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TUTELARE I MINORI DALLA LUDOPATIA

a cura di Martina Lumini

11 Aprile 2023

Mozioni

Il 15 febbraio 2023 è stata presentata in Consiglio regionale la proposta di legge n. 179/2023 rubricata “Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013”.

La proposta di legge in esame torna ad affrontare il problema della ludopatia, evidenziando la necessità di aumentare le tutele per prevenire le dipendenze dal gioco d’azzardo tra i minori.

In tema di prevenzione dal gioco d’azzardo patologico, la Regione Toscana è già intervenuta sul tema con la l.r. 57/2013, con la quale sono state introdotte le prime disposizioni dirette a promuovere non solo il gioco consapevole, ma anche a introdurre alcune misure dirette a prevenire il sorgere di dipendenze da gioco mediante, ad esempio, l’introduzione di distanze minime da luoghi sensibili per l’apertura di sale da gioco o per l’installazione di apparecchi da gioco, divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro laddove dirette ad incitare e ad esaltare la sua pratica e il rilascio da parte della Giunta regionale del logo “No slot” agli esercizi/circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito.

Già nel 2018 si era avvertita l’esigenza di implementare le tutele previste dalla l.r. 57/2013 alla luce non soltanto dei dati sulle dipendenze da gioco, in costante crescita, ma anche della situazione di crisi socioeconomica in cui si trova il nostro Paese: elementi che hanno costituito e costituiscono tutt’ora un terreno fertile per la proliferazione della ludopatia. 

Le modifiche alla l.r. 57/2013 furono introdotte con la l.r. 4/2018, che consentì alla Regione Toscana di avere un’innovativa normativa in tema di prevenzione e contrasto delle dipendenze dal gioco d’azzardo patologico.

In breve, gli elementi di maggior novità introdotti nel 2018 al testo della l.r. 57/2013 furono: 

  • integrale sostituzione del vecchio art. 4 della l.r. 57/13, relativo alle “Distanze minime”, con una nuova e più ampia disciplina che: 1) individua, con maggior estensione e precisione, i c.d. luoghi sensibili per i quali deve essere osservata la distanza minima prevista dalla legge (500 metri) per l’apertura di centri di scommesse e per l’installazione di apparecchi per il gioco; sono stati inclusi in detta categoria le scuole dell’infanzia, i luoghi di culto, i centri socio ricreativi e sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socio-assistenziale, gli istituti di credito, gli sportelli bancomat e gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usato (Art. 4, I, II e III comma); 2) include le “nuova installazione  di apparecchi per il gioco” tra i destinatari dell’obbligo della distanza minima dai luoghi sensibili, precisando che con il medesimo si fa riferimento alle ipotesi: – di collegamento degli  apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; – alla stipula di un nuovo contratto (anche con differente concessionario) nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; – all’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.;
  • introduzione dell’obbligo per i gestori e i dipendenti di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento: questa previsione persegue la finalità non soltanto di rendere edotti tali soggetti sui rischi e sui sintomi del gioco patologico, in modo che gli stessi siano in grado di poter individuare le situazioni a rischio e, se del caso, intervenire, ma anche quella di far conoscere la normativa vigente in materia e la relativa disciplina sanzionatoria (Artt. 6 e 7);
  • introduzione di campagne d’informazione e di sensibilizzazione nelle scuole grazie a un’intesa raggiunta tra la Regione Toscana e l’Ufficio scolastico regionale: ciò per consentire alle nuove generazioni di conoscere i rischi ed i danni derivanti dalla dipendenza dal gioco (Art. 8-bis).

Tornando alla pdl in esame, l’intervento normativo ha a oggetto le ticket redemption e la necessità di vietarne l’uso ai minori.

Le ticket redemption, come si legge dalla relazione illustrativa della legge, sono “delle macchine da gioco che all’esito della partita restituiscono al giocatore dei punti, sotto forma di ticket, che possono essere accumulati e utilizzati per l’acquisto di oggetti (premi) presenti all’interno delle sale giochi, dei centri commerciali etc”.

Queste macchine da gioco, precisa presente la relazione illustrativa, “seppur non strettamente ascrivibili al gioco d’azzardo in quanto non erogano premi in denaro e le relative vincite non sono esclusivamente dettate dal caso, possono risultare particolarmente nocive per tali soggetti”.

La pdlr n. 179/2023 si compone di due articoli:

  • Art. 1 – Distanze minime e divieti per i minori. Modifiche all’art. 4 della l.r. 57/2013. Con questa disposizione si introduce il divieto per i minori di utilizzo di “apparecchi e congegni meccanici ed elettronici attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”;
  • Art. 2 – Regolamento di attuazione. Modifiche all’art. 15 della l.r. 57/2013. L’articolo dispone che il regolamento di attuazione della l.r. 57/2013 sia integrato con le disposizioni per l’attuazione del divieto di cui all’articolo precedente.