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PROTEZIONE SOCIALE PER I MINORI ORFANI DI GENITORI CADUTI SUL LAVORO

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Agosto 2021

Proposte di legge

In data 6 luglio 2021 è stata presentata la pdlr n. 52/2021 rubricata “‘Mai Soli’ norme per la protezione sociale dei minori orfani di caduti sul lavoro”.

Con la presente proposta viene esaminato il tema della sicurezza sul lavoro e delle cosiddette “morti bianche”, ponendo l’attenzione su un aspetto delicato e, al contempo, complesso quale la condizione dei figli minori delle vittime di incidenti sui luoghi di lavoro.

La necessità di garantire una protezione sociale a questi soggetti trova riscontro nelle finalità che la Regione Toscana pone a fondamento della propria azione: la stessa proposta, infatti, richiama l’art. 4 comma 1 lett. a) che individua “il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro (..)” e l’art. 4 comma 1, lett. d) che, invece, riconosce “il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale”.

I dati che emergono dal Report sulle denunce di infortunio nei luoghi di lavoro relativi al periodo 2010-2016, redatto dall’USL Toscana Centro UFS CeRIMP e richiamato dalla proposta, evidenzia che sono ben 406 i lavoratori che durante l’esercizio delle loro mansioni lavorative hanno perso la vita. A questi dati segue la stima statistica compiuta dall’INAIL secondo cui, negli ultimi dieci anni, sono circa 400 i minori che hanno perso uno o entrambi i genitori a causa di infortuni sul lavoro.

La proposta introduce uno strumento che si identifica in un contributo di mantenimento regionale denominato “mai soli”, che dovrà costituire un supporto economico al percorso di crescita di questi bambini e ragazzi che si trovano esposti ad una condizione di maggiore vulnerabilità. 

La proposta si compone in sei articoli, nello specifico:

  • Art. 1 – Oggetto e finalità. La Regione si impegna a “promuovere azioni di sostegno a favore dei minori orfani di uno o entrambi i genitori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro” e al fine di perseguire ciò prevede l’erogazione di un “contributo regionale di mantenimento, denominato ‘mai soli’, in favore dei minori orfani di caduti sul lavoro in Toscana”;
  • Art. 2 – Descrizione del contributo. La disposizione specifica che il predetto contributo sarà pari ad € 300 mensili per ogni genitore caduto sul lavoro. Nel comma 2, si precisa che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, la Giunta Regionale dovrà approvare una delibera nella quale saranno indicate: – modalità di erogazione del contributo, individuazione dei soggetti che possono presentare domanda per conto del minore, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella domanda, le modalità che la Regione utilizzerà per verificarne la veridicità e la loro validità temporale. Oltre a ciò, la delibera dovrà indicare la modulistica da utilizzare per la domanda e le modalità di recupero del contributo da parte della Regione qualora sia accertata, successivamente al riconoscimento dello stesso, la perdita dei requisiti da parte del beneficiario. Nell’ultimo comma, infine, la Regione tiene a precisare che al fine di effettuare i controlli sulle domande inoltrate provvederà a stipulare un Protocollo d’intesa con le aziende sanitarie locali, l’INPS, l’IPSEMA e l’Agenzia delle Entrate;
  •  Art. 3 – Requisiti per l’accesso al contributo. Il comma 1 identifica i beneficiari della misura ossia “minori residenti in Toscana rimasti orfani in conseguenza di un infortunio mortale sul lavoro” mentre, nel comma 2, si individua il soggetto a cui la Regione provvederà a erogare materialmente detto contributo, ossia il genitore in vita che eserciti la responsabilità genitoriale o la famiglia adottiva oppure la famiglia affidataria o, in ogni caso, al tutore legale del minore;
  • Art. 4 – Procedura e criteri per la concessione del contributo “mai soli”. La disposizione fissa, al comma 1, tre condizioni necessarie per il riconoscimento del contributo: 1) le autorità competenti dovranno riconoscere che il decesso del/dei genitore/i è stato causato da un infortunio mortale sul lavoro; 2) la domanda sia stata presentata nelle forme e nei modi stabiliti a norma del precedente art. 2, comma 3; 3) il nucleo familiare cui appartiene il minore beneficiario non dovrà avere un ISEE superiore ad € 40.000;
  • Art. 5 – Norma finanziaria. L’articolo indica in € 500.000,00 per l’anno 2021 in € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le somme messe a disposizione dalla Regione per finanziare la misura;
  • Art. 6 – Entrata in vigore.