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SOSTEGNO AL CREDITO COOPERATIVO

a cura di Redazione Ogl Toscana

15 Dicembre 2022

Mozioni

In data 18 novembre 2022 è stata presentata in Consiglio regionale la mozione 1102/2022 rubricata “sostegno al sistema del credito cooperativo”.

Con il presente testo si impegna il Presidente e la Giunta Regionale:

“- ad attivarsi in sede nazionale, per le motivazioni espresse in narrativa, affinché in occasione della revisione in atto delle normative comunitarie per il recepimento degli accordi finali di Basilea 3+, si evidenzi la necessità di riconoscere forme di proporzionalità che sostengano adeguatamente la natura mutualistica, di cui l’art. 45 Costituzione, oltre che le peculiarità che qualificano le BCC quali banche cooperative di comunità;

-a valutare l’opportunità di sollecitare un intervento unitario della Conferenza delle Regioni e del Comitato europeo delle regioni nei confronti del Governo italiano e del Parlamento europeo in tal senso”.

La mozione mette in evidenza le preoccupazioni e le riflessioni che, ormai da tempo, interessano il sistema del credito cooperativo alla luce del prossimo recepimento, nella normativa europea, delle regole stabilite da Basilea IV. 

Per comprendere l’intento della mozione è necessario, a monte, soffermarci brevemente su che cosa siano gli accordi di Basilea e su quali siano le caratteristiche che contraddistinguono gli istituti di credito cooperativo.

Il Comitato di Basilea nacque nel 1974 dalla volontà dei membri che formavano l’allora G101 di fronteggiare le crisi conseguenti ai collassi finanziari che colpirono la Herstatt Bank di Colonia e la Franklin National Bank of New York. 

Gli eventi poc’anzi richiamati e soprattutto gli effetti che questi determinarono sul piano economico e sociale evidenziarono la necessità di creare un coordinamento bancario internazionale teso a dettare principi e regole comuni per rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi bancari, con l’intento di evitare che i dissesti finanziari degli enti creditizi potessero trasformarsi in crisi economiche e sociali globali. 

Le regole di sana e prudente gestione elaborate dal Comitato sono comunemente denominate Accordi di Basilea e presentano una numerazione progressiva collegata agli aggiornamenti o alle modifiche che sono state apportate alle stesse negli anni, al fine di rendere gli accordi in linea non soltanto con l’evoluzione degli scenari economici ma anche con un’acquisita maggior capacità di valutare, rilevare e monitorare i rischi che ruotano intorno all’attività creditizia.

Preme precisare che il Comitato di Basilea non ha un potere regolamentatore e pertanto i suoi accordi non hanno potere vincolante per gli Stati membri. Tuttavia, la consapevolezza generalizzata di dover rendere più solido e affidabile il sistema bancario in caso di dissesti e l’alto grado di approfondimento e studio che caratterizza i lavori del Comitato, hanno portato gli Stati a recepire detti standard nei propri ordinamenti. 

Il primo accordo emanato dal Comitato è stato Basilea I (1988)2 a cui ha fatto seguito Basilea II (2004)3 .

La crisi del 2006-2008 evidenziò l’inadeguatezza di Basilea II a garantire non solo la stabilità del sistema bancario, ma anche la capacità di contenerne e gestirne le sue eventuali crisi; il dissesto finanziario di alcuni grandi intermediari finanziari, tra cui Lehman Brothers, collegati ai mutui subprime evidenziò che si era ancora lontani da quella gestione della liquidità e del rischio nel settore bancario in grado di circoscriverne le dinamiche a tutela della stabilità economica e sociale degli Stati.

Questa circostanza portò il Comitato a rivedere, in chiave più rigida, gli accordi contenuti in Basilea II, così che, nel 2010, vide la luce Basilea III (2010). 

Durante il periodo 2010-2017 gli standard di Basilea III vennero nuovamente implementati, tanto che la nuova versione dell’accordo venne vista non come un addendum a Basilea III quanto piuttosto come una vera e propria Basilea IV4.

