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REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Marzo 2018

Proposta di legge regionale

In data 11.04.18 la IV Commissione ha bocciato a maggioranza la proposta di legge n. 103/2016 presentata dal gruppo Lega Nord ed avente ad oggetto “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”.

L’obiettivo dichiarato della proposta era quello di far includere nella programmazione regionale e comunale le richieste di realizzazione di edifici da destinarsi a servizi religiosi cercando, per quanto più possibile, di assicurare una convivenza civile tra i cittadini toscani e le diverse sensibilità religiose presenti nel territorio.

Il voto contrario al disegno di legge sembra abbia trovato la propria giustificazione nel fine celato della proposta rappresentato dalla volontà di bloccare la costruzione di moschee attraverso una serie di ostacoli di ordine pratico-burocratico.

La proposta n. 103/2016 si componeva di cinque articoli e disciplinava la materia sotto vari aspetti tra cui:

-l’art. 1 definiva la finalità perseguita dalla proposta di legge, ossia la realizzazione sul territorio toscano di “attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi” e individuava l’ambito di applicazione soggettivo del presente disegno. 

Il secondo comma dell’articolo introduceva l’obbligo per gli enti delle confessioni religiose interessate di stipulare una convenzione con i comuni nei quali si intendessero realizzare dette attrezzature.

L’ultimo comma, infine, prevedeva l’istituzione, con provvedimento della Giunta regionale, di una consulta incaricata di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti nei commi precedenti.  

-l’art. 2 circoscriveva l’ambito di applicazione della proposta attraverso la definizione del concetto di “attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi”. In particolare, rientravano in questa nozione: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata al sagrato; b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio e quelli destinati ad attività di formazione religiosa; c) nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali nonché gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari prive di scopo di lucro; d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone le cui finalità siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa (ad esempio sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali).

-l’art. 3 poneva quale requisito indefettibile per l’installazione di nuove attrezzature religiose la previa individuazione di dette aree nel “piano delle strutture religiose” ossia un atto separato contenuto all’interno del piano strutturale di cui all’art. 92 l.r. 65/2014: si precisava, inoltre, che l’approvazione di quest’ultimo piano passava attraverso l’iter procedurale previsto dall’art. 93 l.r. 65/2014.

Il sesto comma dell’art. 3 elencava una serie di elementi di cui le aree destinate alle attrezzature religiose dovevano essere dotate e, in mancanza, adeguate: a titolo di esempio, la presenza di strade di collegamento, di opere di urbanizzazione primaria, di servizi igienici, di spazi destinati a parcheggio pubblico etc.

L’ultima parte dell’articolo, infine, conteneva una disposizione di chiusura diretta ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le attrezzature religiose già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.