Agenda

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E DI PREGIO DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI

a cura di Redazione Ogl Toscana

16 Febbraio 2021

Proposte di legge

In data 04.12.2020 è stata assegnata alla quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana la pdlr n. 10/2020 contenente “Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani”.

La proposta in esame ha l’obiettivo di riqualificare e valorizzare quei beni di proprietà degli enti locali toscani che, a causa dello stato di abbandono e degrado nel quale versano, risultano chiusi al pubblico e quindi inutilizzabili.

Questa iniziativa rientra a pieno nelle finalità istituzionali regionali previste dalla l.r. 65/2014 art. 125 in tema di interventi di rigenerazione urbana, così come stabilito dal Considerando 4 della proposta nel quale si afferma che “è fine prioritario della Regione Toscana garantire la fruibilità del patrimonio culturale con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione delle strutture (..) e incrementare le possibilità di accesso alla relativa fruizione mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attività culturale”.

La proposta in esame si compone di sei articoli, nello specifico:

  • Art. 1 – Finalità. La disposizione, che si compone di un unico comma, individua la finalità perseguita dalla proposta di legge consistente nel recupero e nella riqualificazione degli edifici del patrimonio di pregio di proprietà degli enti locali “nel contesto degli interventi di rigenerazione urbana previsti dall’articolo 125 della l.r. n. 65/2014 nonché alla loro piena fruibilità da parte della cittadinanza (..)”. A tal fine viene, stabilisce l’articolo, la presente proposta prevede e disciplina un sostegno finanziario a favore degli enti locali che decidono di effettuare interventi/investimenti in tal senso.
  • Art. 2 – Oggetto. La disposizione circoscrive sia l’oggetto che la tipologia dell’intervento cui la stessa fa riferimento. Per quanto attiene all’oggetto degli interventi di riqualificazione, la norma richiama “beni di pregio di proprietà degli enti locali toscani di cui all’art. 1 (..) edifici e pertinenze in esse inglobate o ad esse connessi mediante il ripristino della relativa accessibilità agli stessi luoghi” (comma 1). 

In merito, invece, alla tipologia di interventi che, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, la Regione può sostenere si individuano: – interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio in modo che da consentire l’accesso e la fruizione degli stessi alla cittadinanza a fini culturali e aggregativi; – In subordine, interventi di riqualificazione delle sedi storiche e di pregio finalizzate all’uso istituzionale (comma 2).

  • Art. 3 – Contributi. Al fine di dare concreta attuazione agli interventi di cui all’art. 2, comma 2, la Giunta regionale riconosce a favore degli enti locali dei contributi mentre “le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 comma 2” sono demandate ad un’apposita deliberazione della Giunta che terrà conto dei limiti previsti dal bilancio di previsione e degli indirizzi/criteri espressi nel Defr.
  • Art. 4 – Criteri per l’attuazione degli interventi. La disposizione stabilisce, in primis, che possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta a norma del precedente art. 3, comma 2, gli enti locali toscani che al momento di presentazione della domanda avessero approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi proposti. Il successivo comma 2, infine, individua i criteri di priorità con cui verranno valutate le domande presentate, nello specifico: – valenza storica degli immobili oggetto d’intervento; – finalizzazione prioritaria del progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti o difficilmente accessibili alla cittadinanza; – funzionalità degli interventi in coerenza con lo sviluppo delle politiche regionali ed in particolare di quelle di rigenerazione urbana; – sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione; – presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.
  • Art. 5 – Norma finanziaria. Al fine di garantire l’attuazione della presente legge, per gli anni 2021, 2022 e 2023, viene autorizzata una spesa pari ad € 2.500.000,00 per ciascun anno a cui si fa fronte “con gli stanziamenti della Missione 5, programma 01, titolo 2 del bilancio di previsione 2021-2023 mentre agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio”.

Art. 6 – Entrata in vigore. L’entrata in vigore della legge viene condizionata “alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.