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VIOLENZA DI GENERE

a cura di Martina Lumini

24 Giugno 2023

Proposte di legge

Il 6 giugno 2023 è stata presentata in Consiglio regionale la proposta di legge n. 197/2023 rubricata “Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007”.

La proposta di legge in esame affronta un problema in costante crescita nel nostro Paese: la violenza di genere. Nello specifico, essa si propone di modificare l’attuale normativa regionale vigente in materia al fine di implementare l’ambito della presa in carico e della rieducazione degli autori di violenza di genere. 

L’attuale normativa regionale sul tema è contenuta nella l.r. 59/2007, che riporta quale principio guida in materia quello in virtù del quale “La Regione Toscana riconosce che ogni tipo di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica e psichica e costituisce un’autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta”. 

Nelle linee guida sulla violenza di genere della Regione, la violenza di genere viene individuata come “una vicenda sociale e culturale radicata profondamente nelle relazioni tra donne e uomini, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di studio, nelle città” che, alla luce dei quotidiani fatti di cronaca che agitano e indignano l’opinione pubblica, non sembra destinato a fermarsi.

La proposta di legge si colloca in un contesto nazionale dove la legge n. 69/2019 contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” ha introdotto, tra le altre cose, una modifica estensiva dell’art. 13 bis ord. penit. (circoscritta in origine ai casi di pedofilia), stabilendo che “possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero o di sostegno” anche gli autori di violenze di genere o di maltrattamenti e la modifica  dell’art. 165 c.p., che ha previsto come, nel caso di condanna per reati di cui sopra, “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. 

Il legislatore nazionale, pertanto, aveva già avvertito l’esigenza di soffermarsi anche sulla attività di presa in carico e di rieducazione degli autori di violenza laddove, ovviamente, le ragioni che hanno portato a questo gesto consentano una effettiva rieducazione del soggetto.  

Il testo della proposta di legge si articola in cinque articoli, nello specifico:

  • Art. 1 – Finalità. Modifica all’art. 2 della l.r. 59/2007. La disposizione amplia le finalità perseguite dalla l.r. 59/2007 con l’aggiunta del comma 1-bis, il quale stabilisce che “La Regione promuove altresì interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l’acquisizione della consapevolezza agita2, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto”.
  • Art. 2 – Comitato di coordinamento ed elenco dei centri antiviolenza. Modifiche all’art. 2-bis della l.r. 59/2007. La disposizione amplia il ventaglio dei soggetti chiamati a comporre il Comitato di coordinamento, stabilendo che tra i componenti ci siano anche referenti dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere della Toscana, avanti i requisiti di cui “all’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita il 14 settembre 2022”.
  • Art. 3 – Costituzione della rete. Modifiche all’art. 3 della l.r. 59/2007. Sempre nell’ottica di inserire, nella dinamica strutturale della lotta alla violenza di genere, la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza, la disposizione inserisce tra gli enti della rete costituita dalla Regione Toscana con Comuni, Province, Aziende ospedaliero universitarie, Aziende unità sanitarie locali (USL), Società della salute, Ufficio scolastico regionale e Uffici scolastici provinciali, forze dell’ordine, Uffici territoriali del Governo-Prefetture, magistratura e centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti la finalità del contrasto alla violenza di genere anche i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. La costituzione di questa rete risponde all’esigenza di favorire procedure omogenee e di attivare l’immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale, zonale-distrettuale.
  • Art. 4 – Attività di prevenzione. Modifiche all’art. 4 della l.r. 59/2007. L’art. 4 della l.r. 59/2007 è dedicato alle attività di prevenzione: dopo il comma 1, nel quale la Regione esprime il proprio sostegno ai progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l’educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale, alla non come metodo di convivenza civile, il comma 2 è dedicato ai progetti antiviolenza promosso e sostenuti dalla Regione. È in quest’ultimo comma che, la proposta di legge in esame, inserisce una precisazione ossia uno specifica sul fatto che i progetti riguarderanno anche “il recupero e il cambiamento comportamentale dei soggetti responsabili degli atti di violenza”.
  • Art. 5 – Formazione. Modifiche all’art. 9 della l.r. 59/2007. La diposizione prevede che la Regione e le Province promuovano iniziative e moduli formativi tenendo conto anche del ruolo dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.