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RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DELLA PLASTICA E SULL’AMBIENTE

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Ottobre 2019

Legge regionale

In data 28.06.2019 è stata promulgata dal Presidente della Giunta regionale la legge n. 37/2019 contenente “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente”.

La presente legge trova il proprio fondamento nella Direttiva (UE) n. 904/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio – approvata lo scorso 5 giugno – la quale affronta il problema dell’eccessivo utilizzo dei prodotti in plastica monouso, ponendo l’accento sulle conseguenze disastrose che questo materiale sta avendo sull’ambiente ed in particolare su quello marino.

Partendo dall’assunto che la plastica costituisce un materiale onnipresente nella nostra quotidianità poiché multifunzionale ed a basso costo, la Direttiva evidenzia le criticità che sono state riscontrate circa il riutilizzo e lo smaltimento del medesimo.

L’individuazione dell’ambito applicativo della normativa europea passa attraverso la definizione del concetto di prodotto di plastica monouso che ci viene fornita, in modo chiaro e dettagliato, dal considerando 12, nel quale si afferma che “(..) I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati (..) la definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti (..)”.

I rifiuti marini e le conseguenze che essi producono sui mari e sugli esseri viventi che li abitano costituiscono un problema globale: a conferma, si rileva che la salvaguardia della vita sott’acqua costituisce l’obiettivo n. 14 nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile1.

Per capire l’incidenza della plastica sull’ambiente è utile far riferimento ad alcuni dati che possono inquadrare in maniera più chiara il problema: quasi l’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee sono composti da plastica, di questi il 50% è costituito da oggetti di plastica monouso mentre il 27% da oggetti collegati alla pesca2.

Si pone, inoltre, una particolare attenzione alla tipologia di prodotto di cui si tratta, prevedendo, conseguentemente, politiche d’intervento diverse: nello specifico, in caso di prodotti in plastica monouso per i quali “non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili” gli Stati membri dovrebbero attivarsi per l’adozione di misure dirette a ridurne l’utilizzo e il consumo attraverso la fissazione di obiettivi di riduzione nazionale da raggiungere, mentre in caso di prodotto in plastica monouso per i quali “sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili e anche economicamente accessibili”3 gli Stati dovrebbero attivarsi per l’attuazione di politiche dirette a vietare l’immissione sul mercato di detti prodotti attraverso la loro graduale sostituzione con altri alternativi.

Passando ad esaminare la legge regionale n. 37/2019 – che si compone di soli tre articoli – ci rendiamo conto che la stessa ha ad oggetto prodotti in plastica monouso riconducibili alla seconda delle due categorie poc’anzi delineate: infatti, l’art. 1 stabilisce che “(..)è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti (..)”.

L’ambito applicativo della legge o meglio i casi ed i luoghi a cui si estende la restrizione di utilizzo dei prodotti in plastica monouso sono indicati nell’art. 1, il quale fa riferimento a manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi (comma 1) nonché nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo (comma 2).

Infine, l’art. 1 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i trasgressori.

L’art. 2 introduce una disciplina transitoria che i soggetti destinatari dovranno attuare per attuare una graduale eliminazione dei prodotti in plastica monouso indicati all’art. 1 e la loro sostituzione con altri alternativi. 

Infine, l’art. 3 contiene le disposizioni di chiusura circa l’entrata in vigore della l.r. 37/2019.


1 Come si può leggere dal sito ufficiale del Centro Regionale d’Informazione delle Nazioni Unite “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030”.

2 Cfr. Direttiva UE 904/2019, Considerando n. 5.

3 Cfr. Direttiva UE 904/2019, Considerando n. 14 e 15.