È il recepimento da parte dell’UE di quest’ultima versione di Basilea ad aver destato notevoli preoccupazioni, in quanto gli stringenti requisiti previsti al suo interno non sono più in linea con i nuovi scenari economici e sociali globali determinati sia dalla pandemia da Covid-19 che dal conflitto russo-ucraino. Recepire l’accordo di Basilea IV così com’è vorrebbe dire ridurre i crediti all’economia reale a discapito di imprese e famiglie che di questi tempi costituiscono un importante strumento per sostenere e far ripartire l’economia. 

Le prime realtà che hanno lanciato questo messaggio di allarme sono state proprio le Banche di credito cooperativo, che tramite l’Associazione delle Banche Cooperative europee hanno chiesto alla Commissione Europea di rinviare l’attuazione di Basilea IV. 

A sostegno di questa posizione si sono mosse anche le nostre istituzioni mediante l’approvazione alla Camera dei deputati, lo scorso anno, della risoluzione Buratti-Zennaro, con cui si è impegnato il Governo italiano ad adottare iniziative, nelle opportune sedi europee, per farsi promotore di un adeguamento del quadro regolamentare bancario europeo che tenga conto delle peculiarità della missione costituzionalmente assegnata alle Bcc mediante l’adozione di iniziative dirette a definire “una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l’accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva5.

Per comprendere in che modo l’applicazione degli standard stabiliti da Basilea IV possano penalizzare il ruolo che le banche di credito cooperativo svolgono nelle nostre comunità risulta opportuno richiamare i tratti essenziali di queste realtà. 

Le banche di credito cooperativo, anche dopo la riforma che ha previsto una riorganizzazione del credito cooperativo, hanno conservato alcune caratteristiche che da sempre le contraddistinguono: – finalità mutualistica; – erogare credito prevalentemente ai soci; – erogare almeno il 95% del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che vivono e operano nel territorio sul quale l’ente raccoglie risparmio; – destinare a riserve indivisibili tra i soci il 70% degli utili; – assoggettamento a una duplice vigilanza prudenziale e mutualistica.

Queste caratteristiche fanno di queste realtà degli enti capillari sul territorio in grado di fornire un essenziale sostegno alle economie locali attraverso la promozione della crescita e dello sviluppo sociale ed economico dei territori e delle comunità nelle quali operano.

La mozione in esame si inserisce nella scia degli interventi poc’anzi visti diretti a chiedere alle istituzioni europee di modificare la modalità di recepimento di Basilea IV: ciò vuol dire non utilizzare un approccio omogeneo c.d. “one size fits all” ma uno proporzionale che tenga conto delle dimensioni, delle finalità, della complessità e della rischiosità delle singole realtà creditizie, così da evitare che realtà come quelle del credito cooperativo si vedano costretti a rivedere e ridimensionare i servizi e le condizioni di servizi a imprese e famiglie  per adeguarsi all’approccio omogeneo degli standard di Basilea IV attuato dall’UE.

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1 Oggi i Paesi che fanno parte del Comitato Basilea sono una trentina, ben oltre gli 11 membri iniziali.
2 Con Basilea I venne introdotto per la prima volta il concetto di capitale minimo bancario in virtù del quale, in estrema sintesi, per ogni apertura di credito l’istituto bancario avrebbe dovuto accantonare una quota di capitale in via precauzionale, calcolata in base al grado di pericolosità del prestito. Questo modello si rivelò dopo qualche anno inadeguato a garantire la stabilità di un settore bancario in costante evoluzione.
3 Con Basilea II vengono dettagliate alcune tematiche o criteri e vengono aggiunti nuovi elementi nell’analisi delle attività creditizie.  Questo Accordo si fonda su tre pilastri: 1) requisiti patrimoniali minimi; 2) Processo di controllo prudenziale; 3) Obbligo di informativa al pubblico. Viene introdotto per la prima volta il concetto di rischio operativo.
4 Nel testo della mozione la nuova versione di Basile III non viene denominata come Basilea 4 ma come Basilea 3+.
5 Risoluzione in commissione 7-00668 presentata dall’On. Umberto Buratti 24 maggio 2021, modificata in data 19 ottobre 2021 nella seduta n. 577 e approvata il 17.11.2021.