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REATI CONTRO IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO

a cura di Redazione Ogl Toscana

28 Febbraio 2022

Mozioni

In data 12 gennaio 2022 è stata presentata in Consiglio regionale la mozione n. 674/2022 in merito “all’inasprimento delle pene in materia di reati contro il patrimonio paesaggistico, architettonico ed artistico”.

Con la presente mozione si impegna il Presidente della Giunta regionale:

“a sostenere in sede di Conferenza Stato-Regioni ogni iniziativa legislativa orientata all’inasprimento delle pene in materia di reati contro il patrimonio paesaggistico, architettonico ed artistico in funzione di scoraggiare coloro che imbrattano o peggio ancora danneggiano monumenti unici al mondo e che sia diretta inoltre a prevedere l’adozione di ulteriori misure quali, ad esempio, la videosorveglianza elettronica e la messa in atto di tutte le azioni di contrasto necessarie ad intervenire e limitare il fenomeno di degrado del decoro urbano soprattutto tramite severi e costanti controlli delle zone più colpite”.

La mozione pone l’attenzione sul tema della vulnerabilità dei beni culturali e paesaggistici, che sono sempre più spesso al centro di ignobili atti vandalici diretti a sfregiare la memoria o meglio la storia del nostro Paese, della nostra cultura e della nostra fede.

Il più recente, in ordine cronologico, è sicuramente l’imbrattamento della scalinata dei Turchi in Sicilia ma molti sono gli episodi che possono essere richiamati ed a cui la stessa mozione fa riferimento: atti vandalici hanno colpito il gazebo della Terrazza Mascagni a Livorno, Palazzo Strozzi, il David di Michelangelo e le mura di Ponte Vecchio a Firenze, la Torre di Pisa oppure le antiche mura della fortezza medicea ad Arezzo; uscendo dai confini toscani possiamo rammentare il deturpamento della Pietà di Michelangelo, della Fontana della Barcaccia o della Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini a Roma. A questi fatti si aggiungono gli incendi dolosi che ogni estate devastano intere zone d’Italia, bruciando o minacciando ettari di aree paesaggistiche d’Italia.

Questi episodi oltre a destare un sentimento di impotenza e indignazione nei cittadini, determinano “numerosi e dispendiosi interventi di ripristino e recupero” dei beni deturpati così come evidenziato dal testo della mozione.

La richiesta avanzata al Presidente e alla Giunta regionale si colloca all’interno di un procedimento di riforma che sta interessando la materia, il cui iter risulta, ad oggi, in corso1.

Nello specifico, il disegno di legge Orlando-Franceschini, che ha dato avvio a questo processo di riforma, si propone non soltanto di inasprire il regime sanzionatorio previsto per le fattispecie illecite a tutela del patrimonio culturale a oggi contenute, per lo più, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio2, ma anche di trasporre queste disposizioni all’interno del Codice penale.

Prima di passare ad un esame, seppur sintetico, del testo della riforma risulta utile soffermarsi sul concetto di “patrimonio culturale” richiamato nella rubrica della proposta di legge. L’art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio afferma al suo primo comma che “il patrimonio culturale è costituito da beni culturali e dai beni paesaggistici” e, nei successivi due commi, precisa che per beni culturali si intendono “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà3 mentre per beni paesaggistici si intendono “gli immobili e le aree indicati all’articolo 1344, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.

Passando al testo della riforma, esso prevede l’inserimento ex novo all’interno del Codice penale del Titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, nel quale andranno a confluire, negli articoli da 518-bis a 518-octiesdecies, nuove fattispecie di reato5, quali i delitti di furto di beni culturali, di appropriazione indebita di beni culturali, di ricettazione di beni culturali, di riciclaggio di beni culturali, di illecita detenzione di beni culturali, di illecita alienazione di beni culturali, di illecita esportazione di beni culturali, di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, di devastazione, saccheggio di beni culturali e di contraffazione di opere d’arte e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali. A quanto sin qui detto, si aggiunge l’introduzione: – di un’aggravante per i delitti aventi ad oggetto beni del patrimonio culturale che cagionino un danno di rilevante gravità o che siano commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale; – di una riduzione di pena in caso di “ravvedimento operoso”; della confisca penale obbligatoria dei beni utilizzati o destinati a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto; – dell’applicazione di detta disciplina penale anche a fatti commessi in territorio straniero in danno di beni del patrimonio culturale italiano. Si richiama, da ultimo, l’introduzione della contravvenzione per possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli.

Passando, infine, ad esaminare gli effetti della già menzionata riforma in relazione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si rileva quanto segue.

Oltre all’abrogazione di alcune disposizione al fine di garantire il coordinamento tra Codice penale e Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, viene esteso il ventaglio dei reati per i quali il D.lgs. 42/2004 prevede la responsabilità amministrativa degli enti quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio mediante l’introduzione di due nuovi articoli.

Dovremo attendere la fine dell’iter di approvazione della proposta di legge, al momento in seconda lettura alla Camera, per conoscerne il testo definitivo e verificare eventuali modifiche apportate al testo delle disposizioni poc’anzi richiamate.


1 Il disegno di legge Orlando – Franceschini (A.C. 4220) è stata presentata il 12.01.2017, approvata in prima lettura alla Camera (A.C. 893) in data 18.10.2018 poi approvata in prima lettura al Senato (S. 882) in data 14.12.2021 e attualmente all’esame per la seconda lettura alla Camera (A.C. 893B) dal 20.01.2022.

2 Il riferimento è al D.lgs. 42/2004.

3 L’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici indica tra i beni culturali anche i beni immobili e mobili appartenenti “(..) a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

4 Art. 134 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici così come modificato dal D.lgs. n. 63/2008.

5 Al fine di rendere l’iter di riforma più rapido è stato preferito introdurre nel Codice penale nuove fattispecie di reato piuttosto che inserire ex novo aggravanti a fattispecie di reato già esistenti.