo un criterio che tiene conto della quota di popolazione residente compresa nella fascia di età tra i 18-64 anni.

Al comma 4 troviamo un elenco delle categorie di progetti finanziabili con le risorse del Fondo, nello specifico: -percorsi programmati di accompagnamento per l’emancipazione dal nucleo familiare di origine o per la de-istituzionalizzazione, di cui all’art. 3, comma 2 e 3 del Decreto; – interventi si supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3, comma 4 del Decreto; – programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile di cui all’art. 3, comma 5 e 6 del Decreto; – interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave mediante il pagamento di oneri di acquisto, di locazione etc; – in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione extrafamiliare di cui all’art. 3, comma 7 del Decreto.

Il passo successivo  all’emanazione del D.M., appena esaminato, è stato compiuto dalle regioni, le quali in forza di quanto disposto dall’art. 6 del medesimo decreto hanno provveduto alla predisposizione degli indirizzi di programmazione, con i quali hanno deciso in quale dei cinque settori investire le risorse del Fondo riconosciute e in che misura, tenuto conto delle direttive impartite dal Decreto.

Il contesto normativo regionale toscano nel quale si inserisce la legge nazionale del “Dopo di Noi” si caratterizza per la presenza, ormai da molti anni, di progetti di sperimentazione relativi sia all’attività di assistenza e presa in carico dei soggetti, sia a forme di “abitazione supportate”. Pertanto, la l. 112/2016 è risultata in linea con il profilo già delineato dalla nostra Regione in questo ambito, consentendo a quest’ultima di poter implementare le risorse economiche – già messe a disposizione dalla Regione – da destinare a questo settore in modo da aumentare e/o portare avanti progetti nuovi e/o progetti già avviati.

La Regione Toscana ha, pertanto, presentato il Programma attuativo della l. 112/2016 e ha ricevuto, in data 23.05.2017, il parere favorevole del Ministero.

La Regione ha, pertanto, provveduto alla pubblicazione del relativo avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, affinché i soggetti interessati potessero presentare dei progetti finanziabili con le risorse del Fondo Nazionale. 

Con l’emanazione dei decreti n. 2803 del 16.02.2018 e n. 4872 del 27.03.2018, la Giunta Regionale ha approvato e reso noto i 28 progetti che, oggi, sono finanziati con il Fondo istituito dalla legge sul “Dopo di Noi”, alcuni dei quali – come già anticipato – rappresentano il proseguimento di progetti già avviati prima dell’entrata in vigore della l. 112/2016.

La Regione Toscana per favorire la conoscenza e la divulgazione dei progetti “Dopo di Noi” presenti sul territorio regionale ha creato una mappa dei luoghi, consultabile all’indirizzo web https://www.ars.toscana.it/dopodinoi/ .