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RESIDENZE FITTIZIE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Dicembre 2023

Mozione

In data 11 dicembre 2023 è stata approvata in Consiglio regionale la mozione n. 1493 del 22 novembre 2023 in merito “all’adozione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza”.

Con il presente testo si impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Parlamento, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, affinché venga introdotta “una normativa a livello nazionale in relazione all’istituzione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza al fine di tutelarne la sicurezza e la salute e garantire loro una residenza anagrafica con i diritti ad essa connessi, fungendo da riferimento per le pratiche in cui sia necessario fornire una residenza oltre che per il ricevimento di comunicazioni con la possibilità della loro notifica alle persone, senza che venga reso noto il reale indirizzo del destinatario”.

La mozione affronta un aspetto problematico legato ai casi di violenza sulle donne, ovvero impedire all’aggressore di venire a conoscenza della residenza protetta nella quale donna vittima di violenza si è trasferita; infatti, come riporta la stessa mozione, molto spesso, in questi casi, l’autore di atti di violenza “difficilmente demorde dai propri intenti, alternando periodi di apparente rispetto delle eventuali prescrizioni ricevute, a episodi in cui (..) si avvicina alla vittima. Episodi che non poche volte degenerano in una nuova violenza o in un femminicidio”. In questi casi, quando le donne decidono di denunciare e/o di allontanarsi dai propri aggressori (che nella maggior parte dei casi sono mariti, partner e/o parenti) è necessario che sia garantita loro l’impossibilità di essere rintracciate.

Prima di esaminare la soluzione proposta dalla mozione, risulta utile soffermarci brevemente sulla normativa anagrafica per capire che cosa prevede e che cosa manca per garantire questa specifica tutela. La normativa anagrafica è regolata dalla legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) che all’art. 2 comma 3 prevede che “Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma1, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”.

Questa disposizione, pertanto, obbligherebbe anche le donne vittime di violenza che hanno lasciato la propria casa a dover comunicare al Comune i dati del loro nuovo domicilio, con possibilità per l’aggressore di poter facilmente accedere a dette informazioni. Sul punto, preme evidenziare come questa possibilità sia resa ancora più concreta dalle previsioni contenute in altre disposizione che disciplinano la materia anagrafica: il decreto-legge n. 179/2012 istituisce l’anagrafe unica nazionale della popolazione residente (ANPR)2 e il Regolamento attuativo della legge n. 1228/1954 e smi (D.P.R. n. 223/1989), all’art. 33 stabilisce che, salvo che non sussistano divieti di legge, l’ufficio anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati di residenza, dello stato di famiglia e ogni altra informazione contenuta nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

È evidente, sottolinea la mozione, lo “scontro” o, meglio, l’incongruenza tra gli interessi da tutelare: il corretto svolgimento del procedimento penale, che impone alla vittima di fornire precise informazioni, il diritto di accesso ai dati presenti nel sistema anagrafico nazionale e il bisogno della vittima di violenza di essere tutelata da possibili avvicinamenti da parte dell’aggressore. La mozione, consapevole della condizione di pericolo e timore nella quale le donne vittime di violenza sono costrette a vivere e tenuto conto della normativa vigente in materia, propone di creare per queste donne un indirizzo fittizio o simbolico che possa fungere da indirizzo per gli adempimenti burocratici, fiscali e di legge, senza che si reso noto l’attuale domicilio della vittima di violenza.

L’idea portata in Consiglio regionale riprende una procedura che è stata già attiva, dal 2019, presso il Comune di Torino che con una delibera di Giunta ha istituito una residenza fittizia per le donne vittime di violenza, dal nome Casa Marti; in questo modo le donne che si trovano affrontare questo difficile percorso potranno fornire un valido recapito anagrafico senza dover temere di essere rintracciate dai propri aguzzini.

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  1. Il primo comma a cui si fa riferimento è il seguente “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell’articolo 44 del Codice civile, l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedente residenza”. ↩︎
  2. Nel 2022 i comuni italiani hanno completato la migrazione delle proprie anagrafi nell’ANPR. ↩︎