LE ESIGENZE SOCIALI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
a cura di Martina Lumini
23 Febbraio 2023
Proposte di legge
Il 23 dicembre 2022 è stata presentata in Consiglio regionale la proposta di legge n. 171/2022 rubricata “Disposizioni in materia di linee guida per l’individuazione delle esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)”.
La proposta di legge in esame si inserisce tra gli interventi regionali in tema di qualità del lavoro e valorizzazione della buona impresa negli appalti pubblici e intende promuovere l’inserimento dei “criteri ispirati a esigenze sociali”, così come richiamati dall’art. 30, comma 1, Codice degli Appalti, nei bandi di gara, attraverso l’adozione di linee guida.
L’ambito nel quale si muove la proposta è quello degli appalti pubblici. Nello specifico, la fase interessata dall’intervento è quella iniziale, relativa all’individuazione dei criteri selettivi da inserire nel bando di gara.
Per quanto di nostro interesse, l’art. 30, comma 1, ult. capoverso Codice degli Appalti recita “Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.
Il concetto di economicità, richiamato dalla disposizione, si ritiene faccia riferimento all’intento delle Pubbliche amministrazioni di cercare, attraverso le gare d’appalto, beni e/o servizi a costi “giusti”, che siano congrui al mercato di riferimento. In quest’ottica, l’art. 30, attraverso la possibilità di subordinare questo principio a criteri rispondenti a esigenze sociali, apre la strada a una visione degli appalti pubblici quale strumento per promuovere l’inclusione sociale, favorendo anche l’introduzione di migliori condizioni di lavoro; una visione degli appalti pubblici nuova e conscia di poter produrre un impatto positivo non soltanto per le parti contraenti, ma per l’intera comunità.
Con l’introduzione di “criteri ispirati a esigenze sociali” nei bandi di gara, il Codice degli Appalti consente alle Pubbliche amministrazioni di introdurre criteri selettivi in grado di promuovere opportunità di lavoro, migliori livelli di competenze, la riqualificazione della forza lavoro e condizioni di lavoro dignitose, oltre a favorire l’inclusione sociale, la parità di genere, l’uguaglianza, l’accessibilità dei luoghi accompagnata a una progettazione adeguata (diretta, ad esempio, alla rimozione delle barriere che non consentono a persone con disabilità l’accesso e la fruizione di beni e servizi pubblici) e un commercio etico.
Secondo quanto affermato dalla Commissione europea “Gli acquirenti pubblici sono investitori importanti in Europa, la loro spesa è infatti attualmente superiore al 14 % del prodotto interno lordo dell’UE. Sfruttando il loro potere d’acquisto per optare per beni e servizi con impatti sociali positivi, possono contribuire, in modo significativo, allo sviluppo sostenibile”1; naturalmente, ci saranno settori maggiormente interessati dalla contrattazione pubblica nei quali l’impatto di interventi sarà maggiore rispetto ad altri, ma è comunque un buon punto di partenza.
Utile, a questo punto, chiarire che i ‘criteri ispirati ad esigenze sociali’, richiamati dall’art. 30 Codice degli Appalti, non devono essere confusi con le clausole sociali previste dall’art. 50 Codice degli Appalti: queste ultime, a differenza dei primi, hanno un ambito d’intervento preciso e ben circoscritto, ossia garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dall’appaltatore uscente. I criteri sociali, invece, presentano un ambito di intervento più ampio, così come abbiamo visto poc’anzi.
A oggi, sono pochi i bandi di gara che prevedono al loro interno criteri sociali di selezione e, a titolo di esempio, in questi ultimi sono state introdotte garanzie dirette ad accertare che i servizi e i beni erogati dagli enti appaltatori fossero conformi agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura, richiedendo, a tal fine, il possesso della certificazione SA8000 o OHSAS 18001.
In Toscana, con il riordino delle deleghe assegnate alle Province, la Regione ha visto aumentare il proprio impegno nella gestione diretta degli appalti pubblici. Questa circostanza ha portato la Regione a introdurre non soltanto misure di semplificazione per lo svolgimento delle gare di appalto2, ma anche disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti pubblici stipulati ed eseguiti sul territorio regionale3.
Passando a esaminare il testo della proposta di legge n. 171/2022, essa intende promuovere l’introduzione nei bandi di gara dei criteri sociali richiamati dall’art. 30 Codice degli Appalti attraverso la predisposizione di apposite linee guida. Nello specifico, la proposta, che si compone di un unico articolo, stabilisce:
- La modifica della l.r. n. 18/2019 mediante l’introduzione ex novo dell’art. 6-bis rubricato “Esigenze sociali” il quale prevede:
- L’approvazione, con delibera della Giunta regionale, di linee guida dirette a definire le esigenze sociali da porre alla base dei criteri selettivi ex art. 30, comma 1, Codice Appalti;
- L’identificazione degli enti interessati dalla disposizione; in merito, l’art. 6-bis richiama le lett. a, c e d dell’art. 2 l.r. 18/2019 ossia Regione, enti e agenzie istituite con legge regionale nonché enti parco regionale (lett. a) aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero universitarie, enti per i servizi tecnico-amministrativi (lett. c) aziende pubbliche per i servizi alla persona (lett. d);
- La specifica che le esigenze sociali che saranno così individuate rispondono “anche alla necessità di garantire un livello retributivo dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario adeguato ed attuale”.
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1 “Acquisti sociali – Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)” documento della Commissione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 237/1 del 18 giugno 2021.
2 Il riferimento è alla l.r. n. 46/2018 rubricata “Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. n. 38/2007”.
3 Il riferimento è alla l.r. n. 18/2019 rubricata “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. n. 38/2007”.